Normativa sicurezza apparecchi di sollevamento: condizioni, divieti e verifica periodica

Le verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza nei luoghi di lavoro, specialmente in settori come l’edilizia e l’industria, dove l’utilizzo di gru e altri macchinari è all’ordine del giorno. L’articolo 71, comma 4, del D.lgs 81/2008 impone ai datori di lavoro l’obbligo di sottoporre a controlli regolari tutte le attrezzature elencate nell’Allegato VII del decreto, tra cui gru a bandiera, carroponte, gru a torre e autogrù con portata superiore a 200 kg. La prima verifica periodica è di competenza dell’INAIL, salvo diversa indicazione, e le verifiche successive devono essere richieste a un soggetto abilitato almeno 30 giorni prima della scadenza.

Chi deve verificare e quando

La verifica iniziale avviene dopo l’installazione; a questa seguono controlli ad ogni montaggio in un nuovo cantiere e controlli periodici in base all’usura e alle indicazioni del costruttore. Le verifiche, stabilize dal comma 8 dell’articolo 71, includono anche controlli trimestrali per alcune tipologie e condizioni, come nel caso di limitatori di carico o dispositivi di sicurezza non CE marcati. I risultati devono essere riportati nel registro di controllo e conservati per almeno tre anni.

La normativa dispone che il datore di lavoro debba sottoporre a verifica periodica gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg e non azionati a mano; sono esclusi dalla verifica periodica gli impianti di sollevamento motorizzati con portata massima inferiore a 200 kg e quelli ad azionamento manuale.

Procedura di messa in servizio e prime verifiche

La messa in servizio è il punto di partenza della conformità: il datore di lavoro deve comunicare l’evento all’INAIL (portale online) per ottenere la matricola dell’attrezzatura. Subito dopo, deve essere richiesta la prima verifica periodica entro 45 giorni; in caso di mancato riscontro da parte dell’INAIL, il datore può rivolgersi ai soggetti abilitati o alle ASL/ARPA. Le verifiche successive hanno periodicità variabile (annuale, biennale o triennale) in funzione della tipologia di macchina e della vetustà, come indicato dall’Allegato VII.

La documentazione da allegare comprende certificato di conformità CE, verbale di idoneità all’impiego, dichiarazione di corretta esecuzione dell’installazione e, in caso di demolizione, vendita o messa fuori servizio, procedure specifiche verso INAIL e ASL.

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Ruoli, responsabilità e registri

Il registro di controllo è cruciale: registra interventi di manutenzione, sostituzioni di componenti e anomalie; la responsabilità di mantenere aggiornato il registro ricade sull’impresa che effettua le verifiche periodiche. Il verbale di verifica attesta lo stato di conservazione e l’idoneità all’uso. Se la verifica non si è potuta svolgere, viene rilasciato un verbale di sospensione che sarà terminato successivamente.

La scelta dell’ente incaricato della verifica incide sulla documentazione prodotta. Le verifiche possono essere eseguite dall’INAIL o da soggetti privati abilitati, ma una regola fondamentale è che chi effettua la manutenzione non possa eseguire verifiche periodiche indipendenti: devono essere verificate da personale competente e indipendente.

Disposizioni specifiche per le apparecchiature di sollevamento

Gli apparecchi di sollevamento comprendono gru a torre, ponti mobili, carrucole, imbracatura dei carichi e accessori: per essi esistono norme complesse su frecce di sicurezza, dispositivi di frenatura, segnali acustici e luminosi, e sistemi di arresto automatico. Le funi e catene devono essere ispezionate periodicamente (trimestralmente) da ditte specializzate, con sostituzioni secondo norme UNI-ISO e UNI. Le estremità delle funi devono presentare impiombatura o legatura per evitare lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari; le stringhe devono essere protette dalla corrosione tramite ingrassaggio.

In caso di sostituzione delle funi o catene, è cruciale utilizzare ricambi con caratteristiche tecniche identiche e annotare la sostituzione nel libretto di collaudo/omologazione e nel registro di controllo; il gancio di portata superiore a quella omologata può essere utilizzato solo se conforme alle specifiche di sicurezza.

Verifiche specifiche per gru a torre e imbracatura

La gru a torre è tra i principali apparecchi di sollevamento e movimentazione in cantiere: i pericoli includono perdita di stabilità, caduta del carico e cedimento delle strutture portanti. La prevenzione si basa su un’accurata scelta del luogo di installazione, controllo dell’usura della fune di sollevamento, e verifica della corretta installazione e manutenzione. L’imbracatura dei carichi deve utilizzare mezzi idonei per evitare cadute o spostamenti, spesso ricorrendo a catene, funi metalliche o fibre, con estremità delle funi rifinite per impedire scioglimenti e protezione contro agenti corrosivi.

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Durante l’uso di gru su autocarro o situazioni particolari, occorre considerare rischi di ribaltamento, contatto con linee elettriche, rumore e vibrazioni, e predisporre piani di manutenzione e formazione adeguata. I dispositivi di frenatura, i segnali visivi e acustici, i sistemi di protezione delle porte e dei tamburi, e la chiara segnaletica delle manovre sono elementi essenziali di sicurezza.

Formazione, responsabilità e aggiornamenti normativi

Il datore di lavoro deve informare e formare i lavoratori sull’uso sicuro delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari e responsabilità specifiche. In caso di riparazioni, trasformazioni o manutenzioni, i lavoratori devono essere qualificati appositamente. La formazione è regolata da accordi Stato-Regioni e da nuove norme che disciplinano la formazione all’uso delle gru a ponte, con rilascio di attestati gestiti da enti accreditati.

La normativa vigente, in particolare il Decreto Legislativo 81/2008, impone verifiche periodiche e controlli iniziali per le attrezzature elencate nell’Allegato VII. L’INAIL gestisce la prima verifica e l’assegnazione della matricola, mentre le verifiche successive possono essere affidate a soggetti abilitati o ASL/ARPA. Il registro di controllo e la documentazione associata (libretto, certificati, verbali) devono essere tenuti man mano aggiornati e disponibili per le ispezioni.

Note sulla comunicazione e strumenti operativi

In caso di demolizione, vendita o messa fuori servizio di un’attrezzatura, occorre seguire procedure specifiche e notificare l’INAIL e l’ASL competenti. Per gli acquisti di impianti usati, è indispensabile richiedere al venditore il libretto di omologazione e la conformità all’Allegato V del D.Lgs. 81/08, insieme alla dichiarazione di conformità del costruttore e al registro dei controlli. Il portale INAIL resta il punto di riferimento sia per le prime verifiche periodiche sia per l’immatricolazione degli impianti.

Infografica: ciclo di verifica degli apparecchi di sollevamento
Video: panoramica sulle verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento

Questa guida ha lo scopo di fornire una panoramica completa sulle verifiche obbligatorie, illustrando le norme di riferimento, le procedure da seguire e le figure professionali coinvolte. È fondamentale pianificare con anticipo le verifiche, mantenere aggiornato il registro di controllo e assicurare che l’uso delle attrezzature sia conforme alle istruzioni del costruttore e alle normative di sicurezza sul lavoro.

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