Obblighi del DVR per il consulente esterno e l’odontoiatra: normativa, contenuti e aggiornamenti

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un documento obbligatorio per tutte le attività con almeno un dipendente, che contiene la valutazione di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro e le misure di prevenzione e protezione da adottare. E’ uno degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08, il Testo Unico che regolamenta la sicurezza sul lavoro anche nello studio odontoiatrico.

Come ogni datore di lavoro, anche l’Odontoiatra ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi in forma scritta, elaborando un documento denominato “Documento di Valutazione dei Rischi” o “DVR”.

Chi è responsabile e chi può svolgere le funzioni di RSPP

La valutazione dei rischi e la successiva redazione del DVR è responsabilità del datore di lavoro, che non può delegare questa attività ma può ricevere consulenza da un tecnico esperto nel campo della sicurezza sul lavoro. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve inoltre avere data certa, perché dimostra quando il DVR è stato redatto.

Il medico o l'odontoiatra titolare di studio, previa opportuna formazione e attestazione conseguita mediante tramite corsi di formazione con programma e periodicità stabiliti dalla normativa, può svolgere direttamente le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ovvero dovrà procedere alla nomina di un consulente esterno con funzioni di RSPP. Il titolare dello studio medico o odontoiatrico che non svolga i corsi di formazione e/o aggiornamento citati, decade dalle funzioni di RSPP e deve nominare un RSPP esterno.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve inoltre avere data certa (es. auto-spedizione via Pec - via raccomandata indirizzata al proprio studio - presentazione e timbratura all’ufficio postale). Il DVR deve avere data certa e deve essere sempre a disposizione nell’azienda.

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Contenuti essenziali del DVR per lo studio odontoiatrico

“Il DVR è il documento essenziale per identificare i rischi sul luogo di lavoro, valutarli e implementare piani di prevenzione e protezione per garantire la sicurezza dei lavoratori”, dice ad Odontoiatria33 Andrea Tuzio, consulente normative OMCeO di Roma. “Il DVR - ricorda Tuzio - deve contenere informazioni dettagliate sull'attività lavorativa, l'organigramma del servizio di prevenzione e protezione, la descrizione del ciclo lavorativo, l'identificazione delle mansioni, la valutazione dei relativi rischi, il programma delle misure di prevenzione e protezione, e il programma degli interventi migliorativi necessari”.

Il DVR documento di valutazione dei rischi deve contenere: il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Questo ruolo può essere svolto sia dal titolare che da una figura esterna all’azienda. Nel caso sia il titolare a voler svolgere il ruolo di RSPP deve effettuare i relativi corsi di formazione previsti dalla legge; il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo, delle attività e delle mansioni; l’elenco dei pericoli presenti in azienda; la valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e le misure di attuazione previste; la stesura del programma di miglioramento.

Per redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), è necessario seguire alcuni passaggi fondamentali: elencare il numero di dipendenti e le mansioni svolte; descrivere le fasi del processo lavorativo; identificare la tipologia degli ambienti di lavoro; includere le schede tecniche di sostanze, prodotti e apparecchiature; elencare i dispositivi di protezione utilizzati; registrare delle manutenzioni sugli impianti; considerare le conoscenze ed esperienze dei lavoratori.

Analisi e criteri di valutazione dei rischi nello studio odontoiatrico

Alla base del DVR c’è l’analisi dei rischi. “La Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta, sia a situazioni determinate da sistemi quali: ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi. Richiede un’attenta analisi delle situazioni specifiche nelle quali il lavoratore viene a trovarsi durante l’espletamento delle proprie mansioni”, spiega Tuzio. “È correlata alle scelte effettuate in merito alle attrezzature, alle sostanze, alla sistemazione dei luoghi di lavoro (principi ergonomici) e finalizzata all’individuazione e all’attuazione di idonee misure e provvedimenti migliorativi”.

Cinque gli aspetti da considerare nella Valutazione del rischio: 1) osservazione dell’ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi); 2) identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (individuazione dei rischi derivanti dalle singole mansioni); 3) osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano ulteriori rischi); 4) esame dell’organizzazione del lavoro (principi ergonomici); 5) rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro, e analisi delle modalità in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell’organizzazione e nell’ambiente di lavoro.

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Misure attuate da riportare nel DVR

Per quanto riguarda, infine, le "misure attuate" da dichiarare nel DVR, sarà opportuno chiarire che le attrezzature usate nello studio sono conformi alla normativa vigente, che è stata effettuata l'informazione e la formazione dei lavoratori, che l'impianto elettrico è conforme alla legge, così come l'impianto di climatizzazione, e che i locali di lavoro sono conformi alla normativa vigente.

Una volta stabilite le misure di prevenzione e protezione, si deve redigere il DVR, descrivendo i rischi valutati, le misure adottate e le procedure da seguire in caso di emergenza. Il DVR deve essere depositato in azienda e condiviso con tutti i ruoli che si occupano di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Schema DVR: contenuti essenziali e ruoli coinvolti

RLS, medico competente e altri soggetti da indicare

Nel DVR deve essere anche indicato il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). La nomina di tale rappresentante spetta ai lavoratori stessi. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve essere individuato tramite elezione effettuata dai lavoratori stessi e il suo nominativo deve essere scritto sul DVR e comunicato all’INAIL. In caso di mancata nomina da parte dei lavoratori, il titolare dello studio deve conservare il verbale di mancata elezione del RLS.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, da parte del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato.

Il titolare dello studio può svolgere direttamente anche i compiti di Primo Soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione, ma sempre dopo aver conseguito specifica attestazione, tramite la frequenza ai relativi corsi di formazione (primo soccorso e anti-incendio per aziende a basso rischio). I corsi di formazione sono obbligatori. Il corso di formazione per RSPP e la formazione dei lavoratori vanno ripetuti ogni 5 anni. Il corso di formazione antincendio e per il primo soccorso vanno ripetuti ogni 3 anni.

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Tempistiche di redazione e aggiornamento del DVR

Il DVR deve essere redatto entro tre mesi dall’avvio dell’attività, e aggiornato tempestivamente (entro 30 giorni) in caso di modifiche significative nell’organizzazione del lavoro o nelle procedure sulla sicurezza. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) va modificato e aggiornato ogni qual volta intervengano fatti che modificano i rischi presenti nello studio e comunque, dato che siamo in presenza di rischio biologico, va aggiornato ogni tre anni (D.Lgs.81/08 art.).

La valutazione dei rischi dovrà essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche dell’organizzazione del lavoro significative, ai fini della salute e sicurezza del lavoratore, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione e protezione dovranno essere aggiornate nel Documento di Valutazione dei Rischi entro trenta giorni.

Calendario aggiornamenti formazione RSPP, primo soccorso e antincendio

Sanzioni e conseguenze della mancata redazione o aggiornamento

La mancata stesura del DVR è sanzionabile con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. Pesanti le sanzioni per chi non redige il DVR. Queste possono variare in base alla gravità dell'inadempienza, ad esempio: Mancata valutazione dei rischi: Ammenda da un minimo 3.071,27 ad un massimo di 7.862,44 euro; Valutazione dei rischi non aggiornata: Ammenda che va da un minimo di 2.457,02 a un massimo di 4.914,03 euro.

La mancata osservanza degli obblighi previsti dalla normativa ovvero la mancata produzione della relativa documentazione, comportano, in caso di controllo da parte delle autorità competenti, sanzioni amministrative e penali. Nelle scorse settimane uno studio odontoiatrico di Licata è stato sanzionato, anche, per non aver redatto il DVR, 7 mila euro l’ammontare della sanzione.

Procedure standardizzate e supporto delle associazioni professionali

Dal 1° giugno 2013 tutti i titolari di studio medico o odontoiatrico che occupano fino a 10 lavoratori devono effettuare la valutazione dei rischi dell’ambiente lavorativo, secondo le procedure standardizzate previste dal Decreto Interministeriale del 30/11/2012. Tutte le imprese fino a 10 lavoratori potranno effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il DVR secondo le Procedure Standardizzate indicate nel Decreto Interministeriale del 30.11.2012.

Le principali Associazioni di categoria degli odontoiatri offrono ai soci un servizio di consulenza per la realizzazione del DVR. Associazione Italiana Odontoiatri sta elaborando un DVR su misura per gli studi odontoiatrici e in prospettiva per le Società tra professionisti. Per fare questo ha creato un think-tank interno, che sarà presieduto da Pierluigi Martini, Responsabile della Sicurezza per il Sindacato ed esperto di temi autorizzativi.

Video: come compilare il DVR per studi odontoiatrici (guida pratica)

Chi può fornire servizi e consulenze specifiche

La dott.ssa Veronica Fiori, Medico Competente, in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 offre la propria disponibilità per la seguente casistica: assunzione di incarico medico competente ex. art. 18, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08; sorveglianza sanitaria ex. art. 176, Titolo VII, Capo II del D.Lgs. 81/08; analisi cliniche (prelievo in sede e consegna presso laboratorio di fiducia); corso di formazione per addetti al primo soccorso aziendale in sede.

Il geometra Antonio Concutelli offre la propria disponibilità per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi ex. art. 28, comma 2 del D.Lgs. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), come previsto dal d.lgs 81/08 deve avere data certa (es. auto-spedizione via Pec - via raccomandata indirizzata al proprio studio - presentazione e timbratura all’ufficio postale).

Procedure pratiche e checklist di conformità

Per redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), è necessario seguire alcuni passaggi fondamentali: ·Elencare il numero di dipendenti e le mansioni svolte. Descrivere le fasi del processo lavorativo. Identificare la tipologia degli ambienti di lavoro. Includere le schede tecniche di sostanze, prodotti e apparecchiature. Elencare i dispositivi di protezione utilizzati. Registrare delle manutenzioni sugli impianti. Considerare le conoscenze ed esperienze dei lavoratori.

Il DVR non è solo un adempimento normativo, ma un vero e proprio strumento di prevenzione. Ogni tipologia di studio ha rischi specifici da valutare. Tutti i luoghi di lavoro presentano dei rischi al loro interno, anche quelli che all'apparenza sembrano più sicuri.

Elemento DVR Obbligo
Data certa Obbligatoria (PEC, raccomandata o timbro postale)
RSPP Nomina o svolgimento diretto dopo formazione
RLS Indicazione nominativo o verbale di mancata elezione
Medico competente Nomina se prevista; sorveglianza sanitaria
Aggiornamento Ogni modifica significativa; almeno ogni 3 anni (rischio biologico)

La redazione del DVR è un obbligo previsto dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro e la sua mancanza può comportare sanzioni e multe, fino all’arresto del datore di lavoro. La prima fase consiste nell'individuare tutti i rischi presenti nello studio dentistico, per esempio i rischi legati alle attrezzature, alle sostanze chimiche, alla gestione dei rifiuti, alla sicurezza degli impianti, alle manovre manuali e alla sicurezza antincendio.

La valutazione dei rischi comporta: compilazione di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); nomina di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); nomina di un Medico Competente con i requisiti previsti dall’art.38 del D.Lgs. 81/08; nomina e formazione di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); informazione e formazione dei lavoratori tramite corsi specifici; individuazione e formazione di addetti antincendio; individuazione e formazione di addetti al primo soccorso.

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