Mansioni e responsabilità del capo assistente dentale: guida completa per l’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO)

Nel contesto sanitario contemporaneo, l’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) rappresenta una figura chiave all’interno dell’équipe odontoiatrica, non solo per il supporto operativo al professionista, ma anche per il contributo determinante alla qualità e alla sicurezza delle prestazioni erogate.

Il suo ruolo, formalmente riconosciuto in Italia con il DPCM del 9 febbraio 2018, si configura come quello di un operatore di interesse sanitario con competenze tecniche, organizzative e relazionali ben definite.

La responsabilità professionale dell’assistente alla poltrona si inserisce proprio in questo quadro normativo e operativo: essa non riguarda esclusivamente l’esecuzione corretta delle mansioni affidate, ma si estende al rispetto dei protocolli clinici, delle norme igienico-sanitarie, della gestione dei dati sensibili e della relazione con il paziente.

Pur non potendo intervenire direttamente sull’atto clinico, l’ASO è chiamato ad agire con diligenza, prudenza e competenza, contribuendo attivamente alla prevenzione del rischio e al buon funzionamento dello studio.

In questo senso, la responsabilità professionale dell’ASO assume una dimensione multidisciplinare: tecnica, etica e organizzativa.

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Comprenderne i limiti, le implicazioni e gli ambiti di applicazione è fondamentale non solo per tutelare il professionista, ma anche per garantire elevati standard di assistenza e sicurezza per il paziente.

Ne parliamo con l’avvocato Michele Lucca, del Foro di Udine, Patrocinante in Cassazione, Specialista in Diritto del Lavoro, fiduciario di Compagnie di Assicurazione e socio SIOF.

Svolge attività di formazione a favore delle strutture sanitarie private e dei medici.

Quali sono i requisiti di qualifica obbligatori per l’ASO e come viene definita giuridicamente questa figura?

È importante chiarire subito che l’ASO è qualificato come un operatore d’interesse sanitario.

Non è un professionista sanitario laureato (come l’odontoiatra o l’igienista), ma un operatore che ha seguito un iter formativo specifico regolamentato dal DPCM 9 febbraio 2018 e successivi.

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I requisiti sono il possesso di un attestato di qualifica professionale ottenuto dopo un corso di almeno 700 ore (300 di teoria e 400 di tirocinio), l’obbligo di un aggiornamento annuale di almeno 10 ore.

L’esenzione è prevista solo per chi ha maturato almeno 36 mesi di lavoro documentato come assistente alla poltrona nei dieci anni precedenti l’aprile 2018.

Quali sono i rischi per chi lavora senza questa qualifica e a cosa va incontro l’odontoiatra che lo assume?

Il rischio è di natura penale.

Svolgere le mansioni di ASO senza titolo può configurare il reato di esercizio abusivo della professione ai sensi dell’art. 348 c.p.

Il datore di lavoro risponde a titolo di concorso nel reato e subisce sanzioni pesantissime previste dal D.lgs. 81/08 per la mancata formazione del personale (arresto fino a 4 mesi o ammende fino a oltre € 6.000).

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Entrando nel vivo del lavoro quotidiano, qual è il confine invalicabile tra le mansioni dell’ASO e l’attività clinica?

La legge è categorica: all’ASO è fatto assoluto divieto di intervenire direttamente sul paziente, anche se il medico è presente e lo supervisiona.

L’ASO può assistere, predisporre lo strumentario e gestire l’accoglienza, ma non può rilevare impronte dentarie, eseguire ablazione del tartaro (detartrasi) o sbiancamenti, effettuare radiografie o fare diagnosi.

Qualunque manovra, cruenta o incruenta, nel cavo orale del paziente è riservata esclusivamente ai professionisti abilitati.

In che modo il fatto di essere un lavoratore subordinato incide sulla responsabilità legale? Se l’ASO sbaglia, paga solo il dentista?

Direi che non è così semplice.

L’ASO opera in regime di dipendenza e deve attenersi alle linee organizzative definite dal professionista.

Tuttavia, se l’ASO compie un atto non consentito (come ad esempio una detartrasi), ne risponde personalmente in sede penale per esercizio abusivo.

Il medico, e specialmente il Direttore Sanitario, risponde per omessa vigilanza, poiché ha l’obbligo giuridico di garantire che il personale non compia atti abusivi.

Riguardo la sicurezza delle cure, se un ASO rileva un rischio o un errore, come deve comportarsi?

L’ASO deve partecipare attivamente alla gestione del rischio; infatti, è obbligato a seguire i programmi di formazione sulla radioprotezione e sulla sicurezza.

Da qui la mancata segnalazione di rischi o l’inosservanza delle norme interne può portare a responsabilità disciplinari, civili e contrattuali, fino al licenziamento.

Nel caso in cui si verifichino infezioni crociate nello studio, a chi va addebitata la colpa?

L’ASO ha la responsabilità operativa della sterilizzazione e decontaminazione dello strumentario.

Se un paziente contrae un’infezione a causa di una procedura di sterilizzazione mal eseguita, l’ASO può essere ritenuto responsabile per negligenza o imprudenza.

Il Direttore Sanitario, però, resta il garante ultimo della correttezza di questi protocolli e risponde disciplinarmente per mancata o insufficiente vigilanza.

Infine, cosa succede se il dentista ordina all’ASO di fare qualcosa di palesemente illegale, come “scattare una lastra” o “fare una pulizia”?

Questo è il punto più critico e l’ASO ha il dovere di rifiutarsi.

L’ordine del superiore gerarchico non esime dalla responsabilità penale per un atto espressamente vietato dalla legge.

Se l’ASO esegue l’ordine, commette il reato di esercizio abusivo; il medico, dal canto suo, verrà perseguito per aver agevolato l’abuso.

Con questo contributo a firma di Salvatore Verga, apprezzato consulente del lavoro di Torino, prosegue la serie degli articoli pubblicati riguardanti gli operatori dello Studio odontoiatrico e loro caratteristiche.

Ruoli e inquadramenti nel contesto lavorativo

I lavoratori subordinati sono classificati, secondo l’art. 2095 del Codice Civile, nelle “categorie”: operai, impiegati, quadri e dirigenti.

Nell’ambito di ciascuna si sviluppa un’ulteriore suddivisione in base alla “qualifica”, che evidenzia la posizione del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa, determinando il trattamento normativo ed economico.

L’attribuzione delle diverse qualifiche è stabilita dal datore, che le assegna in base alle mansioni svolte e i criteri legali e contrattuali di classificazione.

Le categorie di impiegati e operai si suddividono ulteriormente per gradi, in funzione del livello di responsabilità e dell’attività svolta, secondo la loro importanza nell’organigramma dello studio professionale.

La categoria degli impiegati comprende le qualifiche d’ordine, di concetto, con funzioni direttive.

Quella degli operai, invece, si suddivide in comuni, qualificati, specializzati.

Le “mansioni” rappresentano l’insieme dei compiti e attività che il lavoratore è tenuto a eseguire, e il datore il diritto di pretendere.

All’assunzione, deve far conoscere al prestatore categoria e qualifica assegnate in relazione alle mansioni per cui è assunto.

Il mutamento delle mansioni (c.d. jus variandi) si giustifica con effettive esigenze organizzative e produttive, e può essere esercitato entro i limiti inderogabili dell’art. 2103 cc.

Il lavoratore, senza diminuzione di retribuzione, può essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto, o a quelle corrispondenti alla categoria superiore successivamente acquisita, o a quelle equivalenti alle ultime effettivamente svolte.

Il CCNL degli Studi professionali prevede un sistema di ripartizione dei lavoratori in Aree e classifica il personale dell’Area Professionale Medico-Sanitaria e Odontoiatrica in sei livelli.

All’interno, la figura dell’Assistente di Studio Odontoiatrico è prevista nei livelli quarto, quarto super e terzo.

L’Assistente di Studio Odontoiatrico, che svolge esclusivamente mansioni d’ordine con adeguate conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite, sarà inquadrata al quarto livello.

Al quarto livello super, invece, l’assistente con mansioni d’ordine che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.

Profilo professionale dell’ASO e contenuti formativi

Per delinearne le attività, è opportuno richiamare l’attenzione sui contenuti del Protocollo d’intesa firmato da ANDI e dalle OO.SS. il 9 gennaio 2001 per l’istituzione di un profilo professionale denominato “Assistente di Studio Odontoiatrico”, per meglio rispondere all’interesse di qualificazione del personale dello Studio ai fini della tutela della salute.

In tale documento si delinea il profilo professionale dell’ASO e si precisa che mette in atto le linee organizzative dell’andamento generale dello Studio dettate dall’esercente legale l’odontoiatria e lo coadiuva nell’attività lavorativa.

La figura dell’Assistente alla poltrona ha assunto, nel tempo, una valenza rilevante nell’organizzazione dello Studio professionale odontoiatrico, e il suo ruolo, nel futuro, sarà sempre più importante.

Il tirocinio di assistente dentale dura tre anni e termina con l’attestato federale di capacità, con formazione strutturata secondo le competenze operative e in tre luoghi: in azienda, nella scuola professionale e nei corsi interaziendali.

In azienda l’accento è posto sulla formazione pratica, mentre nella scuola professionale vengono elaborate le basi teoriche.

Tutte le retribuzioni e tutti i supplementi sono da intendersi lordi, per un orario di lavoro di 42 ore settimanali sulla media annuale, e un diritto alle vacanze di 4 settimane (a partire dai 20 anni). Il salario mensile viene versato 13 volte.

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