
Le spese sanitarie danno diritto a una detrazione IRPEF del 19%, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro. La detrazione delle spese mediche è una delle agevolazioni fiscali più richieste in Italia. Consente di recuperare il 19% dell'importo che eccede la franchigia di 129,11 euro. In pratica, la detrazione si applica sulla differenza tra la spesa sostenuta e la soglia minima prevista dalla normativa fiscale.
Le spese mediche di qualunque tipo (generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, eccetera) danno diritto alla detrazione d’imposta del 19% sull’importo che supera la franchigia di 129,11 euro. Il contribuente dovrà quindi sommare tutte le spese sostenute e sottrarre 129,11 euro: la detrazione spettante sarà pari al 19% dell’importo ottenuto. Se le spese sanitarie superano, nell’anno, il limite di 15.493,71 euro, è possibile ripartire la detrazione spettante in quattro quote annuali di pari importo.
Farmaci. Questi prodotti vanno acquistati rigorosamente in farmacia, ad eccezione dei cosiddetti farmaci "da banco" e di "automedicazione" che sono oramai disponibili anche in supermercati e in tanti altri esercizi commerciali. È possibile usufruire della detrazione anche per farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati online da rivenditori autorizzati alla vendita a distanza. Sul sito del Ministero della Salute è disponibile l'elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita telematica.
Non rientrano invece nelle spese detraibili gli acquisti di parafarmaci, tra cui integratori alimentari, colliri, pomate, prodotti fitoterapici (i rimedi con prodotti naturali come piante, funghi, licheni dalle proprietà terapeutiche). In farmacia è possibile comprare medicinali, parafarmaci e altri prodotti ma solo alcune di queste categorie sono deducibili. Danno diritto alla detrazione le spese indicate nello scontrino con le seguenti diciture: Farmaco, medicinale, f.co, med e altre abbreviazioni o terminologie riferite inequivocabilmente a farmaci.
Per l’indicazione della natura del prodotto, è sufficiente l’indicazione generica nello scontrino fiscale della parola “farmaco” o “medicinale”, anche in forma di sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci (per esempio, “OTC”, “SOP”, “Omeopatico”) e abbreviazioni come “med” e “f.co”. Anche la dicitura "ticket" è accettata per identificare il farmaco e il relativo costo. Dal 2010, lo scontrino non deve più indicare la denominazione commerciale del farmaco; al suo posto, va riportato il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC).
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Lo scontrino parlante deve indicare natura e qualità dei beni e questo rende più facile riconoscere se il bene sia detraibile o meno, infatti è sufficiente controllare la codifica. Aic (codice di autorizzazione all’immissione in commercio): per motivi di privacy del contribuente lo scontrino può indicare anche un unico codice univoco di autorizzazione anziché il nome specifico del farmaco che sarà rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, così come indicato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.40 del 2009.
Attenzione: I dispositivi medici sono detraibili anche se non acquistati in farmacia (ma, per esempio, in erboristeria), se, però, risultano soddisfatte le condizioni indicate nella circolare n. Per l’individuazione dei prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico occorre far riferimento anche ai regolamenti europei UE/2017/745 e UE/2017/746 recepiti, rispettivamente, dal decreto legislativo n. 137/2022 e dal decreto legislativo n. Per rendere più agevole individuare un dispositivo medico, alla circolare n.
È necessario, per esempio, che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e la persona che sostiene la spesa. L’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione può assumerlo anche chi vende il dispositivo, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino o sulla fattura con la dicitura “prodotto con marcatura CE” o, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla citata circolare n.
In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del Ministero della salute, mentre, per quelli non compresi nell’elenco, “è necessario che il prodotto riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alla normativa europea (direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE). Questi prodotti devono essere acquistati presso le farmacie, a eccezione dei farmaci “da banco” e quelli di “automedicazione” che sono ormai commercializzati anche nei supermercati e altri esercizi commerciali.
Per usufruire della detrazione, occorre essere in possesso della documentazione che certifica la spesa (fattura, parcella, ricevuta quietanzata o scontrino). Per detrarre le spese mediche occorre lo scontrino dell'acquisto del medicinale/dispositivo che riporti il CF del beneficiario della detrazione. Con fattura o con scontrino “parlante”, in cui risulti specificato natura, qualità e quantità del prodotto e codice fiscale dell’acquirente.
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Per la detrazione fiscale dei farmaci, è sufficiente che lo scontrino riporti una dicitura generica come "farmaco" o "medicinale". Sono valide anche abbreviazioni e sigle riconducibili ai farmaci, ad esempio: OTC (farmaci da banco); SOP (senza obbligo di prescrizione); Omeopatico; Med o F.co (abbreviazioni di "medicinale" e "farmaco"). Inoltre, per i ticket sanitari non è più necessario conservare la copia della ricetta medica. Non è possibile integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione, come, per esempio, la prescrizione medica.
Per i medicinali galenici preparati in farmacia è necessario che la spesa risulti certificata da documenti contenenti l’indicazione della natura, qualità (in questo caso preparazione galenica), quantità e codice fiscale del destinatario. Medicinali acquistati all’estero. Per i medicinali acquistati all'estero serve una documentazione specifica, dalla quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni degli acquisti effettuati in Italia.
Dall'anno di imposta 2020 possono essere portate in detrazioni solo le spese sanitarie sostenute con strumenti di pagamento tracciabili (assegno, POS, bonifico bancario). Sono però comprese le spese in contanti per l'acquisto di medicine, dispositivi medici, prestazioni sanitarie (all'interno di strutture pubbliche e private accreditate al Ssn), basterà inserire lo scontrino parlante oppure la fattura di riferimento. Si ricorda che per le spese mediche non vale l'obbligo della tracciabilità, se non per le prestazioni sanitarie pagate a strutture private non accreditate al SSN.
Le spese da portare in detrazione andranno in primo luogo indicate nella propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno un cui sono state sostenute. Come inserire le spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi. Sulla base delle spese ammesse, si può procedere alla compilazione del modello 730/2024 per la detrazione Irpef, tenendo conto che l'importo totale non deve superare il valore minimo di 129,11 euro. Nel quadro E, in particolare alle righe E1 ed E2, andranno inserite le somme delle spese.
Il superamento del limite deve essere verificato considerando l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, senza togliere la franchigia di 129,11 euro. Se le spese sanitarie superano, nell’anno, il limite di 15.493,71 euro, è possibile ripartire la detrazione spettante in quattro quote annuali di pari importo. Dopo aver inserito tutti gli importi e selezionato il codice fiscale di riferimento, apparirà il totale rimborsato.
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Misura della detrazione È possibile portare in detrazione dall'IRPEF il 19% delle spese sanitarie per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, la cosiddetta franchigia. L’imposta di bollo 2 euro, da applicare sulle fatture esenti da IVA di importo superiore a 77,47 euro, è detraibile se pagata dal cliente ed evidenziata a parte sulla fattura.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Spese sanitarie totali (incl. farmaci/dispositivi come collutorio se “farmaco”) | € 400,00 |
| Franchigia | € 129,11 |
| Base detraibile | € 270,89 |
| Detrazione 19% | € 51,47 |
Spese sanitarie detraibili: quali sono e come ottenere lo sconto IRPEF Partiamo subito con l'elenco delle spese mediche che possono essere portate in detrazione: prestazioni da parte di un medico generico (incluse le visite e le cure di medicina omeopatica); acquisto di medicinali (anche omeopatici) da banco e con ricetta medica; prestazioni specialistiche e chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie; ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici; trapianto di organi; cure termali (spese di viaggio e soggiorno escluse); acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (tra cui le protesi sanitarie). Prestazioni specialistiche e terapie detraibili.
Anche l'assistenza specifica è detraibile nella Dichiarazione. Sono quindi compresi i seguenti compensi erogati a: personale paramedico abilitato (infermieri professionali) e a quello autorizzato per effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (prelievi per analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa); figure professionali. Non sono detraibili le prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.
È possibile usufruire della detrazione anche per farmaci senza obbligo di prescrizione medica che si acquistano on line da farmacie o esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza (in Italia non è consentita la vendita on line di farmaci o medicinali che richiedono la prescrizione medica). Per i medicinali acquistati all'estero serve una documentazione specifica, dalla quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni degli acquisti effettuati in Italia.
Se il farmacista estero ha rilasciato un documento di spesa da cui non risultano le indicazioni richieste, si potrà: scrivere a mano sullo stesso documento il codice fiscale del destinatario; chiedere alla farmacia l'apposita documentazione dalla quale si evinca la natura (“farmaco” o “medicinale”), la qualità (nome del farmaco) e la quantità. Le spese mediche sostenute all’estero sono detraibili con le stesse modalità previste per quelle effettuate in Italia.
Una cosa possibile per i pazienti. Tra le informazioni che si possono dare al proprio paziente quando si prescrive un dentifricio, il collutorio ed altri dispositivi necessari per una corretta igiene domiciliare, è se questo è detraibile dalle tasse. Ovviamente il paziente non risparmierà capitali, visto che la detrazione è del 19%, ma considerando il numero di prodotti per l’igiene orale che si consumano in un anno, l’informazione potrebbe comunque essere gradita.
Spesso i cittadini richiedono al farmacista chiarimenti in merito alle modalità da seguire per la detrazione delle spese sanitarie dalla dichiarazione dei redditi. Poter fornire un suggerimento in merito può essere molto utile per i clienti della farmacia. Queste spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle deducibili e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
Riguardo alla natura del prodotto, è sufficiente l’indicazione generica nello scontrino fiscale della parola “farmaco” o “medicinale”. Sono compresi anche i medicinali veterinari. Non rientrano invece nelle spese detraibili gli acquisti di parafarmaci, tra cui integratori alimentari, colliri, pomate, prodotti fitoterapici.
Le spese sanitarie considerate a carico in presenza di rimborsi. Per poter usufruire della detrazione fiscale, le spese sanitarie devono essere rimaste effettivamente a carico del contribuente. Spese sanitarie rimborsate ma detraibili. Le spese si considerano rimaste a carico e quindi detraibili nei seguenti casi: premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente (per i quali non spetta alcun beneficio); assicurazioni sanitarie stipulate dal proprio sostituto d’imposta o pagate dallo stesso, con o senza trattenuta a carico del dipendente (che hanno concorso alla formazione del reddito).
Spese sanitarie non detraibili. Al contrario non sono a carico del contribuente e quindi non sono detraibili: spese risarcite da terzi in caso di danni alla persona (rimborsate direttamente dal responsabile o da un’assicurazione); spese rimborsate da contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dallo stesso contribuente a enti e casse assistenziali, se entro il limite di 3.615,20 euro, in quanto questi importi non concorrono alla formazione del reddito.
Detrazione parziale in caso di contributi assistenziali elevati. Se i contributi versati a enti assistenziali superano il limite di 3.615,20 euro, il contribuente può detrarre: La parte di spesa sanitaria non rimborsata. Una quota della spesa rimborsata, calcolata in base alla percentuale tra l’importo eccedente il tetto di 3.615,20 euro e il totale dei contributi versati.
Per ottenere la detrazione delle spese sanitarie è fondamentale rispettare le tempistiche previste dalla normativa fiscale. Consulta il calendario delle scadenze fiscali 2025 per non perdere gli appuntamenti importanti con la dichiarazione dei redditi.
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