Periodicità delle Verifiche Periodiche degli Apparecchi di Sollevamento: Normativa e Guida Dettagliata

La sicurezza nell'utilizzo degli apparecchi di sollevamento è un aspetto fondamentale in molti settori industriali. Per garantire la protezione dei lavoratori e prevenire incidenti, la legislazione italiana prevede verifiche periodiche obbligatorie su tali attrezzature. Questo articolo fornisce una panoramica completa della normativa vigente, delle procedure da seguire e delle figure professionali coinvolte, con un focus particolare sulle scadenze e le modalità di esecuzione delle verifiche.

Quadro Normativo di Riferimento

Il punto di partenza è il Decreto Legislativo 81/2008, noto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, che individua le attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche. L'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 specifica le tipologie di apparecchi di sollevamento interessate e la relativa periodicità delle verifiche.

Il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 ("Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo") definisce le modalità operative per l'esecuzione delle verifiche periodiche e i criteri per l'abilitazione dei soggetti competenti ad effettuarle.

Ambito di Applicazione: Quali Attrezzature sono Soggette a Verifica?

Le verifiche periodiche si applicano agli "apparecchi di sollevamento", definiti come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro per sollevare o abbassare carichi.

Rientrano in questa categoria:

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  • Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg (gru, paranchi, carroponti, ecc.).
  • Apparecchi di sollevamento persone (piattaforme elevabili, ascensori da cantiere, ecc.).

È importante sottolineare che le verifiche periodiche non sostituiscono le manutenzioni ordinarie e i controlli funzionali che devono essere effettuati regolarmente dal datore di lavoro. Le verifiche periodiche rappresentano un controllo supplementare, eseguito da soggetti esterni qualificati, per accertare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature ai fini della sicurezza.

Classificazione degli Apparecchi di Sollevamento

L'allegato VII del D.Lgs. 81/2008 suddivide gli apparecchi di sollevamento in due gruppi principali:

  • SC (Sollevamento Cose): Apparecchi destinati al sollevamento di materiali.
  • SP (Sollevamento Persone): Apparecchi destinati al sollevamento di persone.

All'interno di ciascun gruppo, le attrezzature sono ulteriormente classificate in base a:

  • Tipo: Mobile o fissa.
  • Modalità di utilizzo: Riscontrabile in settori specifici (costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo) o regolare.
  • Anno di fabbricazione: Antecedente o non antecedente a 10 anni.

Questa classificazione è fondamentale per determinare la periodicità delle verifiche, come vedremo nel dettaglio.

Periodicità delle Verifiche: Quando Effettuare i Controlli

La periodicità delle verifiche varia in funzione della tipologia di apparecchio, delle sue caratteristiche e del settore di impiego. In generale, la frequenza è definita nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008.

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Per gli apparecchi di sollevamento materiali (SC) con portata superiore a 200 kg, la periodicità varia in base alla vetustà dell'attrezzatura e al settore di impiego:

  • Annuale:
    • Apparecchi mobili o trasferibili utilizzati in settori specifici (costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo).
    • Apparecchi fissi utilizzati in settori specifici e con anno di fabbricazione antecedente a 10 anni.
    • Apparecchi mobili o trasferibili con utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente a 10 anni.
  • Biennale:
    • Apparecchi mobili o trasferibili con utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente a 10 anni.
    • Apparecchi fissi utilizzati in settori specifici e con anno di fabbricazione non antecedente a 10 anni.
    • Apparecchi fissi con utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente a 10 anni.
  • Triennale:
    • Apparecchi fissi con utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente a 10 anni.

Per gli apparecchi di sollevamento persone (SP), la periodicità è generalmente annuale, ma è fondamentale consultare l'Allegato VII per le specifiche di ogni tipologia di attrezzatura.

Procedura di Verifica: Come Richiedere e Svolgere i Controlli

La procedura per l'effettuazione delle verifiche periodiche è definita dal D.M. 11 aprile 2011. Il datore di lavoro deve:

  1. Comunicazione di messa in servizio: All'atto della messa in servizio dell'attrezzatura, il datore di lavoro deve comunicarlo all'Unità Operativa Territoriale (UOT) dell'INAIL competente, tramite l'applicativo CIVA. L'INAIL assegna un numero di matricola all'apparecchio.
  2. Richiesta di prima verifica periodica: Almeno 45 giorni prima della scadenza prevista, il datore di lavoro deve richiedere la prima verifica periodica all'UOT dell'INAIL competente, sempre tramite l'applicativo CIVA.
  3. Richiesta di verifiche periodiche successive: Le verifiche successive alla prima devono essere richieste all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) o all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), oppure a soggetti pubblici o privati abilitati.

È importante notare che per le attrezzature prive di marcatura CE (cioè immesse sul mercato o messe in servizio prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 459/1996), gli adempimenti di comunicazione e prima verifica si considerano assolti con la procedura di omologazione.

Soggetti Coinvolti nella Verifica

  • INAIL: L'INAIL è competente per la gestione della banca dati delle attrezzature e per l'effettuazione della prima verifica periodica.
  • ASL/ARPA: Le ASL/ARPA (o soggetti pubblici/privati abilitati) sono competenti per l'effettuazione delle verifiche periodiche successive alla prima.
  • Soggetti Abilitati: Sia l'INAIL che le ASL/ARPA possono avvalersi di soggetti abilitati, individuati tramite appositi elenchi regionali, per l'esecuzione delle verifiche. Il datore di lavoro può indicare il nominativo del soggetto abilitato di cui intende avvalersi nella richiesta di verifica.

Tempistiche della Verifica

L'INAIL deve effettuare la prima verifica periodica entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa. Se l'INAIL non è in grado di rispettare questa tempistica, il datore di lavoro può rivolgersi ad uno dei soggetti abilitati nella regione in cui è in uso l'attrezzatura.

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Le ASL/ARPA (o i soggetti abilitati) devono effettuare le verifiche successive entro 30 giorni dalla data di richiesta.

Contenuti della Verifica

La verifica periodica prevede due fasi principali:

  1. Esame documentale: Verifica della dichiarazione CE di conformità, delle istruzioni d'uso e della documentazione tecnica dell'attrezzatura.
  2. Controllo e prove sull'attrezzatura: Valutazione dello stato di manutenzione e conservazione, verifica dell'efficienza dei dispositivi di sicurezza, esecuzione di prove di funzionamento e di carico.

Al termine della verifica, viene redatto un verbale che riporta i risultati dei controlli e le eventuali prescrizioni.

Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro ha una serie di obblighi in materia di verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento:

  • Sottoporre le attrezzature a verifiche periodiche nei tempi e nei modi previsti dalla normativa.
  • Comunicare la messa in servizio delle attrezzature all'INAIL.
  • Richiedere le verifiche periodiche agli enti competenti.
  • Conservare la documentazione relativa alle verifiche (verbali, registri di controllo, ecc.) per almeno tre anni e metterla a disposizione degli organi di vigilanza.
  • Garantire che le attrezzature siano utilizzate da personale formato e addestrato.
  • Mantenere le attrezzature in buono stato di conservazione ed efficienza, eseguendo regolarmente la manutenzione ordinaria e straordinaria.
  • Utilizzare accessori di sollevamento certificati e idonei al tipo di carico da movimentare.
  • Verificare la conformità delle attrezzature prima di ogni utilizzo.
  • Assicurarsi che nel raggio di azione dell'apparecchio di sollevamento sia presente la segnaletica di sicurezzaappropriata.

Sanzioni

Il mancato rispetto degli obblighi relativi alle verifiche periodiche comporta sanzioni amministrative e penali per il datore di lavoro.

L'Applicativo CIVA dell'INAIL

L'INAIL mette a disposizione l'applicativo CIVA (Certificazione e Verifica Attrezzature) per la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica delle attrezzature di lavoro. Tramite CIVA, i datori di lavoro possono:

  • Comunicare la messa in servizio delle attrezzature.
  • Richiedere le verifiche periodiche.
  • Consultare lo stato delle proprie pratiche.
  • Accedere alla documentazione relativa alle attrezzature.

L'utilizzo di CIVA semplifica notevolmente la gestione degli adempimenti relativi alle verifiche periodiche.

Verifiche Straordinarie

Oltre alle verifiche periodiche, la normativa prevede anche le verifiche straordinarie, che devono essere effettuate in caso di:

  • Riparazioni o trasformazioni che modificano le caratteristiche dell'attrezzatura.
  • Incidenti che possono aver compromesso la sicurezza dell'attrezzatura.
  • Eventi eccezionali (fenomeni naturali, ecc.).
  • Periodi prolungati di inattività.

Controlli Aggiuntivi: Ispezioni e Indagini Supplementari

In alcuni casi, possono essere richieste ispezioni o indagini supplementari per valutare in modo più approfondito lo stato di conservazione e la sicurezza delle attrezzature.

  • Ispezione Eccezionale: Viene eseguita a seguito di eventi eccezionali come condizioni ambientali estreme, terremoti, sovraccarichi o collisioni.
  • Ispezione Periodica Potenziata: Eseguita dopo i primi cinque anni di servizio e successivamente entro cinque anni.
  • Ispezione Principale: Valuta la vita residua dell'attrezzatura ed è condotta da un professionista competente o un ingegnere esperto. Viene eseguita almeno dopo 10 anni per alcune tipologie di attrezzature e almeno dopo 20 anni per altre.
  • Indagine Supplementare: Introdotta dal DM 11/04/2011 ed eseguita da un professionista competente o un ingegnere esperto. Serve a valutare in modo approfondito le attrezzature di lavoro e viene applicata in situazioni specifiche.

Formazione e Addestramento degli Operatori

Un aspetto fondamentale per garantire la sicurezza nell'utilizzo degli apparecchi di sollevamento è la formazione e l'addestramento degli operatori. Gli addetti che utilizzano tali attrezzature devono frequentare corsi specifici, in conformità a quanto previsto dall'art. 73 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

La formazione deve comprendere:

  • Conoscenza della normativa di riferimento.
  • Caratteristiche e funzionamento dell'attrezzatura.
  • Procedure di sicurezza per l'utilizzo.
  • Modalità di verifica e controllo dell'attrezzatura.
  • Gestione delle emergenze.

Al termine del corso, deve essere prevista una prova di controllo e rilasciato un attestato di partecipazione.

Accessori di Sollevamento: Un Focus Specifico

Gli accessori di sollevamento (funi, catene, ganci, brache, ecc.) sono componenti essenziali degli apparecchi di sollevamento e devono essere sottoposti a controlli periodici specifici.

La Direttiva Macchine (2006/42/CE) equipara gli accessori di sollevamento alle macchine, pertanto devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e devono essere sottoposti a controlli periodici da annotare sul registro di controllo.

È fondamentale utilizzare accessori di sollevamento certificati e idonei al tipo di carico da movimentare, rispettando le indicazioni del fabbricante.

Gestione della Documentazione

La corretta gestione della documentazione relativa alle verifiche periodiche è un aspetto cruciale per dimostrare la conformità alle normative e per garantire la tracciabilità dei controlli effettuati.

È obbligatorio tenere un registro di controllo, in cui devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione, le verifiche periodiche e ogni altra informazione rilevante riguardante l'attrezzatura.

La documentazione deve essere conservata per almeno tre anni e messa a disposizione degli organi di vigilanza.

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