
Il direttore sanitario è una figura sempre più centrale e carica di responsabilità nelle strutture odontoiatriche, a cui il legislatore ha affidato nel tempo il ruolo di garanzia verso i pazienti e di interfaccia tra proprietà e doveri deontologici. Nell’ambito di momenti congressuali e memorie normative, come la seconda Giornata Odontoiatrica Astigiana - memoria Marco Austa, si è posto l’accento sulle responsabilità di questa figura e sulle novità legislative che ne guidano l’operato.
Il direttore sanitario svolge funzioni tecnico-organizzative di indirizzo e coordinamento ai fini igienico-organizzativi, nonché di sorveglianza sulle attività operative e sugli adempimenti normativi. Controlla la regolare tenuta e l’aggiornamento dei dati anagrafici e degli estremi dei titoli professionali del personale addetto all’attività sanitaria; controlla il regolare svolgimento dell’attività sanitaria; vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari proponendo, se del caso, al legale rappresentante i provvedimenti disciplinari; vigila sulle condizioni igienico-sanitarie e sul funzionamento delle apparecchiature, degli impianti ecc.; vigila sul rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di radioprotezione; è responsabile della pubblicità sanitaria.
La normativa italiana rende obbligatoria la presenza di un direttore sanitario in strutture sanitarie autorizzate. Storicamente, la Legge 412/1991 e la normativa regolamentare hanno posto il requisito della nomina di un direttore sanitario o tecnico responsabile dell’organizzazione tecnica e funzionale dei servizi. La Legge 4 agosto 2017 n. 124 sancisce che l’esercizio dell’attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, e che le strutture odontoiatriche gestite da società devono avere un direttore sanitario iscritto all’albo degli odontoiatri; se il direttore sanitario non possiede i requisiti per l’esercizio dell’attività odontoiatrica, occorre nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici con i requisiti di cui al comma 153.
In particolare, la legge prevede che:
Oltre alle conoscenze normative, è essenziale possedere competenze di management e organizzazione, capacità di delegare efficacemente, definire obiettivi e monitorarne l’avanzamento, valutare le performance del personale e della struttura. Il direttore sanitario agisce come garante dell’interesse della salute del paziente, ponendo limiti agli obiettivi economici dell’impresa quando necessario per tutelare la sicurezza e la qualità delle cure.
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Il direttore sanitario deve comunicare tempestivamente all’Ordine di appartenenza l’assunzione o la cessazione dell’incarico. In caso di strutture polispecialistiche o sedi distinte, la normativa recente consente l’assunzione dell’incarico anche se il professionista è iscritto ad altro albo, purché la comunicazione sia inviata all’Ordine competente e vengano rispettati i requisiti di inquadramento per l’attività odontoiatrica. L’assenza di un direttore sanitario, oppure la sua sostituzione, deve essere gestita in modo da non lasciare la struttura priva di this figura fondamentale.
La struttura sanitaria è considerata un’impresa; di conseguenza, esistono responsabilità distinte tra la responsabilità imprenditoriale (a carico dell’imprenditore o titolare) e la responsabilità tecnico-organizzativa (a carico del direttore sanitario). Le società tra professionisti (STP) presentano differenze sostanziali: nelle STP non è richiesto un direttore sanitario quanto nelle strutture commerciali, mentre in ambito odontoiatrico la nomina di un direttore sanitario iscritto all’albo è obbligatoria per le strutture polispecialistiche che erogano servizi odontoiatrici inquadrati in strutture autorizzate.
In caso di trasformazione o apertura di una nuova sede, è necessario garantire una nomina idonea del direttore sanitario: la figura è fondamentale per ottenere l’autorizzazione sanitaria ex art. 173 TULS e per garantire la regolare gestione della struttura. Se un odontoiatra assume l’incarico di direttore sanitario in una struttura, deve inviare la dichiarazione di accettazione della carica all’ASL competente e rispettare i requisiti di iscrizione all’albo odontoiatrico. Inoltre, la pubblicità sanitaria deve riportare nominativo e titolo professionale del responsabile della direzione sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa.
Qualora una struttura sia monoprofessionale odontoiatrica, l’obbligo di direttore sanitario è legato al possesso della qualifica di odontoiatra. Per le strutture polispecialistiche che includono anche altre aree mediche, è previsto che sia presente un direttore sanitario odontoiatra o un responsabile dei servizi odontoiatrici se necessario. Il passaggio di responsabilità tra strutture, sostituzioni temporanee o adeguamenti alle sedi richiede comunicazioni agli Ordini professionali competenti e alle autorità sanitarie territoriali.
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