
L’articolo presenta in forma esaustiva gli obblighi normativi, le competenze professionali e le procedure più rilevanti per l’igienista dentale e i professionisti afferenti agli albi TSRM-PSTRP, con particolare attenzione all’uso della PEC (posta elettronica certificata), alle condizioni di esercizio multiplo delle professioni sanitarie e alle dinamiche di equiparazione/equipollenza tra titoli.
Obbligo di possedere casella PEC per tutti gli iscritti a albi professionali è previsto dalla normativa; anche i professionisti pubblici o privati, anche se non esercitano mai la professione o non hanno una partita IVA, devono dotarsi di PEC. L’obbligo riguarda tutti i professionisti iscritti in albi o elenchi e si applica indipendentemente dal fatto che esercitino effettivamente la professione o le modalità del suo esercizio. Il domicilio digitale è personale e deve essere intestato al singolo professionista.
Nello specifico, i laureati in igiene dentale devono iscriversi presso gli Ordini TSRM-PSTRP (Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione). È obbligo del titolare dello studio o del direttore sanitario verificare il corretto possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di tutti coloro che operano all’interno dello studio al fine di non incorrere in sanzioni. L’adeguata gestione della radioprotezione e dell’anamnesi tecnica rientra tra le responsabilità dell’Igienista Dentale in contesto diagnostico e preventivo.
La normativa consente l’esercizio di più di una professione sanitaria da parte dello stesso professionista, con specifiche condizioni e riferimenti a equipollenze ed equiparazioni. L’eventuale combinazione di titoli e l’esercizio di più lauree danno diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni, fatta eccezione per l’esercizio della farmacia, che non può essere cumulato con altre professioni sanitarie. Ogni caso di convenzione o compartecipazione agli utili va verificato rispetto alle norme vigenti e agli articoli di riferimento.
L’equivalenza tra titoli è soggetta a procedimento ministeriale previsto dall’art. 4, co. 2, L. 42/99 e disciplinato da accordi Stato-Regioni e DPCM; riguarda la valutazione sia del percorso di studi sia della carriera. L’equiparazione non è automatica: richiede decreto ad personam, decisione ministeriale e valutazione accurata del contesto formativo. L’equipollenza è riconosciuta quando i titoli hanno valore legale equivalente e efficacia giuridica similare a quella abilitante. L’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento non preclude l’accesso alle procedure di equivalenza per chi sia in possesso di titoli e attività idonei.
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In riferimento alle figure tecniche sanitarie, come TSRM o igienisti dentali, la responsabilità dell’esecuzione dell’esame e la gestione della radioprotezione ricade sull’operatore che conduce la procedura diagnostica o terapeutica, nonché sull’anamnesi tecnica e sull’informazione al paziente sui rischi. Il medico radiologo o l’infermiere possono intervenire in specifiche fasi, ma è compito del TSRM garantire la conduzione adeguata dell’esame e l’uso corretto delle tecnologie diagnostiche.
Nello scenario pratico descritto, il consenso firmato dal paziente e le caselle relative alle allergie devono essere verificate al momento dell’esecuzione dell’esame. Il TSRM ha responsabilità primaria nel condurre l’esame in conformità alle norme di radioprotezione e nel fornire al paziente le informazioni necessarie sulle modalità di esecuzione e sui rischi legati all’esposizione. Il medico è responsabile della gestione del contrasto, ma la responsabilità operativa sull’esecuzione tecnica ricade sull’operatore tecnico-sanitario.
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La normativa recente sull’obbligo di domicilio digitale si inserisce nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Il domicilio digitale è trasmesso automaticamente dall’INI-PEC all’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD) gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID. L’adempimento è obbligatorio per gli iscritti agli albi professionali e non si richiede il consenso dell’interessato per tale trasferimento. L’iscritto può aggiornare o sostituire il proprio domicilio digitale secondo le norme vigenti e i regolamenti dei registri pubblici.
Le sanzioni per mancato rispetto delle norme possono derivare dal mancato adempimento delle obbligazioni PEC o dall’inosservanza di norme deontologiche e regolamentari. La verifica della copertura assicurativa e dei requisiti di assicurazione è indispensabile, soprattutto per l’attività di radioprotezione e per la gestione di eventuali esclusioni. Le strutture sanitarie devono definire procedure interne per garantire l’aderenza a normative, protocolli di sicurezza e qualità, e per registrare la conformità in ambito radiologico e diagnostico.
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Riassunto pratico: assicurarsi che l’iscrizione all’albo TSRM-PSTRP sia aggiornata, verificare l’obbligo PEC e predisporre la gestione del domicilio digitale, confermare la conformità delle attività multiprofessionali secondo le norme vigenti, assicurarsi dell’equiparazione o equipollenza solo tramite procedure ministeriali, osservare le norme di radioprotezione e la gestione del consenso informato, tutelare i contenuti prodotti e gestire correttamente documentazione e diritto d’autore, e informare lo staff sulle responsabilità operative di TSRM e igienisti dentali in relazione a esami radiologici e uso del mezzo di contrasto.
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