Normativa accise sull'alcol denaturato in laboratorio odontotecnico e la produzione di gel disinfettante

L'Ufficio Delle dogane di Prato e Pistoia ha disposto la possibilità per le farmacie interessate di procedere all'acquisto di alcool puro in esenzione di accisa per la produzione di gel disinfettante. Lo annuncia un comunicato congiunto Assofarm - Confservizi Cispel Toscana, che sottolinea che l'acquisto e utilizzo dell'alcool alimentare nelle preparazioni galeniche di gel disinfettante costituisce una valida soluzione alla scarsità della risorsa presso i canali usuali di rifornimento.

Contesto normativo e motivazioni

La nota richiama la posizione istituzionale chiarita da una circolare della Sifap del 26 febbraio 2020, che specifica che, in caso di irreperibilità presso i fornitori abituali di una sostanza, è possibile impiegare una materia prima di qualità cosmetica o alimentare. Questo consente alle farmacie di utilizzare alcool alimentare a fini galenici per gel disinfettante, mitigando la carenza di approvvigionamento.

Poter usare l'alcool denaturato andava incontro a un'altra esigenza: fornire un disinfettante a basso costo. L'alcool ad uso alimentare, infatti, ha un costo di circa 15 euro al litro, di cui circa 10 euro sono di tassa sulle accise, come spiega la nota Assofarm. Da qui la richiesta delle farmacie comunali di eliminare le accise per consentire ai laboratori galenici di produrre gel disinfettante a basso costo.

Richieste e fasi di adozione

Nella nota, partono due fronti di richiesta: una il 10 marzo all'Agenzia delle Dogane di Prato e Pistoia per una deroga di approvvigionamento dell'alcool alimentare utile e indispensabile per la produzione galenica del gel disinfettante, in regime di esenzione temporanea di accisa; e una seconda, concertata con l'Associazione nazionale delle farmacie comunali Assofarm, che l'11 marzo ha portato formalmente la problematica all'attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il 13 marzo la Direzione interregionale per la Toscana, Sardegna e Umbria - Ufficio Delle dogane di Prato e Pistoia, ha risposto che, in ottemperanza alle disposizioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Direttiva n. 3/2020, si trasmette l'allegato fac-simile di istanza da presentare alle Autorità ai fini dell'autorizzazione all'acquisto di alcool puro in esenzione di accisa per la produzione di gel disinfettante. All'atto del rilascio dell'autorizzazione l'Ufficio indicherà le prescrizioni da attenersi.

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Sono in fase di concertazione le procedure attuative. Sul sito di Assofarm e di Confservizi Cispel Toscana è possibile scaricare il modulo di richiesta di esenzione d'accisa e la lettera di risposta della Direzione Interregionale.

Quadro tecnico e riferimenti normativi

La normativa citata comprende riferimenti al DM 524/96, Circolare 24/D del 24 dicembre 2009 e disposizioni legate al Testo Unico delle accise (TUA). L’uso di alcool etilico o bevande alcoliche in esenzione d’accisa negli usi di fabbricazione di gel disinfettante richiede una attenta verifica delle condizioni d’uso, della provenienza degli alcoli e delle procedure di denaturazione quando necessarie.

Nei casi descritti, sono riportate nozioni su:

  • denaturazione dell’alcool e indicazioni su formulazioni ammesse;
  • tracciabilità e registrazioni contabili per alcol denaturato;
  • documenti di accompagnamento e documenti comunitari per movimenti intracomunitari;
  • quadro operativo per depositi di alcole denaturato superiore a 300 litri, inclusi licenze e registri.

Aspetti pratici per laboratori odontotecnici

Per i laboratori galenici odontotecnici interessati, la possibilità di utilizzare alcool puro in esenzione di accisa per la produzione di gel disinfettante implica:

  • presentare l’istanza all’ufficio dogane competente, secondo le linee guida fornite;
  • ottenere l'autorizzazione all'acquisto di alcool non denaturato per finalità galeniche;
  • attestare che l’uso rientra negli usi consentiti dall'art. 27, comma 3, lettere d) e simili del TUA;
  • documentare correttamente le operazioni di denaturazione qualora necessarie e tenere i registri di carico e scarico;
  • assicurare la tracciabilità dei quantitativi e della relativa documentazione di accompagnamento.

Prospettive fiscali e territoriali

È prevista una definizione chiara delle zone interessate dall’esenzione, come parte di un insieme di norme che integra le condizioni IVA, doganali e di accise all’interno dell’Unione Europea. Le indicazioni includono anche scogli e eccezioni relative a territori speciali, stock e movimentazioni tra stati membri e Paesi terzi.

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Ulteriori considerazioni e sviluppi

In seguito all’emergenza COVID-19, la Direzione ha emesso disposizioni volte a facilitare l’approvvigionamento di alcool etilico per la produzione di disinfettanti e igienizzanti. Si sottolinea che l’uso di alcool etilico denaturato per la produzione di prodotti cosmetici resta regolato dall’art. 2 del DM 524/1996, con le modalità di denaturazione descritte in dettaglio dal testo normativo.

Infografica: flusso di procedure per richiesta esenzione accisa
Video esplicativo sulle procedure doganali per alcool in esenzione

Possibili integrazioni utili per la tavola di dati

Di seguito una sintesi operativa basata sul testo fornito.

FaseAzioneDocumento/Riferimento
RichiestaInvio istanza di esenzione d'accisa per alcool non denaturatoModulo Assofarm/Confservizi Cispel Toscana
AutorizzazioneRilascio autorizzazione all'acquistoDirezione interregionale Toscana, Prato e Pistoia
DenaturazioneDenaturazione o utilizzo diretto secondo normeDM 524/96, Circolare 24/D
RegistrazioniRegistro di carico e scarico e documenti di accompagnamentoArt. 2 DM 524/96; Regolamenti comunitari

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