Codice SDI, fatturazione elettronica e studi odontoiatrici: stato dell’arte e applicazioni pratiche

Negli ultimi anni, i dentisti italiani hanno vissuto un autentico clima di incertezza normativa sul tema della fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie. Una materia che avrebbe dovuto rappresentare un passo verso la digitalizzazione, ma che, invece, si è trasformata in un percorso tortuoso fatto di divieti temporanei, deroghe, proroghe e interpretazioni discordanti. La sensazione dominante è stata quella di oscillare continuamente tra obblighi e divieti, senza mai transitare attraverso una fase in cui la fatturazione elettronica fosse semplicemente facoltativa, lasciando ai professionisti la libertà di decidere se adottarla o meno.

Quadro normativo recente e principale divieto permanente

Con l’approvazione definitiva del Decreto Legislativo n. 81 del 12 giugno 2025 (noto come Decreto correttivo bis), è stato stabilito in via permanente il divieto di emissione di fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) per le prestazioni sanitarie B2C, ossia quelle rivolte ai pazienti persone fisiche. Una decisione che pone fine a un periodo di transitorietà, nel quale tale divieto veniva rinnovato di anno in anno attraverso decreti e proroghe.

Questo divieto riguarda due categorie di operatori sanitari: Coloro che sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS), per le fatture relative alle prestazioni sanitarie da trasmettere al Sistema stesso (art. 10-bis DL 119/2018). Coloro che non sono tenuti a inviare i dati al Sistema TS, ma che comunque emettono fatture per prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis comma 2 DL 135/2018, in rinvio al medesimo art. 10-bis).

La ratio principale di questo divieto è la tutela della privacy dei pazienti, considerando la delicatezza dei dati sanitari trattati. Nonostante ciò, è interessante notare come il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con parere del 7 dicembre 2023, avesse espresso un sostanziale via libera a un nuovo sistema di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari previsto a partire dal 1° gennaio 2026, ritenendolo in linea con la normativa sulla privacy. Tuttavia, il legislatore ha preferito confermare il divieto, motivando la scelta - come spiegato nella relazione illustrativa al Decreto correttivo-bis - con la volontà di evitare onerosi investimenti infrastrutturali per l’Agenzia delle Entrate (che avrebbe dovuto sviluppare un sistema alternativo al SdI per la gestione delle fatture elettroniche sanitarie) e per garantire un’adeguata protezione dei dati personali.

Implicazioni pratiche per gli studi odontoiatrici

Questo scenario impone agli studi dentistici di continuare a emettere le fatture per i pazienti esclusivamente in formato analogico (-cartaceo) o, eventualmente, in formato elettronico extra SdI, escludendo l’utilizzo del Sistema di Interscambio. Una scelta che, se da un lato riduce i costi di adeguamento ai sistemi di fatturazione elettronica, dall’altro contribuisce a mantenere un regime di incertezza e di differenziazione rispetto agli altri settori produttivi, allontanando di fatto il settore odontoiatrico da un percorso di progressiva digitalizzazione.

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Nuova rules sulla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria

A partire dai dati relativi all’anno 2025, la trasmissione dovrà avvenire con cadenza annuale, entro un termine che sarà stabilito con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Fino ad oggi, la trasmissione dei dati al Sistema TS era prevista con cadenza semestrale, una suddivisione pensata per consentire un aggiornamento più frequente dei dati utili alla dichiarazione precompilata dei cittadini. Tuttavia, questa modalità si è rivelata particolarmente onerosa dal punto di vista organizzativo per gli operatori sanitari, costringendo a gestire due scadenze annuali, spesso in concomitanza con altri adempimenti fiscali.

La nuova scadenza annuale mira a semplificare gli adempimenti per i dentisti e per tutti gli operatori sanitari, riducendo il numero di scadenze e consentendo una pianificazione più efficiente del lavoro amministrativo. Questa modifica è stata motivata anche dal fatto che la predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate avviene comunque a partire dal 30 aprile dell’anno successivo, rendendo meno indispensabile la trasmissione semestrale dei dati. È importante, tuttavia, che gli studi odontoiatrici comprendano che questa semplificazione non comporta un abbassamento della qualità dei dati trasmessi: la precisione e la completezza delle informazioni rimangono elementi imprescindibili per garantire il corretto funzionamento della dichiarazione precompilata dei cittadini e per evitare contestazioni o richieste di integrazione.

In sintesi, la nuova disciplina prevede che i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai pazienti nel 2025 dovranno essere trasmessi al Sistema TS entro il 31 gennaio 2026. La scadenza annuale sostituisce le due scadenze semestrali precedenti. La trasmissione continua ad essere obbligatoria per tutti gli operatori sanitari soggetti a tale adempimento.

Ripercussioni operative e gestione pratica

La conferma del divieto permanente di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie B2C e l’introduzione della trasmissione annuale dei dati al Sistema Tessera Sanitaria hanno ricadute significative sull’operatività quotidiana degli studi odontoiatrici. Dal lato positivo, i dentisti possono contare su una certa semplificazione amministrativa, grazie alla riduzione della frequenza delle trasmissioni al Sistema TS. Passare da due scadenze semestrali a una annuale significa poter concentrare il lavoro amministrativo in un unico momento dell’anno, alleggerendo la gestione periodica e i controlli sui dati. Tuttavia, sarà importante attendere l’emanazione del decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze per conoscere la data esatta di scadenza.

Resta però il peso organizzativo derivante dalla persistenza di un regime di doppio binario per la fatturazione: da un lato la fatturazione elettronica obbligatoria per le operazioni B2B e per le cessioni di beni e servizi diversi dalle prestazioni sanitarie rivolte ai pazienti; dall’altro l’obbligo di emettere le fatture ai pazienti in modalità analogica o elettronica extra-SdI. Questo scenario comporta uno sforzo ulteriore di controllo interno da parte degli studi odontoiatrici, che devono assicurarsi di rispettare correttamente le regole per ciascuna tipologia di fattura, evitando errori che potrebbero dar luogo a sanzioni (ancora da definire compiutamente).

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Un aspetto da non trascurare è il coinvolgimento dei consulenti fiscali: le nuove regole, se da un lato riducono gli oneri per gli studi odontoiatrici, dall’altro impongono ai professionisti di gestire differenti modalità di fatturazione a seconda della tipologia di operazione.

Classificazione delle prestazioni sanitarie e regole IVA

Prestazioni sanitarie verso pazienti esenti IVA: si tratta delle classiche prestazioni odontoiatriche rese nei confronti di persone fisiche. Queste prestazioni sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18 DPR 633/1972 e sono considerate prestazioni sanitarie B2C ai fini della fatturazione elettronica. Devono essere escluse dalla fatturazione elettronica via SdI (emissione in modalità analogica o elettronica extra-SdI) e sono soggette all’obbligo di invio al Sistema Tessera Sanitaria.

Prestazioni sanitarie verso imprese esenti IVA: si tratta di prestazioni sanitarie rese verso soggetti diversi dalle persone fisiche ma comunque esenti da IVA. Anche queste prestazioni sono esenti IVA e non rientrano nella definizione di prestazioni B2C (B2B esente). Devono essere fatturate elettronicamente via SdI in quanto la normativa sul divieto riguarda esclusivamente le prestazioni rese a persone fisiche. Non sono soggette all’invio al Sistema Tessera Sanitaria, poiché non rivolte a privati cittadini.

Prestazioni sanitarie verso pazienti non esenti IVA (es. finalità estetica): alcune prestazioni possono non beneficiare dell’esenzione IVA. In questo caso sono soggette a IVA e sono prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, quindi prestazioni B2C. Devono essere escluse dalla fatturazione elettronica via SdI per la componente sanitaria (per la parte amministrativamente sanitaria). Se la prestazione non è sanitaria (ad esempio puramente estetica senza finalità sanitaria), si applicano regole generali: fatturazione elettronica via SdI e nessun invio al Sistema TS. È quindi necessario valutare attentamente la finalità sanitaria della prestazione per applicare la corretta disciplina.

Prestazioni sanitarie verso imprese non esenti IVA (es. direzione sanitaria): infine, esistono prestazioni di tipo sanitario rese a imprese o professionisti soggetti a IVA. Queste prestazioni sono soggette a IVA, sono rese verso soggetti diversi da persone fisiche (B2B) e sono obbligatoriamente fatturate elettronicamente via SdI. Non rientrano nell’obbligo di invio al Sistema Tessera Sanitaria.

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Fatturazione elettronica e armonizzazione europea

Fatturazione elettronica in linea con l’Europa? L’Unione Europea ha recentemente approvato il pacchetto ViDA (VAT in the Digital Age), che introduce importanti innovazioni in materia di fatturazione elettronica, con l’obiettivo di armonizzare e digitalizzare gli obblighi IVA negli Stati membri. Tra le misure principali, il pacchetto ViDA prevede: Dal 1° luglio 2030, l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per tutte le operazioni B2B intra-Ue, eliminando la necessità di autorizzazioni individuali da parte degli Stati membri. La possibilità per ciascun Paese di adottare autonomamente obblighi di fatturazione elettronica domestica, purché rispettino le direttive comuni. In questo contesto, la scelta italiana di confermare il divieto di fatturazione elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie B2C sembra andare in controtendenza rispetto alla spinta verso una digitalizzazione uniforme del sistema fiscale europeo.

Va ricordato che la decisione italiana è stata motivata non tanto da un rifiuto ideologico della digitalizzazione, quanto da esigenze di tutela della privacy dei pazienti e dalla necessità di evitare costosi investimenti infrastrutturali per gestire correttamente i dati sensibili contenuti nelle fatture sanitarie. La stessa Agenzia delle Entrate aveva già segnalato la complessità di realizzare un sistema alternativo al SdI che garantisse una protezione adeguata dei dati personali, specialmente in un settore così delicato come quello sanitario. In prospettiva, quindi, è probabile che la disciplina nazionale dovrà prima o poi confrontarsi con le direttive europee, soprattutto laddove la fatturazione elettronica diventerà un requisito standard per tutte le transazioni.

Infografica: Flusso di emissione e invio fatture elettroniche SdI e TS

Sanzioni, rischi e gestione del rischio

In caso di omissione o trasmissione tardiva, si applica una serie di controlli che sono ancora in fase di definizione. Il divieto permanente di SdI per B2C non esime dalla necessità di gestire correttamente i documenti destinati al Sistema Tessera Sanitaria. I dentisti emettono fattura cartacea o digitale per le prestazioni verso i pazienti privati, trasmettendo i dati al Sistema Tessera Sanitaria con cadenza semestrale.

La corretta gestione della fatturazione per i dentisti è sia una questione di efficienza organizzativa, sia una necessità per evitare sanzioni amministrative che possono gravare sul bilancio dello studio. Una soluzione consigliata è dotarsi di un software dedicato come Kubik Tessera Sanitaria per facilitare la gestione dei documenti da non inviare al SdI, generando in pochi istanti documenti pronti per l’invio digitale o la stampa.

Prassi operative consigliate

La corretta gestione della fattura elettronica studi dentistici richiede una pianificazione accurata, scelta del software adeguato e una gestione centralizzata dei flussi tra SdI e TS. La trasformazione digitale, se ben accompagnata da governance interna, può guidare verso una maggiore efficienza e contabilità tracciabile.

Domande frequenti e chiarimenti pratici

Quando è obbligatoria la fattura elettronica negli studi dentistici? La fattura elettronica studi dentistici è obbligatoria per tutti i contribuenti IVA a partire dal 1° gennaio 2019. Gli studi dentistici devono emettere fatture elettroniche per tutte le transazioni.

Cosa succede se invio una fattura elettronica errata? Se una fattura elettronica studi dentistici è errata, è possibile emettere una nota di credito per annullarla e inviare una nuova fattura elettronica corretta.

Come garantire la conformità della fattura elettronica studi dentistici con le normative fiscali? Conservazione e archiviazione delle fatture elettroniche per 10 anni, invio tramite SDI per le operazioni B2B e B2C esenti, e invio al Sistema Tessera Sanitaria per le prestazioni sanitarie ai privati. È fondamentale utilizzare software gestionali specializzati e una corretta governance interna.

Grafico: differenze tra SdI, TS e invii autorizzati

Risposte rapide su codice destinatario e canali di trasmissione

Codice Destinatario: è un codice composto da 7 cifre che identifica in maniera univoca i soggetti titolari di P. Fattura B2B: per fattura Business to Business si intende la fattura emessa nei confronti di titolari di P. Fattura B2C: per fattura Business to Consumer si intende la fattura emessa dallo studio odontoiatrico ai pazienti, in qualità di utenti finali senza P.

Il codice Destinatario è fornito dal gestore del programma di fatturazione elettronica e non è richiesto direttamente dall’impresa, che riceve le credenziali per accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate. Tutti i file in formato .xml delle fatture ricevute saranno inviate direttamente al software gestionale prescelto per la fruizione dei servizi di fatturazione elettronica, che potrà anche essere utilizzato ai fini della conservazione.

Schema del flusso SdI ↔ TS ↔ Studio dentistico

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