La sicurezza sul lavoro è un tema di primaria importanza e la normativa italiana, in particolare il D.Lgs. 81/2008, pone in capo ai datori di lavoro una serie di obblighi per garantire la tutela dei lavoratori. Tra questi, un ruolo cruciale è rivestito dalla corretta gestione degli apparecchi di sollevamento, che include la denuncia, l'immatricolazione e le verifiche periodiche. L'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) svolge un ruolo centrale in questo processo, fornendo indicazioni e servizi per supportare le aziende nell'adempimento di tali obblighi.
Il D.Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, rappresenta la principale fonte normativa in materia. L'articolo 71 del decreto stabilisce gli obblighi del datore di lavoro in relazione alle attrezzature di lavoro, tra cui gli apparecchi di sollevamento. In particolare, l'INAIL è titolare della prima verifica periodica dopo la messa in servizio di tali attrezzature e impianti, come specificato nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008. Il Decreto Ministeriale 11/4/2011 disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche e la possibilità di delegare tale attività a soggetti privati abilitati.
Il datore di lavoro ha una serie di obblighi da rispettare in relazione agli apparecchi di sollevamento:
Denuncia di Impianto: Il datore di lavoro deve denunciare all'INAIL la presenza di impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, in conformità al D.P.R. 462/2001.
Immatricolazione: È obbligatoria l'immatricolazione degli apparecchi di sollevamento persone e materiali, nonché degli apparecchi a pressione, insiemi semplici e complessi, secondo le disposizioni del D.M. 11 aprile 2011.
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Richiesta di Prima Verifica Periodica: Il datore di lavoro deve richiedere all'INAIL la prima verifica periodica per gli apparecchi di sollevamento persone e materiali, gli apparecchi a pressione, gli insiemi semplici e complessi, e gli impianti termici, come indicato nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008. La richiesta deve essere effettuata entro 30 giorni dalla messa in servizio dell'apparecchio.
Verifiche Successive: Dopo la prima verifica a cura dell'INAIL, le verifiche periodiche successive sono di competenza delle Aziende Sanitarie Locali (ASL).
Scelta del Soggetto Abilitato: Nel caso in cui l'INAIL non sia in grado di eseguire la verifica entro 45 giorni dalla richiesta, il datore di lavoro deve indicare un soggetto privato abilitato dall'INAIL a cui affidare la verifica.
Onerosità delle Verifiche: Le verifiche sono sempre a carico del datore di lavoro, che ha anche l'obbligo di conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'impianto.
Messa a Disposizione del Personale e dei Mezzi: Per l'effettuazione delle verifiche, il datore di lavoro deve mettere a disposizione il personale necessario, sotto la vigilanza di un preposto, e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni.
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Comunicazione di Cessazione, Trasferimento o Spostamento: Il datore di lavoro deve comunicare all'INAIL la cessazione, il trasferimento di proprietà e/o lo spostamento dell'attrezzatura di lavoro.
L'attività di verifica di conformità riguarda specificamente le attrezzature elencate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, tra cui:
I datori di lavoro possono presentare la richiesta di verifica all'INAIL per via telematica, accedendo ai Servizi online, oppure inoltrando la richiesta per posta elettronica certificata (PEC) al dipartimento territoriale di competenza. Analoga procedura può essere attivata per gli adempimenti inerenti la denuncia di impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, disciplinata dal D.P.R. 462/2001.
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare:
La prima verifica periodica, in particolare, prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro. È importante sottolineare che le verifiche periodiche non sono collaudi, né omologazioni, né attività di consulenza, né i controlli che il datore di lavoro deve effettuare ai sensi dell'art. 71 comma 8 del D.Lgs. 81/08 (controlli iniziali, controlli periodici, controlli straordinari).
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L'INAIL svolge un ruolo centrale nel sistema di verifiche, essendo titolare della funzione per le prime verifiche periodiche. L'Istituto si occupa di:
I soggetti privati abilitati, invece, acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio nell'esercizio di tale funzione (art. 71, c.12, D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.). Durante la prima verifica periodica e le successive, il tecnico verificatore deve accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante.
La normativa si applica a diverse tipologie di apparecchi di sollevamento, tra cui:
La frequenza delle verifiche periodiche è stabilita dall'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e varia in base al tipo di attrezzatura, alla sua portata, all'anno di fabbricazione e al settore di utilizzo. In generale, si possono distinguere:
In presenza di condizioni di lavoro particolarmente gravose, come un utilizzo intensivo dell'attrezzatura o un ambiente operativo particolarmente aggressivo, potrebbe essere necessario effettuare verifiche più frequenti.
Il mancato rispetto degli obblighi in materia di verifiche degli apparecchi di sollevamento può comportare sanzioni amministrative e penali per il datore di lavoro. In caso di infortunio sul lavoro causato da un'attrezzatura non conforme, la responsabilità del datore di lavoro può essere aggravata.
Per supportare le aziende nell'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e di gestione degli apparecchi di sollevamento, sono disponibili diversi servizi di assistenza e consulenza. In particolare, aziende specializzate come DPR462.it offrono supporto per l'utilizzo del portale CIVA dell'INAIL, corsi di formazione personalizzati, materiali di formazione dedicati e assistenza nella creazione di un helpdesk interno.
Oltre agli aspetti tecnici e burocratici, è fondamentale considerare l'importanza della formazione e dell'addestramento dei lavoratori che utilizzano gli apparecchi di sollevamento. L'articolo 73 del D.Lgs. 81/2008 prevede specifici obblighi in materia di informazione, formazione e addestramento, e per alcune attrezzature di lavoro è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.
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