I diritti del paziente nella documentazione odontoiatrica e nell'implantologia: obblighi e tutele

L'odontoiatria moderna, in particolare l'implantologia, è un campo in continua evoluzione. La corretta gestione della documentazione clinica e la conoscenza dei diritti del paziente sono diventati aspetti fondamentali per garantire cure di qualità e tutelare sia il professionista che il paziente. Questo articolo mira a fare chiarezza sugli obblighi del dentista in materia di documentazione, con particolare attenzione all'implantologia, e sui diritti del paziente, fornendo una guida completa e aggiornata.

Il "passaporto implantare": una tessera d'identità per l'impianto

Un problema comune per gli odontoiatri che prendono in carico pazienti con riabilitazioni implantari eseguite da altri professionisti è l'identificazione del tipo di impianto utilizzato. Per ovviare a questa difficoltà, alcune aziende produttrici di impianti dentali hanno introdotto un documento contenente le informazioni necessarie per identificare la tipologia dell'impianto, da consegnare al paziente al termine della terapia.

Con l'approvazione del Regolamento UE 2017/745 (MDR) e del Decreto di adeguamento italiano (Decreto legislativo 05 agosto 2022, n. 137), il cosiddetto "passaporto implantare" è diventato obbligatorio, sebbene con alcune deroghe temporanee. In realtà, il termine più corretto è "tessera di portatore dell'impianto", che si applica a tutti i dispositivi impiantabili, inclusi gli impianti dentali.

Il fabbricante dell'impianto dentale è tenuto a fornire, insieme al dispositivo medico, un documento contenente informazioni essenziali per l'odontoiatra e per il paziente. Queste informazioni includono:

  • Denominazione del dispositivo
  • Numero di serie
  • Numero di lotto
  • UDI (Identificativo Unico del Dispositivo)
  • Modello del dispositivo
  • Nome e indirizzo del sito web del fabbricante

Alcuni documenti predisposti dalle aziende consentono anche di aggiungere informazioni relative allo studio dentistico e al tipo di protesi applicata.

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Obblighi del dentista: la consegna della tessera e l'accesso alle informazioni

Il dentista ha l'obbligo di consegnare al paziente la tessera di portatore di impianto fornita dal fabbricante? L'articolo 8 del Decreto legislativo 137/22 e l'articolo 18 dell'MDR stabiliscono che queste informazioni devono essere "rese disponibili al paziente con il mezzo più idoneo", al fine di garantire un accesso rapido e completo alle informazioni stesse, tenendo conto delle eventuali richieste del paziente.

ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) ha chiarito che, dall'entrata in vigore dell'MDR 745/17, è obbligatorio consegnare al paziente in versione cartacea (UDI su etichetta adesiva) i dati relativi ai dispositivi impiantati tramite il "passaporto implantare".

La documentazione odontoiatrica: un obbligo deontologico e legale

La gestione della cartella clinica è un tema spesso dibattuto. Sebbene non esista un obbligo legale per i dentisti liberi professionisti di tenere una cartella clinica, la sua compilazione è considerata un'ottima regola di professionalità, in linea con gli articoli 25 (documentazione clinica) e 26 (Cartella clinica) del Codice Deontologico.

La cartella clinica, o scheda clinica, è fondamentale per:

  • Documentare lo stato di salute del paziente
  • Registrare le terapie eseguite
  • Tracciare l'evoluzione del trattamento
  • Fornire una base per eventuali contestazioni medico-legali

Anche se l'odontoiatra non desidera conservare la scheda clinica al termine della cura, può consegnarla al paziente o distruggerla. Tuttavia, è consigliabile conservare la documentazione clinica, poiché in caso di contestazione, la mancanza di tale documentazione potrebbe essere interpretata come un elemento di prova negativo a carico del sanitario. Si raccomanda di conservare la documentazione fino al periodo di prescrizione dell'azione di risarcimento dell'eventuale danno.

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Gli esami radiologici: conservazione e consegna

Un discorso a parte merita la documentazione degli esami radiologici. Poiché l'odontoiatra è abilitato ad eseguire attività radiodiagnostiche complementari, le leggi in materia di radioprotezione impongono la conservazione e la circolazione degli esami radiologici, per ridurre le inutili esposizioni alle radiazioni della popolazione.

L'odontoiatra è tenuto all'archiviazione per dieci anni degli esami eseguiti presso il proprio studio, che devono essere rintracciabili e disponibili per il paziente in qualsiasi momento. In alternativa, è possibile consegnare le radiografie al paziente, documentando la consegna con una ricevuta.

Il consenso informato: un diritto del paziente, un obbligo del medico

Il consenso informato è l'adesione consapevole del paziente alle decisioni sul trattamento terapeutico da seguire, basata su un'informazione esaustiva sulle sue condizioni di salute e sulle conseguenze connesse alla terapia stessa, sulle modalità di esecuzione, i benefici, gli effetti collaterali e i rischi ragionevolmente prevedibili, e sull'esistenza di valide alternative.

Il principio del consenso informato deriva direttamente dall'articolo 32 della Costituzione italiana, che prevede che "nessuno possa essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge".

Il paziente ha il diritto di ricevere un'adeguata e comprensibile informazione sul proprio stato di salute, sulle alternative di cura e sulle loro prevedibili conseguenze; il diritto di esprimere il proprio consenso o dissenso (informato) alle cure; e il diritto, se espressamente richiesto, di far nominare dal giudice un amministratore di sostegno, nell'eventualità di perdita della coscienza, ossia di un fiduciario che possa dialogare con il medico al fine di tutelare le volontà del paziente che non sia più in grado di esprimersi.

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Secondo il Codice di deontologia medica, il medico non deve intraprendere alcuna attività diagnostica o terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente e, in ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto ai trattamenti espresso da una persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici o curativi.

Impianti dentali non riusciti: responsabilità e risarcimento

Gli impianti dentali sono una soluzione molto diffusa per sostituire i denti mancanti, ma non sempre il risultato è ottimale. Il fallimento di un impianto dentale può dipendere da diversi fattori, e non sempre è riconducibile a una responsabilità del dentista. Esiste una percentuale fisiologica di insuccesso, che può verificarsi anche in condizioni ottimali.

Tuttavia, il dentista è tenuto a rispettare rigorosamente le regole di condotta e le linee guida professionali. Un impianto dentale non riuscito può manifestarsi con diversi sintomi, tra cui dolore persistente, gonfiore, mobilità dell'impianto e infezioni ricorrenti.

In caso di impianto dentale non riuscito, il paziente può avere diritto a un risarcimento. Secondo l'art. 7 della Legge n. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco), la struttura sanitaria è chiamata a rispondere, in prima battuta, per l'operato dei propri dipendenti o collaboratori.

Per accertare eventuali responsabilità, è necessario ottenere tutta la documentazione clinica del caso. Senza questa documentazione, risulta impossibile fornire una valutazione medico-legale fondata.

Certificati di malattia rilasciati dagli odontoiatri: quando e come

Gli odontoiatri, in quanto iscritti all'Albo professionale dei medici chirurghi e odontoiatri, possono rilasciare certificati di malattia validi ai fini dell'astensione dal lavoro per patologie di competenza odontoiatrica.

La normativa di riferimento è il D.Lgs. Un importante chiarimento in merito è stato fornito dalla FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri) con la Comunicazione n. La possibilità per gli odontoiatri di certificare la malattia è stata confermata anche dall'INPS.

Gli odontoiatri possono rilasciare certificati di malattia sia in modalità telematica che cartacea. Per poter trasmettere telematicamente i certificati di malattia, gli odontoiatri devono ottenere le credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS). In assenza di accesso al Sistema TS o di credenziali valide, l'odontoiatra può rilasciare un certificato di malattia in formato cartaceo.

L'odontoiatra, nel momento in cui rilascia un certificato di malattia, assume una specifica responsabilità legale. Questa responsabilità riguarda sia la correttezza della diagnosi formulata sia la veridicità delle informazioni contenute nel certificato.

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