
L’argomento è centrato sull’IVA agevolata prevista dal Decreto Rilancio per beni ritenuti sensibili in ambito odontoiatrico, tra cui la Tac Cone Beam (CBCT) e la poltrona odontoiatrica. La normativa di riferimento parte dal DPR 633/1972, ma è stata modificata nel 2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19, introducendo una riduzione dell’aliquota o, in via transitoria, l’esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020 e, successivamente, una riduzione al 5% per determinati beni.
Il Decreto Legge 34/2020 (Decreto Rilancio) ha inserito l’articolo 124, dal titolo “Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.” All’interno della Tabella A, Parte II-bis, del DPR 633/1972, è stato aggiunto il punto 1-ter, che elenca i beni ammissibili all’IVA agevolata al 5% rispetto all’aliquota ordinaria del 22%. Inoltre, è previsto un regime transitorio di esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020, con poi l’applicazione di un’aliquota ridotta al 5% a tempo indeterminato per operazioni successive.
La norma è stata deliberata per contenere l’emergenza epidemiologica, riconosciuta dall’ordinamento sia a livello nazionale che europeo. In particolare, l’Unione Europea ha autorizzato misure di esenzione o riduzione IVA per tali beni tramite le Decisioni UE 2020/491 e 2020/1101, che hanno stabilito proroghe e condizioni di applicazione sul piano comunitario.
L’elenco dei beni ammessi all’IVA agevolata al 5% comprende una serie di dispositivi e materiale sanitario impiegati anche in odontoiatria. Tra i principali troviamo:
Tra i beni sopra elencati spiccano la Tac Cone Beam e la poltrona odontoiatrica, oggetto di interpretazioni dottrinali e pratiche diverse tra fornitori e studi dentistici. La definizione di “Tomografi computerizzati” è ampia e non limita esplicitamente la tipologia di CBCT, includendo quindi apparecchi come CBCT a fascio conico all’interno di questa categoria.
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La CBCT rientra implicitamente nella definizione di “Tomografi computerizzati” prevista dall’elenco. L’acronimo CBCT (cone beam computed tomography) descrive una tomografia computerizzata a fascio conico, una tecnologia ampiamente impiegata in odontoiatria per imaging 3D dettagliati. La normativa Euratom e i protocolli di radioprotezione applicano standard elevati di sicurezza che coincidono con quelli richiesti per i tomografi computerizzati. L’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) ha confermato che le cessioni di tomografi computerizzati sono esenti dall’IVA entro il 31 dicembre 2020, con diritto alla detrazione, e che tali beni, quando venduti o acquistati entro la scadenza, beneficiano del regime agevolato.
Ciò significa che le CBCT, come tutti i tomografi computerizzati, dovrebbero essere ricomprese nell’aliquota IVA agevolata al 5% o nell’esenzione, a seconda del periodo temporale della transazione. La lettura stringente delle norme non lascia spazio a interpretazioni restrittive: se un bene rientra nelle diciture generiche (“Tomografi computerizzati”), una CBCT è inclusa, indipendentemente da caratteristiche specifiche quali diametro, tipo di fascio o origine geografica.
Un aspetto spesso meno intuitivo riguarda l’applicabilità dell’IVA agevolata anche alle poltrone odontoiatriche. L’Agenzia delle Entrate (Circolare 26/E) ha chiarito che l’elenco dei beni agevolati va interpretato anche alla luce della classificazione doganale (Taric) e delle definizioni fornite dall’Agenzia delle Dogane. In particolare, è stata indicata la presenza del codice Taric 9402.1000.00 per “Poltrone per dentisti, Poltrone da parrucchiere e altre simili, e loro parti.” Da qui deriva l’interpretazione che le poltrone odontoiatriche possono beneficiare dell’IVA agevolata al 5% o dell’esenzione, se rispettano i requisiti temporali e le finalità sanitarie previste dalla normativa.
La Circolare n. 26/E ha anche analizzato la questione degli ospedali da campo, chiarendo che tali strutture, allestite in contesti di emergenza, possono utilizzare beni destinati al contenimento e alla gestione dell’emergenza Covid, inclusi dispositivi odontoiatrici, in regime agevolato. L’AdE sottolinea che, a regime, l’elenco dei beni agevolati è stato inserito nel corpo del Decreto IVA, con la finalità sanitaria dichiarata dalla legge stessa; di conseguenza, i fornitori devono comunicare in modo chiaro le condizioni e i motivi che giustificano l’applicazione dell’aliquota agevolata.
Un aspetto pratico e controverso riguarda l’ambito soggettivo dell’IVA agevolata: come si verifica la destinazione d’uso effettiva dei beni acquistati? L’Agenzia delle Entrate conferma che è spesso impossibile verificare in modo puntuale la destinazione finale di utilizzo di ogni bene lungo la filiera. Pertanto, il requisito oggettivo dipende dalle caratteristiche del soggetto acquirente e dall’uso tipico del bene all’interno della catena distributiva, senza che la transazione necessiti di una specifica destinazione per contrastare il Covid in ciascun contesto.
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Un esempio pratico: se una CBCT viene prodotta in Finlandia e importata in Italia, l’IVA agevolata è applicabile anche se l’importatore non utilizzerà direttamente la CBCT per scopi odontoiatrici o ospedalieri. L’importatore può avere una funzione di rivendita, ma ciò non esclude l’operatività del regime agevolato se le condizioni normative sono rispettate.
L’articolo richiama spesso il “Commerciante scettico” come metafora di una cautela esasperata che si manifesta con interpretazioni rigide o arbitrarie delle norme. L’espressione serve a illustrare comportamenti tesi a evitare rischi di tassazione, ma non deve compromettere l’applicazione corretta della norma. Le Circolari e la prassi amministrativa hanno chiarito l’ambito di applicazione e i criteri oggettivi per l’agevolazione, scoraggiando interpretazioni che limitano ingiustificatamente i benefici.
Per uno studio dentistico o una clinica odontoiatrica, l’IVA agevolata al 5% sui beni elencati comporta benefici economici concreti. L’adozione di CBCT e poltrone idonee, acquistate o cedute entro i termini previsti, può tradursi in riduzioni di costo significative. È inoltre fondamentale che i fornitori comunichino in modo trasparente la natura dei beni e l’eventuale destinazione sanitaria, evitando sorprese in fase di fatturazione.
Da un punto di vista operativo, è consigliabile verificare:
La cornice normativa italiana è inserita in un contesto europeo che ha riconosciuto l’esigenza di fornire una cornice agevolativa per beni utili al contenimento e al trattamento dell’emergenza Covid-19. Il passaggio dall’esenzione all’aliquota agevolata al 5% ha implicazioni sia per il immediato (transizioni fiscali) sia per la gestione futura della catena di distribuzione. La linea guida dell’Agenzia delle Entrate, supportata da Circolari ufficiali, stabilisce principi chiari su ambito soggettivo, destinazione d’uso e codifiche tariffarie, riducendo margini di incertezza per professionisti e fornitori.
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