Certificato Medico di Malattia: Focus sull'Odontoiatra e il Suo Ruolo
Il certificato medico di malattia è un documento essenziale che giustifica l'assenza dal lavoro per motivi di salute. Questo articolo esplora il ruolo dell'odontoiatra nel rilascio di tali certificati, analizzando la normativa, le responsabilità e le procedure coinvolte.
Il Ruolo dell'Odontoiatra nel Rilascio di Certificati di Malattia
L'odontoiatra, in quanto medico chirurgo specializzato, ha la facoltà di rilasciare certificati di malattia per patologie di competenza odontoiatrica che impediscono temporaneamente al paziente di svolgere la propria attività lavorativa. Questa facoltà deriva dall'abilitazione medica che conferisce loro la possibilità di diagnosticare e certificare tali patologie.
Un importante chiarimento è stato fornito dalla FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri), confermando la possibilità per gli odontoiatri di certificare la malattia. Anche l'INPS ha confermato questa possibilità.
Base Normativa e Deontologica
La possibilità per gli odontoiatri di rilasciare certificati di malattia si basa su diverse normative e principi deontologici:
- D.Lgs. 165/2001, art. 55 septies: Questo decreto stabilisce che il medico curante, inteso come colui che ha operato sul paziente creando i presupposti per l'astensione dal lavoro, è tenuto a redigere il certificato di malattia. Questo include anche gli odontoiatri liberi professionisti.
- Articoli 22, 24 e 78 del Codice Deontologico: Questi articoli impongono all'odontoiatra di valutare e attestare solo dati clinici direttamente constatati, evitando di rilasciare certificati basati su informazioni di terzi o su fatti non verificati.
- Circolare n. 88 della FNOMCeO del 2020: Questa circolare ha chiarito che tutti gli iscritti all'Albo dei medici e a quello degli odontoiatri possono redigere certificati di malattia (per assenze inferiori a 10 giorni).
Modalità di Rilascio del Certificato di Malattia
Gli odontoiatri possono rilasciare certificati di malattia sia in modalità telematica che cartacea, a seconda delle proprie credenziali e delle circostanze.
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Certificato Telematico
La modalità telematica è la via preferenziale per il rilascio del certificato di malattia. Per poter trasmettere telematicamente i certificati, gli odontoiatri devono:
- Ottenere le credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS): L'odontoiatra deve contattare l'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri presso cui è iscritto e richiedere l'attivazione delle credenziali di accesso al Sistema TS. L'Ordine inoltrerà la richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che gestisce il Sistema TS.
- Disporre di un dispositivo di firma digitale: Per completare la procedura di invio telematico, è necessario un dispositivo di firma digitale (smart card o token USB) rilasciato da un ente certificatore accreditato.
- Compilare e inviare il certificato: Una volta ottenute le credenziali e il dispositivo di firma, l'odontoiatra può compilare il certificato sul portale del Sistema TS, firmarlo digitalmente e inviarlo all'INPS.
La CAO Nazionale sottolinea che le credenziali per accedere al Sistema TS per l'invio del certificato sono le stesse utilizzate per l'invio dei dati per le fatture precompilate.
Certificato Cartaceo
In assenza di accesso al Sistema TS o di credenziali valide, l'odontoiatra può rilasciare un certificato di malattia in formato cartaceo. Tuttavia, la CAO Nazionale precisa che la documentazione cartacea non è un'alternativa applicabile se non per giustificati motivi, come un malfunzionamento temporaneo del sistema informatico.
Il certificato cartaceo deve comunque contenere tutti i dati obbligatori previsti dall'art. 8 del DPCM 26 marzo 2008. Spetterà poi al lavoratore trasmettere il documento all'INPS entro 2 giorni.
Responsabilità Legali e Deontologiche
L'odontoiatra, nel momento in cui rilascia un certificato di malattia, assume una specifica responsabilità legale e deontologica.
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Responsabilità Legale
- Falsità ideologica in certificati: Ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale, il medico che attesta falsamente uno stato di malattia o una prognosi può essere punito con la reclusione fino a un anno o con una multa.
- Falso materiale: Il reato di "falso materiale" riguarda la parte formale del certificato, come alterazioni o contraffazioni mediante cancellature, abrasioni o aggiunte successive, miranti a far apparire adempiute le condizioni richieste per la sua validità.
- Falso ideologico: Il reato di "falso ideologico" riguarda la falsa rappresentazione della realtà, cioè l'attestazione di fatti non rispondenti a verità. Si tratta quindi di una certificazione volutamente mendace per fatti o condizioni inesistenti.
Responsabilità Deontologica
- Obbligo di certificazione: Secondo il Codice di Deontologia Medica, i medici, inclusi gli odontoiatri, hanno il dovere di assistere i propri pazienti in tutte le fasi della cura, compresa la certificazione di condizioni cliniche che impediscano temporaneamente la normale attività lavorativa.
- Omissione di certificazione: L'omessa certificazione, quando necessaria, può configurare una responsabilità deontologica e civile. Se l'omessa certificazione comporta un danno economico o lavorativo al paziente, ad esempio la perdita della retribuzione per mancata giustificazione dell'assenza dal lavoro, l'odontoiatra potrebbe essere chiamato a risarcire il danno subito dal paziente.
Altre Considerazioni
- Certificato erroneo: Il certificato è "erroneo" quando il medico commette un errore ma persuaso di essere nel vero e certificando conformemente alla propria convinzione. In questo caso, non può essere accusato di alcun reato perché il certificato non è falso, ma soltanto erroneo.
- Certificato compiacente: Il certificato è "compiacente" quando, con terminologia volutamente imprecisa e ambigua, tende ad alterare una situazione, minimizzandola o rendendola sproporzionata. Questo tipo di certificato non risponde al requisito della veridicità e quindi può integrare gli estremi di reato di falso ideologico.
Validità del Certificato di Malattia Rilasciato dall'Odontoiatra
Il certificato di malattia rilasciato dall'odontoiatra è valido sia per i lavoratori del settore privato che per i dipendenti pubblici, purché sussistano i presupposti clinici per giustificare l'astensione dal lavoro.
Tuttavia, per i dipendenti pubblici, l'art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 prevede che, in caso di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza debba essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. In questi casi, l'odontoiatra libero professionista può rilasciare il certificato di malattia telematico anche ai pazienti dipendenti pubblici, ma se si tratta di una prognosi superiore a 10 giorni, deve limitarsi a prescrivere 10 giorni e l'eventuale prognosi aggiuntiva potrà essere certificata, tramite un certificato di continuazione, solo dal medico pubblico.
Requisiti Formati e Contenuto del Certificato
Il certificato di malattia, sia telematico che cartaceo, deve rispettare alcuni requisiti formali e contenutistici per essere valido.
Requisiti Formati
- Assenza di alterazioni: Il certificato deve essere privo di abrasioni e correzioni che possono far sorgere il dubbio di alterazioni o contraffazioni dell'atto.
- Chiarezza e comprensibilità: Il certificato deve essere redatto con una grafia chiara e comprensibile che non dia luogo ad equivoci. Nel caso di correzioni, devono essere indicate a chiare lettere e controfirmate dall'estensore.
Contenuto del Certificato
- Identificazione del paziente: È necessario identificare il paziente tramite documento di riconoscimento, a meno che non sussista un rapporto fiduciario consolidato tra medico e paziente.
- Oggetto della certificazione: Il certificato deve indicare l'oggetto della certificazione, ovvero l'eventuale diagnosi e prognosi.
- Veridicità: Il Codice Deontologico impone al medico di redigere il certificato solo con affermazioni che derivano da constatazioni dirette, personalmente effettuate (ad esempio tramite la visita medica), oppure sulla base di documentazione oggettiva (ad esempio sulla base di referti oggettivi). Pertanto, al medico non è concesso di redigere un certificato esclusivamente sulla base di quanto gli viene riferito dal paziente o da terzi o su fatti che egli non abbia personalmente constatato.
Privacy del Paziente
Nel redigere il certificato di malattia, l'odontoiatra deve prestare attenzione alla tutela della privacy del paziente.
- Consegna del certificato: Se il certificato è richiesto dal paziente e consegnato a lui direttamente, non si pongono problemi di riservatezza. Viceversa, se il certificato viene consegnato ad una persona diversa dal richiedente, il medico deve acquisire una delega scritta che lo autorizza a rilasciare il certificato nelle mani di un terzo.
- Diagnosi: Per i certificati di malattia ad uso lavorativo, il medico deve evitare di indicare la diagnosi, in quanto il datore di lavoro non è tenuto a conoscerla. Fa eccezione il caso in cui sia lo stesso paziente a richiedere che la diagnosi sia espressamente indicata sul certificato, perché vuole beneficiare di permessi lavorativi speciali che il datore di lavoro può concedere solo previa conoscenza della diagnosi.
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