Il diritto di stabilimento dell'odontoiatra nella normativa europea

L'Unione Europea, sin dalla sua fondazione con il Trattato di Maastricht, ha permesso ai cittadini (si rammenti che sono considerati cittadini dell'Unione coloro i quali sono in possesso della cittadinanza di uno Stato membro) di poter accedere ad una serie di libertà e diritti, soprattutto per quanto concerne la circolazione e la prestazione di una determinata attività lavorativa. In questo contesto si inserisce la libertà di stabilimento che, insieme alla libera prestazione dei servizi, favorisce la mobilitazione di imprese e professionisti nel mercato dell'UE.

Premesso che con l'espressione diritto di stabilimento si intende il diritto di svolgere attività indipendenti e libero professionali nonché di creare e gestire imprese al fine di esercitare un'attività permanente su base stabile e continuativa, alle stesse condizioni che la legislazione dello Stato membro di stabilimento attribuisce a ciascuno dei propri cittadini, si può poi agevolmente procedere con la disamina del disposto normativo.

Quadro giuridico comunitario

Prima norma alla quale fare riferimento è il disposto dell'art. 26 comma 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (d'ora in avanti TFUE) il quale prevede che "Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati".

Ancora, secondo parametro normativo di rilievo è il capo 2 che comprende gli articoli da 49 a 55. In species, l'art. 49 TFUE prevede che "Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali".

Sono escluse espressamente dal novero delle attività ricomprese nel diritto di stabilimento quelle professioni che sono connesse con i pubblici poteri. Prevede infatti l'art. 51 TFUE che "Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni del presente capo".

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Libera prestazione di servizi e confronto con la stabilità

Con l'espressione libera prestazione di servizi si intende invece la libertà che trova applicazione nei confronti di tutti quei servizi i quali di norma sono erogati con il corrispettivo della remunerazione. Colui il quale presta un servizio nel panorama dell'Unione può, di tal guisa, esercitare temporaneamente la propria attività nello Stato membro in cui il servizio viene prestato, alle stesse condizioni che lo Stato de quo impone ai propri cittadini. Ai sensi dell'art. 59 TFUE (ex art. 49 TCE) "Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione."

Per l'odontoiatra la distinzione pratica tra stabilimento e prestazione di servizi è cruciale: il diritto di stabilimento consente l'esercizio dell'attività in modo permanente e continuativo nello Stato ospitante, mentre la libera prestazione permette interventi e servizi temporanei in altri Stati membri, rispettando le condizioni e le norme locali.

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Applicazione pratica per l'odontoiatra

Il professionista odontoiatra che intende stabilirsi in un altro Stato membro deve osservare che la libertà di stabilimento implica l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese. Tale diritto è esercitabile alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.

Inoltre, occorre considerare che attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri possono essere escluse dall'ambito di applicazione del diritto di stabilimento ai sensi dell'art. 51 TFUE; è quindi necessario valutare se particolari prestazioni odontoiatriche rientrino tra tali attività esclusive nello Stato membro di interesse.

Procedure amministrative e riconoscimento delle qualifiche

Il medico od odontoiatra che si stabilisce o presta servizi in altro Stato membro deve spesso interagire con le autorità competenti locali per il riconoscimento delle qualifiche professionali, l'iscrizione agli ordini professionali nazionali e l'adempimento delle norme sanitarie e fiscali. La normativa europea favorisce il riconoscimento e la mobilità, ma le condizioni precise dipendono dalla legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.

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Ambiti di esclusione e limiti: pubblici poteri e misure proporzionate

Le disposizioni del TFUE permettono agli Stati membri di mantenere esclusioni per attività che partecipino all'esercizio dei pubblici poteri. Pertanto, anche se il principio della libera circolazione e del diritto di stabilimento è di ampia portata, permangono margini di intervento statale per garantire interessi di ordine pubblico, sanità pubblica o organizzazione del servizio sanitario nazionale.

Le eventuali restrizioni imposte dallo Stato ospitante devono comunque essere giustificate e proporzionate rispetto agli obiettivi legittimi perseguiti, conformandosi ai principi generali del diritto dell'Unione. Il professionista deve essere informato e accompagnato nelle procedure di verifica della conformità ai requisiti locali.

Normativa complementare e strumenti europei rilevanti

Oltre ai principi contenuti nel TFUE, vanno considerati i regolamenti e le direttive che disciplinano aspetti specifici della professione medica e sanitaria nell'UE. La normativa relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, le regole deontologiche e le condizioni per l'esercizio sono integrate da strumenti comunitari che mirano a semplificare le procedure e a garantire la sicurezza dei pazienti.

In ambito sanitario più ampio, benché non direttamente correlati alla libera circolazione delle professioni, sono presenti regolamenti settoriali (per esempio nel campo dei medicinali o delle sperimentazioni cliniche) che influenzano l'attività professionale, la sicurezza dei trattamenti e la tutela del paziente. La cooperazione tra Stati membri e la condivisione di banche dati o sistemi informativi (come il CTIS per le sperimentazioni cliniche) costituiscono esempi di strumenti volti a garantire elevati standard di qualità e sicurezza.

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Consigli pratici per l'odontoiatra che si trasferisce o presta servizi

  • Verificare il riconoscimento della qualifica professionale nello Stato membro di interesse e le modalità di iscrizione agli albi professionali.
  • Accertare se determinate attività sono considerate connesse all'esercizio di pubblici poteri e quindi escluse dal diritto di stabilimento.
  • Informarsi sulle norme fiscali, contributive e sanitarie dello Stato ospitante per l'esercizio della libera professione o per l'apertura di uno studio.
  • Valutare la necessità di autorizzazioni specifiche per apparecchiature o procedure odontoiatriche soggette a regolamentazione nazionale o europea.
  • Ricorrere, se necessario, alle reti e agli sportelli per i professionisti dell'Unione (ad esempio punti di contatto nazionali) che assistono nel riconoscimento delle qualifiche e nelle pratiche amministrative.

Tabella riepilogativa: differenze pratiche tra stabilimento e libera prestazione

Elemento Diritto di stabilimento Libera prestazione di servizi
Durata Permanente, su base stabile e continuativa Temporanea, occasionale o periodica
Accesso Costituzione e gestione di imprese, esercizio autonomo Esercizio temporaneo di attività professionale nel Paese ospitante
Normativa applicabile Legislazione dello Stato di stabilimento alle stesse condizioni dei cittadini Condizioni imposte dallo Stato di prestazione del servizio
Restrizioni Possibili esclusioni per attività legate a pubblici poteri Limiti giustificati da motivi di sanità pubblica o ordine pubblico

Fonti normative e riferimenti utili

Per affrontare in modo corretto la materia è fondamentale fare riferimento al TFUE, agli articoli 49 e 51 in particolare, nonché alla normativa secondaria e ai regolamenti europei che disciplinano aspetti specifici della professione sanitaria, il riconoscimento delle qualifiche e la tutela della salute dei pazienti. L'odontoiatra deve inoltre consultare la legislazione nazionale dello Stato membro di interesse e gli organismi competenti per l'iscrizione all'albo e per le certificazioni richieste.

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In sintesi, l'ordinamento dell'Unione Europea offre un quadro giuridico che facilita la mobilità e lo svolgimento dell'attività professionale degli odontoiatri tra gli Stati membri, ma richiede attenzione alle condizioni nazionali, al riconoscimento delle qualifiche e alle possibili esclusioni legate a compiti connessi all'esercizio di pubblici poteri.

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