La sicurezza nell'utilizzo degli apparecchi di sollevamento è un aspetto fondamentale in molti settori industriali. Per garantire la protezione dei lavoratori e prevenire incidenti, la legislazione italiana prevede verifiche periodiche obbligatorie su tali attrezzature. Questo articolo fornisce una panoramica completa della normativa vigente, delle procedure da seguire e delle figure professionali coinvolte, con un focus particolare sulle scadenze e le modalità di esecuzione delle verifiche.
Il punto di partenza è il Decreto Legislativo 81/2008, noto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, che individua le attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche. L'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 specifica le tipologie di apparecchi di sollevamento interessate e la relativa periodicità delle verifiche.
Il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 ("Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo") definisce le modalità operative per l'esecuzione delle verifiche periodiche e i criteri per l'abilitazione dei soggetti competenti ad effettuarle.
Le verifiche periodiche si applicano agli "apparecchi di sollevamento", definiti come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro per sollevare o abbassare carichi.
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È importante sottolineare che le verifiche periodiche non sostituiscono le manutenzioni ordinarie e i controlli funzionali che devono essere effettuati regolarmente dal datore di lavoro. Le verifiche periodiche rappresentano un controllo supplementare, eseguito da soggetti esterni qualificati, per accertare l'effettivo stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature ai fini della sicurezza.
L'allegato VII del D.Lgs. 81/2008 suddivide gli apparecchi di sollevamento in due gruppi principali:
All'interno di ciascun gruppo, le attrezzature sono ulteriormente classificate in base a:
Questa classificazione è fondamentale per determinare la periodicità delle verifiche, come vedremo nel dettaglio.
La periodicità delle verifiche varia in funzione della tipologia di apparecchio, delle sue caratteristiche e del settore di impiego. In generale, la frequenza è definita nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008.
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Per gli apparecchi di sollevamento materiali (SC) con portata superiore a 200 kg, la periodicità varia in base alla vetustà dell'attrezzatura e al settore di impiego:
Per gli apparecchi di sollevamento persone (SP), la periodicità è generalmente annuale, ma è fondamentale consultare l'Allegato VII per le specifiche di ogni tipologia di attrezzatura.
La procedura per l'effettuazione delle verifiche periodiche è definita dal D.M. 11 aprile 2011. Il datore di lavoro deve:
È importante notare che per le attrezzature prive di marcatura CE (cioè immesse sul mercato o messe in servizio prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 459/1996), gli adempimenti di comunicazione e prima verifica si considerano assolti con la procedura di omologazione.
L'INAIL deve effettuare la prima verifica periodica entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa. Se l'INAIL non è in grado di rispettare questa tempistica, il datore di lavoro può rivolgersi ad uno dei soggetti abilitati nella regione in cui è in uso l'attrezzatura.
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Le ASL/ARPA (o i soggetti abilitati) devono effettuare le verifiche successive entro 30 giorni dalla data di richiesta.
La verifica periodica prevede due fasi principali:
Al termine della verifica, viene redatto un verbale che riporta i risultati dei controlli e le eventuali prescrizioni.
Il datore di lavoro ha una serie di obblighi in materia di verifiche periodiche degli apparecchi di sollevamento:
Il mancato rispetto degli obblighi relativi alle verifiche periodiche comporta sanzioni amministrative e penali per il datore di lavoro.
L'INAIL mette a disposizione l'applicativo CIVA (Certificazione e Verifica Attrezzature) per la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica delle attrezzature di lavoro. Tramite CIVA, i datori di lavoro possono:
L'utilizzo di CIVA semplifica notevolmente la gestione degli adempimenti relativi alle verifiche periodiche.
Oltre alle verifiche periodiche, la normativa prevede anche le verifiche straordinarie, che devono essere effettuate in caso di:
In alcuni casi, possono essere richieste ispezioni o indagini supplementari per valutare in modo più approfondito lo stato di conservazione e la sicurezza delle attrezzature.
Un aspetto fondamentale per garantire la sicurezza nell'utilizzo degli apparecchi di sollevamento è la formazione e l'addestramento degli operatori. Gli addetti che utilizzano tali attrezzature devono frequentare corsi specifici, in conformità a quanto previsto dall'art. 73 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
La formazione deve comprendere:
Al termine del corso, deve essere prevista una prova di controllo e rilasciato un attestato di partecipazione.
Gli accessori di sollevamento (funi, catene, ganci, brache, ecc.) sono componenti essenziali degli apparecchi di sollevamento e devono essere sottoposti a controlli periodici specifici.
La Direttiva Macchine (2006/42/CE) equipara gli accessori di sollevamento alle macchine, pertanto devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e devono essere sottoposti a controlli periodici da annotare sul registro di controllo.
È fondamentale utilizzare accessori di sollevamento certificati e idonei al tipo di carico da movimentare, rispettando le indicazioni del fabbricante.
La corretta gestione della documentazione relativa alle verifiche periodiche è un aspetto cruciale per dimostrare la conformità alle normative e per garantire la tracciabilità dei controlli effettuati.
È obbligatorio tenere un registro di controllo, in cui devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione, le verifiche periodiche e ogni altra informazione rilevante riguardante l'attrezzatura.
La documentazione deve essere conservata per almeno tre anni e messa a disposizione degli organi di vigilanza.
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