Vendita in commissione con ribasso: come funziona, obblighi e peculiarità

I commissionari sono ausiliari del commercio che svolgono operazioni commerciali di acquisto o di vendita operando: In nome proprio, in quanto stipulano contratti con terzi ( venditori o compratori ) in prima persona; per conto del committente, poiché pur stipulando contratti con i terzi in nome proprio, agiscono sulla base delle istruzioni ricevute dal committente. Il contratto di commissione è ai sensi dell’art. Ricordiamo, inoltre, che ai sensi dell’art. 1703 del c.c. il mandato è il contratto con cui una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un’altra (mandante).

Quadro giuridico: mandato, provvigione, star del credere

In virtù dell’art. 1733 del c.c. al commissionario spetta una provvigione la cui misura, se non è stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l’affare. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equità. Anche nel caso di revoca del contratto di commissione, ai sensi dell’art. Può accadere che nel contratto di commissione sia previsto il cosiddetto Star del credere che ai sensi dell’art. 1736 del c.c. comporta il diritto ad una provvigione aggiuntiva (maggiorazione) determinata secondo gli usi del luogo in cui l’affare è concluso o, in mancanza, determinata dal giudice secondo equità.

Da un punto di vista I.V.A. il contratto di commissione si atteggia in modo particolare, perché la base imponibile I.V.A. Alla formazione del reddito concorreranno le provvigioni maturate in relazione agli affari conclusi, sulle quali sarà applicata, ai sensi dell’art. 25 - bis del D.P.R. n. …

Non va dimenticato che in relazione al contratto di commissione l’operazione ha, rispetto al commissionario, un ciclo economico caratterizzate dal processo di maturazione alla provvigione in relazione agli affari conclusi, che costituisce, unitamente alla altre spese sostenute dal commissionario, onere accessorio di diretta imputazione nel contratto di commissione d’acquisto e onere di vendita, da defalcare dal prezzo della merce, nel contratto di commissione di vendita.

Esempi pratici e delineazione operativa

Si supponga che la Alfa S.r.l. abbia commissionato al proprio commissionario, sig. Vitelli un ordine per l’acquisto di beni per 48.000 Euro, più I.V.A. ordinaria, che successivamente vengono trasferiti al committente. Si supponga che la Alfa S.r.l. abbia ricevuto dal proprio commissionario, sig. Vitelli un ordine di vendita di beni per 48.000 Euro, più I.V.A. ordinaria, con successivo trasferimento al cliente terzo. Per quanto riguarda il bilancio, il contratto di commissione, determinerà appostazioni specifiche, che si differenzieranno a seconda che si tratti di commissione d’acquisto o di commissione di vendita.

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Il Commissionario: È l’esperto che svolge il lavoro. Come viene pagato il professionista? Nessuno lavora per niente! Sì, puoi revocare l’incarico finché l’affare non è concluso. Normalmente, se il cliente finale non paga, il commissionario non ne ha colpa. Tuttavia, esiste una clausola speciale chiamata “Star del Credere”. Con questa regola, il commissionario si prende la responsabilità e garantisce che l’affare vada a buon fine.

Glossario essenziale

  1. Contratto di commissione: contratto definito dal c.c. come un mandato che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario (art. 1731 c.c.).
  2. Commissionario: collaboratore indipendente del committente che può agire in nome proprio e per conto del committente; è necessario un negozio giuridico per trasferire gli effetti dei contratti al committente.
  3. Committente: imprenditore o soggetto che affida l’incarico al commissionario; può revocare l’ordine finché l’affare non è concluso.
  4. Star del credere: clausola che attribuisce al commissionario la responsabilità e la garanzia di buon esito dell’affare, a fronte di una provvigione aggiuntiva in base agli usi.
  5. Provvigione: compenso per il commissionario, determinato dagli usi del luogo, o fissato dal giudice secondo equità se non previsto dalle parti.

Il commissionario non va confuso né con l’agente di commercio né con l’agente di cambio, che hanno funzioni e responsabilità differenti. Il contratto di commissione si scioglie di diritto per il fallimento del committente o del commissionario.

Aspetti IVA e passaggi economici

Dal punto di vista IVA, la fictio iuris operata dall’Art. 2 comma II n. 3 del d.p.r. 633/1972 espande l’imposizione a seconda del passaggio interno tra committente e commissionario e tra commissionario e acquirente. Per le commissioni di vendita, il momento impositivo coincide con il momento in cui il bene è inviato o spedito, secondo la regola generale dell’Art. 6 comma I d.p.r. 633/1972.

La peculiarità del contratto di commissione è la sua natura di sottotipo qualificato di mandato senza rappresentanza: l’effetto traslativo del bene non si verifica immediatamente, ma è condizionato all’alienazione gestoria da parte del commissionario. Il commissionario, agendo in nome proprio, è titolare dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto di vendita con il terzo acquirente, restando il committente estraneo a tali obblighi fintanto che non si verifichi l’atto di riversarli nel patrimonio del committente.

Qualche nota pratica finale

Se hai un’azienda o sei un privato che vuole vendere o comprare dei prodotti senza apparire in prima persona, potresti aver bisogno di un contratto di commissione. Ma di cosa si tratta esattamente? Immagina di voler vendere i tuoi prodotti in una città lontana: invece di andarci tu, chiedi a un esperto di farlo al posto tuo. Il Commissionario è l’esperto che svolge il lavoro. Hai bisogno di gestire una vendita o un acquisto importante tramite un intermediario? Normalmente il commissionario è responsabile solo limitatamente all’adempimento contrattuale, salvo patto contrario.

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Infografica: Ciclo operativo di una commissione tra committente, commissionario e terzo acquirente
Video esplicativo su come funziona la provvigione e lo Star del Credere

Riepilogo operativo

Il contratto di commissione è una sottospecie del mandato che regola l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente in nome del commissionario. L’effetto traslativo è interno al patrimonio del commissionario e richiede un ulteriore atto per trasferire i diritti al committente. La provvigione è determinata dagli usi o dal giudice, e può essere integrata dallo Star del credere in base a clausole contrattuali. L’operazione di vendita o acquisto può prevedere dilazioni di pagamento solo se contrattualmente previsto o conforme agli usi, e può essere revocata dal committente finché l’affare non si conclude.

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