Normativa e requisiti per insegne e targhe degli studi odontoiatrici

Ricordo fin da piccolo, quando camminavo per le vie delle città, posizionate vicino ai campanelli e agli ingressi degli immobili queste strutture di forma geometrica al qual interno vi erano riportati alcuni nominativi ed i rispettivi titoli professionali. A prima vista appariva subito come un gigantesco biglietto da visita che inviava al passante che volgeva verso di esso lo sguardo il contenuto di tale informazione impressa nella mente. Infine vi è anche un aspetto di tipo psicologico infatti non ci si sente realmente professionisti in proprio, a mio avviso, finché non si legge il proprio nominativo affisso alla parete esterna dell’ufficio.

Funzioni e materiali delle targhe professionali

In primis quello identificativo professionale per comunicare il proprio mestiere. Un secondo aspetto può essere legato anche al concetto di pubblicità come uno dei metodi che il professionista usa per far conoscere il proprio domicilio. Se è vero che tale strumento interviene su un raggio di azione limitato, dovendo essere notato da passanti in quello specifico luogo, è bene comunque prestare attenzione ai materiali ed al contenuto. Ai nostri giorni ve ne sono molteplici da poter scegliere, di differenti materiali, come l’ottone, il plexiglass o l’alluminio, accuratamente selezionati in base alla tipologia di attività, più tradizionaliste solitamente per le nostre professioni ordinistiche.

esempi materiali targhe: ottone, plexiglass, alluminio

Quadro normativo generale

La normativa in materia, che verrà analizzata in seguito, ne disciplina le modalità ponendo delle limitazioni ad esso. La normativa di riferimento si compone dei seguenti articoli: Art. 23 D. Lgs. 285/1992 in materia di “Nuovo Codice della Strada” il quale vieta il collocamento lungo le strade o in vista di esse di cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione…” La norma ha carattere generale. In riferimento all’affissione delle targhe professionali in sostanza ne richiede la previa autorizzazione, non generando tipicamente confusione con la segnaletica stradale.

Regolamenti di attuazione del Codice della Strada

Vi sono poi gli artt. 47-59 del D.P.R. 495/92 in materia di regolamenti di attuazione del Codice della Strada, in particolare l’articolo 49, focalizzato sulle caratteristiche che devono possedere, recita: I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell’uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

Art. 50, che regolamenta la luminosità di cartelli ed insegne: Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell’uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

Leggi anche: Servizi odontoiatrici offerti da SulAmérica

Riguardo a tale norma, tipicamente le targhe professionali sono installate vicino a fonti luminose ma la maggior parte di esse, per quanto riguarda le professioni ordinistiche, non sono dotate di autonoma luminosità pertanto, qualora si scelga tal soluzione, bisogna fare attenzione a che l’intensità della luce non sia più elevata di quella necessaria ad esempio ad illuminare camere o zone comuni di casa.

Beni culturali e aree tutelate

Vi è poi l’articolo 49 D.Lgs. N.42/2004 “Testo Unico dei Beni Ambientali” che regolamenta le affissioni in edifici tutelati di particolare interesse storico-architettonico e che contiene tale divieto al primo comma : È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l’affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili.

targa su edificio storico: esempio di posizionamento autorizzato

Autorizzazioni comunali, imposta e oneri

La compilazione della pratica, all’interno della piattaforma sopracitata, richiede il versamento dell’imposta di bollo, attualmente pari a 16,00€. Non sono previsti ulteriori oneri se la targa serve solo a comunicare la sede dove si svolge la professione rispettando tipicamente i limiti dimensionali al di sotto dei 5 metri quadri (Art.17 c.1-bis D. L.gs. n. 507/’93). A livello sanzionatorio, la mancata comunicazione dell’adempimento in oggetto, comporta sanzioni di natura amministrativa in materia di imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni. Non vi baleni nemmeno quindi l’idea di optare per l’apposizione della targa prima di aver concluso l’iter amministrativo-comunale.

Compilazione della pratica e informazioni da indicare

Veniamo dunque alla compilazione della pratica. Dopo la parte introduttiva, ove si inseriscono i dati anagrafici, l’oggetto della pratica, la comunicazione del domicilio elettronico dove ricevere le comunicazioni in merito allo stato di avanzamento e le varie dichiarazioni di consapevolezza ex artt. Le caratteristiche richieste da comunicare nella compilazione della pratica riguardano vari parametri della targa. Le misure distinte in lunghezza ed altezza in metri, la profondità espressa in metri quadri, il materiale della targa, i colori e se luminosa. Bisogna infine comunicare il contenuto all’interno di essa. Non resta quindi che firmarla digitalmente ed inviarla al Comune di riferimento.

L’ubicazione della targa da indicare non comporta alcuna ulteriore autorizzazione se trattasi di edificio singolo di proprietà del professionista/studio associato. Maggiore accortezza richiede il caso dell’ubicazione della targa in condominio. E’ prassi in questi casi richiedere la preventiva autorizzazione all’amministratore al fine di non ledere il pari diritto altrui nelle ipotesi di targa di dimensioni eccessive o quando posta in prossimità di aree che limitino od ostacolino i condomini; inoltre è bene verificare che tuteli la stabilità e la sicurezza dell’edificio, non alterando, ove del caso, il decoro architettonico. Potrebbero inoltre esservi dei limiti di godimento su parti comuni, pertanto è bene verificare il regolamento condominiale prima di procedere alla compilazione della pratica.

Leggi anche: Come scegliere il miglior software per il tuo studio odontoiatrico

Esempio pratico: regolamento comunale e dimensioni

In base all’Art.10 del Regolamento per la Disciplina degli Impianti di Pubblicità o Propaganda e degli Altri Mezzi Pubblicitari sulle Strade e sulle Aree Pubbliche o di Uso Pubblico del Comune di Padova, per proporre un caso concreto, Le targhe professionali dovranno avere dimensione massima di cm. 30 x 20. Se le targhe devono essere inserite su portatarghe già esistente possono avere dimensioni superiori ma con il limite massimo di cm. Per una targa da porta, formati medi (es. un recapito o QR al sito).

Caratteristiche estetiche e contenuti ammessi

La targa del tuo studio odontoiatrico è il primo contatto con i pazienti. Deve trasmettere ordine, chiarezza e affidabilità in pochi secondi, all’esterno come in androne o su porta. In questa guida pratica trovi consigli di design, contenuti consigliati e best practice per targhe professionali per esterno e interno, evitando gli errori più comuni. La qualità percepita nasce da scelte semplici e coerenti. Materiali e finiture: alluminio satinato (aspetto igienico e contemporaneo), ottone satinato (più rappresentativo, caldo), plex satinato/doppia lastra (minimal e uniforme). Colori e contrasti: testo scuro su fondo chiaro o viceversa. Tipografia: un solo carattere professionale (sans pulito o serif essenziale) con 2 pesi (Bold per il nome, Regular per il resto). La regola è: informazioni essenziali, ordinate e verificabili. La targa non è un volantino: poche righe chiare, senza tono promozionale.

Contenuti consigliati: 1) Nome e Cognome (titolo: Odontoiatra o Medico Chirurgo Odontoiatra) 2) Iscrizione Albo (n. Dr. Nome CognomeOdontoiatra • Albo OD n. Informativo: chi sei, qualifica, iscrizione, contatti, orari. Eventuali specializzazioni in forma neutra (es. Righe ≤ 4? Troppe righe: la targa non deve raccontare tutto. La regola: informazioni essenziali, ordinate e verificabili.

progettazione targa: layout e tipografia

Regole specifiche per la pubblicità sanitaria e odontoiatrica

Non è ammessa alcuna forma di pubblicità esclusivamente commerciale, promozionale e comparativa. Pubblicità informativa sanitaria: È consentita ai professionisti e alle strutture sanitarie la diffusione di messaggi informativi sui titoli, le specializzazioni, le caratteristiche delle prestazioni e dei servizi sanitari offerti. Informazione scientifica: L’informazione scientifica e l’educazione sanitaria possono essere realizzate con libertà di forme e di mezzi, purché i messaggi contengano informazioni scientificamente rigorose, che non divulghino notizie inattendibili su eventuali ricerche scientifiche, tali da produrre timori infondati, spinte consumistiche o attese illusorie nella pubblica opinione.

Le norme ma anche e soprattutto le regole dal punto di vista della deontologia. Competenze dell’Ordine: È affidato all’Ordine professionale competente sul territorio il compito preventivo di verifica (attraverso un’apposita commissione) e di controllo successivo (anche in via disciplinare) del rispetto delle regole attinenti la pubblicità sanitaria.

Leggi anche: Come valutare uno studio dentistico in vendita

Contenuti vietati e limitazioni

Contenuti non ammessi nell’informativa pubblicitaria: Non è ammesso l’inserimento di contenuti ingannevoli, compresa la pubblicazione di notizie che diano luogo ad aspettative illusorie, oppure che siano false, non verificabili o che possano procurare timori infondati o comportamenti clinicamente inopportuni. Sono vietate anche le notizie e le informazioni con carattere di pubblicità promozionale e commerciale, artificiosamente mascherata da informazione sanitaria o che siano lesive della dignità e del decoro della categoria professionale.

Statistiche e promozioni farmaceutiche: È vietato informare gli utenti su indagini statistiche relative ai servizi sanitari o fare comparazioni che non abbiano esclusivo riferimento ai dati resi pubblici dalle autorità sanitarie vigilanti e dalle fonti ufficiali certificate. Non è ammesso nelle inserzioni ospitare altri spazi pubblicitari, soprattutto di aziende farmaceutiche o produttrici di dispositivi sanitari.

Pubblicità odontoiatrica dopo la Legge di Bilancio 2019

In Italia la pubblicità da parte dei dentisti è ora sottoposta a più stringenti principi normativi rispetto a quella sanitaria in genere. In particolare, a partire dal 2019 è vietato ogni riferimento commerciale e promozionale per i servizi sanitari: la pubblicità per dentisti, pertanto, può essere esclusivamente informativa. Ciò, tuttavia, non esclude la possibilità di fare pubblicità odontoiatrica descrivendo le caratteristiche dei servizi che si offrono nel proprio studio. In sintesi, il testo contenuto nella Legge di Bilancio 2019 (comma n. 525) esclude qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo per quanto riguarda le strutture private di cura e gli iscritti agli Ordini delle professioni sanitarie, tra cui appunto i dentisti.

Storia normativa e principi attuali

La prima norma per cercare di arginare il problema dell’abusivismo in materia di pubblicità sanitaria risale alla legge n.172 del 1992. L’articolo 1 di tale normativa vietava esplicitamente qualsiasi tipo di pubblicità per le professioni sanitarie ausiliarie, ad esclusione delle targhe esposte nell’edificio dello studio e delle inserzioni sugli elenchi telefonici. La legge Bersani (248/2006) abrogava di fatto ogni restrizione precedente in materia di pubblicità per le attività sanitaria, ivi compreso il limite del 5% sulle spese pubblicitarie, a favore della libera concorrenza e del diritto del cittadino di comparare le prestazioni offerte sul mercato. Tale norma venne rafforzata nel 2012 con l’emanazione del D.P.R. 137/2012 che liberalizza ogni forma pubblicitaria, a condizione che sia “corretta, veritiera, non violi l’obbligo del segreto professionale e non sia equivoca, ingannevole o denigratoria”. Da ultimo, invece, la normativa sulla pubblicità odontoiatrica (Legge di Bilancio 2019), prescrive la sola possibilità di una promozione informativa escludendo “qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo”.

Internet e pubblicità online

La PUBBLICITÀ SU INTERNET: È consentito effettuare pubblicità informativa sanitaria attraverso i siti internet, nel rispetto delle norme e dei principi dettati in materia dal Codice deontologico. Il professionista che intende effettuare pubblicità su internet deve darne comunicazione all’Ordine (con un’autocertificazione), entro e non oltre 3 giorni dalla data di consultabilità del sito. Ogni successiva variazione apportata alle pagine web necessita di un’altra comunicazione da parte del professionista. L’Ordine, attraverso i propri organi competenti, provvede alla verifica di quanto comunicato dal professionista. Se, durante i controlli, vengono accertate delle irregolarità, l’Ordine può prendere provvedimenti sanzionatori o disciplinari.

Caratteristiche del sito: Il sito deve essere registrato come dominio di primo livello a nome del medico e/o dell’odontoiatra. Per la corretta visualizzazione del sito, non deve essere richiesta l’installazione di software, né di cookies. Contenuti del sito: Nel sito deve anche essere indicato l’Ordine Provinciale di appartenenza e il numero di iscrizione del professionista. Il sito deve avere caratteristiche grafiche e cromatiche che non compromettono il decoro della professione. Non sono consentite animazioni, esclusi i filmati di carattere scientifico. Spazi pubblicitari e collegamenti: Il sito web non deve ospitare spazi pubblicitari (banner) o fare riferimento a prodotti di industrie farmaceutiche.

esempio di targa e spiegazione normativa

Regolamento estetico per targhe e insegne sanitarie

Il presente regolamento disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria. La disciplina si applica agli esercenti le professioni sanitarie, le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Le targhe, concernenti le attività professionali di cui al comma 2 dell'art., non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione. Le targhe concernenti le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell'art. riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale nonché i segni distintivi dell'impresa ai sensi della normativa vigente.

Il testo, riguardante le specifiche attività medico-chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nelle strutture di cui al comma 2, nonché i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm 8, salvo che per il direttore sanitario. Le targhe, previste dal presente articolo, vanno apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività; quando l'edificio insiste in un complesso recintato, le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione. Le insegne concernenti le strutture di cui al comma 3 dell'art. non può essere riportato alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso. riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal comune o dalla regione.

Pubblicità informativa: contenuti obbligatori

La pubblicità informativa sanitaria, deve obbligatoriamente contenere: - nome e cognome del sanitario; - il titolo di medico chirurgo e/o di odontoiatra; - il domicilio professionale. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle inserzioni destinate alla informazione apposta su elenchi generali di categoria (elenchi, guide e annuari, ecc.) che non pongono alcuna limitazione nei confronti di qualsiasi richiesta di inserzione e che sono volte esclusivamente a dare diffusione a nominativi per categoria professionale con l'indicazione soltanto dei relativi recapiti telefonici, degli indirizzi e delle attività esercitate.

Limiti su elementi promozionali e tariffe

Sono, comunque, vietate quelle inserzioni che, per l'evidenza, il tipo di grafica, la dimensione, la riquadratura e le notizie in esse contenute, svolgono funzione di promozione dell'attività oltre che di informazione. È consentito inserire nella pubblicità informativa sanitaria indicazioni attinenti le tariffe e i costi complessivi delle prestazioni erogate, purché tali elementi economici non costituiscano il contenuto essenziale del messaggio. Inoltre, i costi e le tariffe delle prestazioni non possono essere inseriti nelle targhe e nelle insegne del professionista.

Responsabilità e ruolo del direttore sanitario

Il Direttore sanitario deve essere inserito quanto vi è di mezzo un’azienda, una società e non una persona fisica. Le StP (società tra professionisti) non necessitano del direttore sanitario in quanto sono i singoli professionisti i titolari responsabili. Usare il termine “clinica” in mancanza di complessità di mezzi o di organizzazione (ad es. Citare marchi commerciali (ad es.

Note pratiche per la progettazione della targa

Loghi pixelati: invia sempre file vettoriali (SVG/PDF/AI). Colori poco “igienici” o troppo saturi: evita tinte acide o mix cromatici aggressivi. Materiali super lucidi in pieno sole: i riflessi abbattono la leggibilità. La regola è: informazioni essenziali, ordinate e verificabili. Per una targa da porta, formati medi (es. un recapito o QR al sito).

Checklist rapida prima dell’apposizione

  • Verificare regolamenti comunali e autorizzazioni previste (Art. 23 D. Lgs. 285/1992, DPR 495/92).
  • Controllare vincoli su edifici tutelati (D.Lgs. 42/2004) e richiedere soprintendenza se necessario.
  • Raccogliere dati tecnici per la pratica: misure, materiale, profondità, colori, luminosità.
  • Se in condominio, ottenere preventiva autorizzazione dell’amministratore e verificare regolamento condominiale.
  • Non inserire contenuti promozionali o ingannevoli; limitarsi a informazione obbligatoria.
  • Firmare digitalmente la pratica e versare imposta di bollo prevista.

Esempio sintetico di contenuto ammesso per una targa

ElementoEsempio ammesso
Nome e titoloDr. Mario Rossi - Odontoiatra
Iscrizione alboAlbo OD n. 12345
IndirizzoVia delle Rose 10
ContattiTelefono, orari (brevi)

tags: #normativa #requisiti #insegne #targhe #studi #odontoiatrici

Post popolari: