
Le verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza nei luoghi di lavoro, specialmente in settori come l’edilizia e l’industria, dove l’utilizzo di gru e altri macchinari è all’ordine del giorno. L’articolo 71, comma 4, del D.lgs 81/2008 impone ai datori di lavoro l’obbligo di sottoporre a controlli regolari tutte le attrezzature elencate nell’Allegato VII del decreto, tra cui gru a bandiera, carroponte, gru a torre e autogrù con portata superiore a 200 kg. La prima verifica periodica è di competenza dell’INAIL, salvo diversa indicazione, e le verifiche successive devono essere richieste a un soggetto abilitato almeno 30 giorni prima della scadenza.
La verifica iniziale avviene dopo l’installazione; a questa seguono controlli ad ogni montaggio in un nuovo cantiere e controlli periodici in base all’usura e alle indicazioni del costruttore. Le verifiche, stabilize dal comma 8 dell’articolo 71, includono anche controlli trimestrali per alcune tipologie e condizioni, come nel caso di limitatori di carico o dispositivi di sicurezza non CE marcati. I risultati devono essere riportati nel registro di controllo e conservati per almeno tre anni.
La normativa dispone che il datore di lavoro debba sottoporre a verifica periodica gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg e non azionati a mano; sono esclusi dalla verifica periodica gli impianti di sollevamento motorizzati con portata massima inferiore a 200 kg e quelli ad azionamento manuale.
La messa in servizio è il punto di partenza della conformità: il datore di lavoro deve comunicare l’evento all’INAIL (portale online) per ottenere la matricola dell’attrezzatura. Subito dopo, deve essere richiesta la prima verifica periodica entro 45 giorni; in caso di mancato riscontro da parte dell’INAIL, il datore può rivolgersi ai soggetti abilitati o alle ASL/ARPA. Le verifiche successive hanno periodicità variabile (annuale, biennale o triennale) in funzione della tipologia di macchina e della vetustà, come indicato dall’Allegato VII.
La documentazione da allegare comprende certificato di conformità CE, verbale di idoneità all’impiego, dichiarazione di corretta esecuzione dell’installazione e, in caso di demolizione, vendita o messa fuori servizio, procedure specifiche verso INAIL e ASL.
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Il registro di controllo è cruciale: registra interventi di manutenzione, sostituzioni di componenti e anomalie; la responsabilità di mantenere aggiornato il registro ricade sull’impresa che effettua le verifiche periodiche. Il verbale di verifica attesta lo stato di conservazione e l’idoneità all’uso. Se la verifica non si è potuta svolgere, viene rilasciato un verbale di sospensione che sarà terminato successivamente.
La scelta dell’ente incaricato della verifica incide sulla documentazione prodotta. Le verifiche possono essere eseguite dall’INAIL o da soggetti privati abilitati, ma una regola fondamentale è che chi effettua la manutenzione non possa eseguire verifiche periodiche indipendenti: devono essere verificate da personale competente e indipendente.
Gli apparecchi di sollevamento comprendono gru a torre, ponti mobili, carrucole, imbracatura dei carichi e accessori: per essi esistono norme complesse su frecce di sicurezza, dispositivi di frenatura, segnali acustici e luminosi, e sistemi di arresto automatico. Le funi e catene devono essere ispezionate periodicamente (trimestralmente) da ditte specializzate, con sostituzioni secondo norme UNI-ISO e UNI. Le estremità delle funi devono presentare impiombatura o legatura per evitare lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari; le stringhe devono essere protette dalla corrosione tramite ingrassaggio.
In caso di sostituzione delle funi o catene, è cruciale utilizzare ricambi con caratteristiche tecniche identiche e annotare la sostituzione nel libretto di collaudo/omologazione e nel registro di controllo; il gancio di portata superiore a quella omologata può essere utilizzato solo se conforme alle specifiche di sicurezza.
La gru a torre è tra i principali apparecchi di sollevamento e movimentazione in cantiere: i pericoli includono perdita di stabilità, caduta del carico e cedimento delle strutture portanti. La prevenzione si basa su un’accurata scelta del luogo di installazione, controllo dell’usura della fune di sollevamento, e verifica della corretta installazione e manutenzione. L’imbracatura dei carichi deve utilizzare mezzi idonei per evitare cadute o spostamenti, spesso ricorrendo a catene, funi metalliche o fibre, con estremità delle funi rifinite per impedire scioglimenti e protezione contro agenti corrosivi.
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Durante l’uso di gru su autocarro o situazioni particolari, occorre considerare rischi di ribaltamento, contatto con linee elettriche, rumore e vibrazioni, e predisporre piani di manutenzione e formazione adeguata. I dispositivi di frenatura, i segnali visivi e acustici, i sistemi di protezione delle porte e dei tamburi, e la chiara segnaletica delle manovre sono elementi essenziali di sicurezza.
Il datore di lavoro deve informare e formare i lavoratori sull’uso sicuro delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari e responsabilità specifiche. In caso di riparazioni, trasformazioni o manutenzioni, i lavoratori devono essere qualificati appositamente. La formazione è regolata da accordi Stato-Regioni e da nuove norme che disciplinano la formazione all’uso delle gru a ponte, con rilascio di attestati gestiti da enti accreditati.
La normativa vigente, in particolare il Decreto Legislativo 81/2008, impone verifiche periodiche e controlli iniziali per le attrezzature elencate nell’Allegato VII. L’INAIL gestisce la prima verifica e l’assegnazione della matricola, mentre le verifiche successive possono essere affidate a soggetti abilitati o ASL/ARPA. Il registro di controllo e la documentazione associata (libretto, certificati, verbali) devono essere tenuti man mano aggiornati e disponibili per le ispezioni.
In caso di demolizione, vendita o messa fuori servizio di un’attrezzatura, occorre seguire procedure specifiche e notificare l’INAIL e l’ASL competenti. Per gli acquisti di impianti usati, è indispensabile richiedere al venditore il libretto di omologazione e la conformità all’Allegato V del D.Lgs. 81/08, insieme alla dichiarazione di conformità del costruttore e al registro dei controlli. Il portale INAIL resta il punto di riferimento sia per le prime verifiche periodiche sia per l’immatricolazione degli impianti.
Questa guida ha lo scopo di fornire una panoramica completa sulle verifiche obbligatorie, illustrando le norme di riferimento, le procedure da seguire e le figure professionali coinvolte. È fondamentale pianificare con anticipo le verifiche, mantenere aggiornato il registro di controllo e assicurare che l’uso delle attrezzature sia conforme alle istruzioni del costruttore e alle normative di sicurezza sul lavoro.
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