
In questo articolo vengono esaminati alcuni aspetti cruciali legati alla assenza del lavoratore per motivi di salute. In Italia, la retribuzione durante il periodo di malattia è regolamentata dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). È importante conoscere le specifiche previsioni del proprio contratto collettivo per comprendere come viene pagata la malattia, la durata, il calcolo e quando richiederla, nonché le eventuali differenze retributive previste.
Abbiamo visto nell'articolo precedente La certificazione dello stato di malattia che il lavoratore deve comunicare la propria assenza per malattia al datore di lavoro entro le tempistiche previste dal CCNL applicato e che il certificato medico telematico viene inviato all’INPS dal medico curante. Il lavoratore quindi dopo aver dato immediata notizia al datore di lavoro relativamente all'assenza, onde evitare sanzioni disciplinari che in seguito vedremo, deve andare dal medico e far inviare il certificato telematico di malattia.
Il CCNL stabilisce che “Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia allo studio professionale da cui dipende”. Il lavoratore quindi deve provvedere subito a comunicare l'assenza per malattia. Nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore presenta tale documentazione al proprio datore di lavoro secondo le modalità tradizionali.
Il datore di lavoro, dopo la notizia di malattia ricevuta dal lavoratore, dovrà consultare e stampare l'attestazione di malattia tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Inps. Il lavoratore può comunque presentare direttamente al proprio datore di lavoro copia dell’attestazione medica.
Gli odontoiatri possono rilasciare certificati di malattia, in quanto iscritti all’Albo professionale dei medici chirurghi e odontoiatri. Tale facoltà deriva dal fatto che l’abilitazione medica conferisce loro la possibilità di diagnosticare e certificare patologie di competenza odontoiatrica. La normativa di riferimento è il D.Lgs. 502/1992, che non limita il rilascio di certificati di malattia ai soli medici di medicina generale.
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La possibilità per gli odontoiatri di certificare la malattia è stata confermata anche dall’INPS. In una nota interna diffusa nel 2020, l’ente ha precisato che i medici liberi professionisti, inclusi gli odontoiatri, possono rilasciare certificati di malattia validi per l’astensione dal lavoro dei pazienti lavoratori. Per i lavoratori privati: gli odontoiatri possono rilasciare certificati di malattia sia in modalità telematica che cartacea.
La normativa vigente, infatti, consente anche agli odontoiatri di redigere certificati di malattia validi ai fini dell’astensione dal lavoro per patologie di competenza odontoiatrica. Un importante chiarimento in merito è stato fornito dalla FNOMCeO con la Comunicazione n. 88 del 2020, in cui si ribadisce che gli odontoiatri iscritti all’Albo hanno il dovere di redigere certificati di malattia, in particolare per prognosi inferiori a 10 giorni, per patologie odontoiatriche che impediscono temporaneamente l’attività lavorativa del paziente.
Per trasmettere telematicamente i certificati di malattia, l'odontoiatra deve disporre di credenziali di accesso al Sistema TS e di un dispositivo di firma digitale. La procedura di invio è simile a quella seguita dai medici di medicina generale. In caso di impossibilità a trasmettere il certificato telematico, è consentito rilasciare un certificato cartaceo che il paziente presenterà direttamente al datore di lavoro.
Il certificato cartaceo deve contenere i dati anagrafici del paziente, la diagnosi in forma generica, la prognosi e la firma e il timbro del medico. Il paziente sarà tenuto a presentare il certificato al proprio datore di lavoro secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale applicabile.
La retribuzione durante il periodo di malattia varia a seconda del CCNL (contratti collettivi nazionali di lavoro). Infatti, il contratto nazionale può disporre di integrare l’indennità INPS da parte del datore di lavoro, nonché regole specifiche per il “periodo di carenza”. È importante conoscere le specifiche previsioni del proprio contratto collettivo per comprendere come viene pagata la malattia, la durata, il calcolo e quando richiederla, nonché le eventuali differenze retributive previste.
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Da un punto di vista pratico, l’indennità di malattia viene erogata anticipatamente dall’azienda e poi rimborsata dall’INPS. L’indennità di malattia INPS è riconosciuta alla maggior parte dei lavoratori dipendenti. I primi 3 giorni (periodo di carenza) non sono indennizzati dall’INPS, ma possono esserlo dal datore, se previsto dal contratto. Le indennità di malattia sono soggette a tassazione IRPEF. Ciò significa che tali somme concorrono a formare il reddito imponibile del lavoratore e, di conseguenza, sono assoggettate alle aliquote fiscali previste per il reddito da lavoro dipendente.
Vediamo di seguito tre esempi:
Il CCNL degli studi professionali prevede un trattamento economico pieno per il lavoratore, tranne che per il periodo che va dal quarto al ventesimo giorno di malattia, dove il lavoratore ha diritto al 75% della retribuzione, di cui il 50% a carico dell'Inps e il 25% a carico del datore di lavoro. 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto per i primi tre giorni (periodi di carenza); 75% (settantacinque per cento) della retribuzione di fatto dal 4° al 20° giorno (il 50% a carico Inps e il 25% a carico del datore di lavoro); 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto dal 21° giorno in poi (il 66,66% a carico dell'Inps e il 33,33% a carico del datore di lavoro).
Abbiamo visto quindi che solitamente l’indennità di malattia è corrisposta dal datore di lavoro nell’ordinaria busta paga mensile. Il datore di lavoro anticipa il pagamento dell’INPS e recupera tale importo nella denuncia contributiva mensile (UniEmens) e andrà quindi a pagare un F24 con un importo inferiore nella sezione INPS.
In alcuni casi, il pagamento della malattia avviene direttamente da parte dell’INPS: agli operai agricoli; ai lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali; ai lavoratori parasubordinati. Il pagamento può avvenire in via diretta dall’Istituto anche in casi di impossibilità di anticipo da parte del datore di lavoro.
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Durante il periodo di malattia il lavoratore conserva il diritto alle ferie maturate e alle festività infrasettimanali. L’assenza per malattia non comporta una riduzione dei giorni di ferie spettanti al lavoratore. Inoltre, può succedere che un lavoratore si ammali durante i giorni di ferie. In questi casi, la malattia sopraggiunta prevale e le ferie del lavoratore vengono sospese.
Durante la malattia possono essere disposte delle visite mediche di controllo da parte dell’INPS. I lavoratori del settore privato in malattia devono essere reperibili dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. Anche il datore di lavoro può richiedere la visita fiscale per accertare l’effettiva malattia del dipendente e, in caso di assenza ingiustificata, potrebbe avviare il relativo procedimento sanzionatorio.
Il datore di lavoro in generale non può licenziare un lavoratore durante la malattia, a meno che non sussistano motivi gravi e preesistenti. Il lavoratore che si ritenga guarito può rientrare anticipatamente in servizio, quindi prima della fine della prognosi indicata sul certificato di malattia INPS: in questo caso però può essere riammesso a lavoro solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originaria.
Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, al fine di consentire l’effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro. Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici, nonché le visite ambulatoriali di controllo, e salvo i casi di forza maggiore, dei quali il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell’obbligo reperibilità comporta comunque l’applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 5 della legge 11 novembre 1983, n.
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore che non ottempera all’immediata comunicazione rischia sanzioni disciplinari. L’assenza ingiustificata non dà diritto alla retribuzione. La prima conseguenza è di natura economica. L’art. 92 stabilisce che “Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di cui al Titolo XXX (Trattamento Economico), quante sono le giornate di assenza, fatta salva l’applicazione della sanzione prevista al successivo Titolo XXXIII (Norme Disciplinari).”
Uno degli aspetti disciplinati dal CCNL è il periodo di comporto, ossia il numero massimo di giorni di malattia che il lavoratore può richiedere avendo diritto alla conservazione del posto, oltre il quale il datore di lavoro può provvedere al licenziamento. L’art. 104 del CCNL stabilisce che “Durante la malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dal giorno di inizio di malattia e comunque cumulando nell’anno solare i periodi di malattia inferiori a 180 (centottanta) giorni.
Nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche di rilevante gravità, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, morbo di Cooley ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, il periodo di comporto di cui al precedente capoverso sarà elevato di ulteriori 90 (novanta) giorni, a condizione che il lavoratore fornisca documentazione sanitaria che attesti la patologia sofferta, e che rilasci dichiarazione di consenso al trattamento dei dati contenuti nella suddetta documentazione.
Il contratto collettivo prevede inoltre che ”nei confronti dei lavoratori ammalati, la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 (centottanta), sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per ... aspettativa non retribuita di 120 giorni oltre il periodo di comporto, a determinate condizioni.
Per il periodo aggiuntivo di comporto di 90 giorni, successivo a quello di 180 giorni di cui all’art. 98, c. 1, il datore di lavoro dovrà effettuare un’integrazione tale da raggiungere: per il 7° e 8° mese: 100% della retribuzione, per il 9° mese: 70% della retribuzione. In questo caso, l’Ente Bilaterale Nazionale erogherà un rimborso al datore di lavoro fino ad un massimo del 50% di tale retribuzione.
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento economico sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso. Nei contratti a termine e stagionali il limite è la durata del contratto o della stagione.
Ai lavoratori e alle lavoratrici con contratto a tempo determinato in agricoltura, l’indennità spetta purché possano far valere almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura, prestate nell’anno precedente o nell’anno in corso, prima dell’inizio della malattia; il periodo di malattia indennizzabile è pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi agricoli, fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
I lavoratori iscritti alla gestione separata per ottenere l’indennità dovranno trasmettere all’Inps, oltre al certificato medico, anche apposita domanda di prestazione. Se il contratto è a tempo determinato è riconosciuta la conservazione della tutela della malattia anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro: il numero di giornate indennizzabili è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolti negli ultimi 12 mesi; qualora sia reperibile almeno una giornata di attività, l’indennità è concessa per un periodo massimo di 30 giorni.
La responsabilità dell’odontoiatra, nel momento in cui rilascia un certificato di malattia, riguarda sia la correttezza della diagnosi formulata sia la veridicità delle informazioni contenute nel certificato. In caso di errore o di rilascio di certificati non giustificati da reali condizioni di salute, il professionista potrebbe incorrere in sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine, oltre che in sanzioni di tipo civile o penale.
Ai sensi dell’art. 481 del Codice Penale, il medico che attesta falsamente uno stato di malattia o una prognosi può essere punito con la reclusione fino a un anno o con una multa. Questo tipo di responsabilità si applica anche agli odontoiatri. L’omessa certificazione, quando necessaria, può configurare una responsabilità deontologica e civile.
L’INPS riconosce l’indennità solo dal giorno di rilascio del certificato. Il lavoratore deve verificare i dati inseriti (anagrafici, residenza, domicilio). Reperibilità per visita medica di controllo: il lavoratore deve essere reperibile al domicilio dichiarato. Le visite fiscali possono essere disposte in qualsiasi giorno (compresi festivi).
Il datore integra l'indennità INPS/INAIL. Sui ratei di 13ª e 14ª relativi ai periodi di malattia non si operano detrazioni. In caso di malattia il dipendente di uno studio professionale ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 180 giorni nell’anno solare (il cd. periodo di comporto).
| Periodo | Retribuzione | Onere |
|---|---|---|
| 1°-3° giorno (carenza) | 100% | Datore di lavoro (se previsto dal CCNL) |
| 4°-20° giorno | 75% | 50% INPS + 25% datore |
| Dal 21° giorno | 100% | 66,66% INPS + 33,33% datore |
La retribuzione durante la malattia varia a seconda del CCNL; per questo motivo è fondamentale consultare il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro.
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