
La professione dell’igienista dentale inizia a essere riconosciuta in Italia a partire dalla fine degli anni ’70 ma solo con la legge 42 del 1999 ottiene la denominazione di “professione sanitaria”, senza più il termine “ausiliaria”. Il rapporto con gli odontoiatri, quindi, diventa non più di… “sudditanza” ma, pur rispettando le specifiche competenze diagnostiche dell’odontoiatra, l’igienista diventa un collaboratore con cui condividere scelte terapeutiche.
Finalmente, con l’approvazione della legge 3/2018, il cosiddetto DDL Lorenzin, l’Albo e l’Ordine sono diventati realtà: gli igienisti dentali hanno un loro Albo e, con le altre professioni sanitarie, condividono l’“Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione”.
In sintesi è un ente pubblico, sussidiario dello Stato, che vigila, attraverso la verifica dei titoli abilitanti, sulla qualità tecnico professionale e sull’attività degli iscritti per tutelare la salute dei cittadini e, in caso di inadempienze, può decretare sanzioni. L’Albo è invece un registro pubblico che tiene conto dei professionisti che hanno titolo all’esercizio della professione; l’iscrizione all’Albo è obbligatoria per poter lavorare sia come liberi professionisti che dipendenti, nelle strutture pubbliche o private.
Gli Ordini avranno una distribuzione territoriale e ognuno sarà retto da un Consiglio direttivo con un Presidente, un Collegio dei Revisori e una Commissione d’Albo; gli Ordini Territoriali saranno riuniti nella Federazione Nazionale con sede in Roma, retta, a sua volta, da un Presidente, un Consiglio Nazionale, un Comitato Centrale, una Commissione d’Albo e un Collegio dei Revisori.
Da ultimo, sia la legge 3 che il decreto attuativo del 13 marzo evidenziano il ruolo preminente alle Associazioni riconosciute rappresentative delle professioni.
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Nello specifico i laureati in igiene dentale devono iscriversi presso gli Ordini TSRM-PSTRP (Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione). Ricordo che è obbligo del titolare dello studio o del direttore Sanitario nel caso di organizzazione in forma societaria, verificare il corretto possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di tutti coloro che operano all’interno dello studio al fine di non incorrere in sanzioni.
La legge 3/2018 e il DM 13 marzo 2018 hanno ribadito che per l’esercizio della professione è obbligatoria l’iscrizione all’Albo. “La procedura completamente dematerializzata -spiega ad Odontoiatria33 il presidente AIDI Antonia Abbinante- garantisce che, in tutto il territorio nazionale, l’iscrizione avvenga in modo uniforme, assicurando a ogni singolo professionista richiedente un trattamento equo e trasparente, a prescindere dall’Ordine territoriale al quale dovrà fare riferimento”.
“Non esiste un periodo di transizione come erroneamente in un primo momento si era inteso”, spiega la presidente AIDI. “La domanda di iscrizione va presentata il 1 luglio ed in attesa dell’accoglimento della stessa farà fede la data della presentazione della domandastessa”.
La modalità utilizzata è quella consolidata negli ex Collegi professionali dei TSRM, ai sensi del DLgs CPS 233/46 e DPR 221/50, adattata tuttavia a quanto previsto dalla legge 3/2018 e dal DM del 13 marzo 2018, con particolare riferimento alla commissione d’albo quale livello intermedio tra il professionista che richiede l'iscrizione all’albo e il Consiglio Direttivo deliberante.
Sino alla costituzione delle commissioni d’albo, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del DM 13 marzo 2018, la prima delle funzioni a loro attribuite (proporre al Consiglio direttivo l’iscrizione all’albo del professionista) è affidata ai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative (RAMR). Per la professione sanitaria di igienista dentale-continua la presidente Abbinante- AIDI e UNID hanno designato per ogni regione da 1 a 5 rappresentanti che daranno il proprio supporto tecnico amministrativo, valutandole domande di preiscrizione. I stessi cesseranno dal proprio mandato, decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè settembre 2019”.
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Solo a questo punto la procedura e quindi la richiesta d’iscrizione all’albo di competenza sarà presa in carico dai RAMR.
Per la preiscrizione, al primo accesso il professionista dovrà collegarsi al portale www.tsrm.org, cliccare sul pulsante “Procedura d’iscrizione dei professionisti agli albi istituiti con DM 13 Marzo 2018” ed effettuare la registrazione inserendo i propri dati anagrafici: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza domicilio professionale, indirizzo di posta elettronica preferibilmente certificata e recapiti telefonici. La sezione sarà attiva dal 1 Luglio (ad oggi è ancora oscurata).
Quale prima informazione, il professionista richiedente l’iscrizione, dovrà indicare la professione che esercita, quindi l'albo al quale intende iscriversi. Sulla base dell'informazione fornita, verrà proposto l'elenco dei titoli che risultano essere abilitanti all’esercizio della professione dichiarata: diploma di laurea o diploma universitario e titoli equipollenti ed equivalenti (DM 27 luglio 2000). Il professionista indicherà il primo titolo abilitante conseguito e potrà verificare costantemente lo stato della sua pratica. È possibile allegare la scansione del titolo all’autocertificazione.
Per il punto c) dell'art. 2 del DM del 13 marzo 2018, (nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale), la piattaforma prevede la possibilità di selezionare la voce, riproposta integralmente. In caso di carico pendente a carico del richiedente, questi verrà contattato in via riservata dall’Ordine al fine di valutare se il carico pendente possa rappresentare motivo di tassativa preclusione alla iscrizione.
Se professionalmente attivo, oltre alla residenza, il professionista dichiarerà il domicilio professionale. In caso di più di un domicilio professionale, indicherà quello prevalente. Se il richiedente non lavora, la proposta d'iscrizione sarà inviata all'Ordine competente sul territorio in cui il soggetto è residente; se lavora, la proposta d'iscrizione sarà inviata all'Ordine territoriale di competenza nel quale insiste la struttura presso la quale opera (se più di una, quella prevalente).
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Il professionista potrà indicare ogni altro eventuale titolo posseduto e fornire ogni ulteriore informazione che ritiene utile immettere nella banca dati. Una volta inseriti tutti i dati richiesti il professionista potrà stampare, sottoscrivere e scansionare l’autocertificazione proposta dalla piattaforma e caricarla sul portale, insieme al documento d’identità. Se si è in possesso della firma digitale, non sarà necessaria la stampa del modulo con l’annullo anche telematico della marca da bollo da 16,00 euro.
Nel caso in cui il soggetto volesse o dovesse iscriversi a più di un albo, la procedura sarà ripetuta per ognuna di esse con l’esclusione dell’inserimento dei dati anagrafici. Il richiedente pagherà, con le modalità previste, i diritti di segreteria assommanti all’importo di circa 35 euro. Nel caso dei soci ad AIDI e UNID, in regola con l’iscrizione 2018, l’importo non sarà dovuto in quanto versato direttamente delle associazioni.
Il RAMR, entro 60 giorni, valuterà quanto dichiarato, con eventuale richiesta di integrazione dei documenti ricevuti. Successivamente alla redazione del verbale di idoneità da parte dei RAMR, la richiesta d'iscrizione sarà inviata al Consiglio Direttivo dell'Ordine che, con l’eventuale supporto dei RAMR, potrà effettuare verifiche su quanto autocertificato dal soggetto.
Il richiedente pagherà: la tassa di concessione governativa: 168,00 Euro (solo una volta all’atto della prima iscrizione) e la tassa d’iscrizione annua: 65/150 Euro (in base all’ordine territoriale competente). Il professionista caricherà quindi nella piattaforma la domanda di iscrizione in bollo all’Albo di riferimento, datata e firmata, insieme alla foto per il tesserino di riconoscimento e alle ricevute di pagamento delle tasse di concessione governativa e di iscrizione annua.
Dal momento in cui il professionista perfezionerà la domanda al Consiglio Direttivo, sono previsti tre mesi per esprimersi in merito (DPR 221/50, art.).
Sulla base dell'informazione fornita, verrà proposto l'elenco dei titoli che risultano essere abilitanti all’esercizio della professione dichiarata: diploma di laurea o diploma universitario e titoli equipollenti ed equivalenti (DM 27 luglio 2000). Se hai già frequentato un corso universitario, è possibile richiedere il riconoscimento della carriera pregressa: se provieni da un'altra università, consulta la pagina relativa ai Trasferimenti. Per la procedura di Riconoscimento della carriera pregressa, visita questa pagina. Ti invitiamo a leggere attentamente il file Istruzioni per la convalida delle carriere pregresse sotto riportato.
Certificazioni linguistiche: Anche eventuali certificazioni linguistiche possono essere riconosciute.
Per informazioni il professionista può contattare l’Associazione maggiormente rappresentativa o l’Ordine di riferimento (tsrm.org).
Partirà dal 1 luglio la procedura d’iscrizione ai 17 Albi istituiti con il decreto 13 marzo 2018, fra i quali quello degli Igienisti Dentali, confluiti con i Tecnici di Radiologia Medica e gli assistenti sanitari nel neo-nato Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (FNO TSRM PSTRP).
Siamo sinceramente e piacevolmente sbalorditi del risultato atteso ormai da 11 lunghi anni. Dopo tutto questo tempo in cui si sono susseguiti i Governi, che ci hanno fatto sperare e successivamente...
Nell’arco del primo anno dalla laurea il 100% dei laureati risulta occupato a tempo pieno o part time.
| Fase | Azione principale |
|---|---|
| Preiscrizione | Registrazione su www.tsrm.org e inserimento dati anagrafici |
| Documentazione | Caricamento autocertificazione, titolo, documento d’identità, foto e pagamenti |
| Valutazione RAMR | Verifica entro 60 giorni e redazione verbale di idoneità |
| Decisione Ordine | Consiglio Direttivo esprime parere entro 3 mesi |
Iscrizioni, riconoscimento titoli, adempimenti amministrativi e obbligo di iscrizione all’Albo sono i passaggi che consentono allo straniero laureato o con titolo estero di esercitare regolarmente la professione di igienista dentale in Italia, nel rispetto delle norme di tutela della salute pubblica e delle responsabilità professionali.
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