
Avviso per Medici ed Odontoiatri: l’esame di diagnostica strumentale prescritto al paziente e che questi ha effettuato - ad esempio la radiografia - deve sempre essere accompagnato dal referto. Numerosi Colleghi ci evidenziano come alcuni esami strumentali non siano accompagnati da referti od in alternativa siano parzialmente refertati e quindi incompleti. Magari riportano una dicitura che recita testualmente: “si rinvia allo specialista odontoiatrico” o ancor più genericamente “si rinvia al medico specialista”.
Il referto fornisce una valutazione dettagliata delle immagini radiografiche, consentendo ai professionisti sanitari di identificare e comprendere le condizioni dentali e cranio-facciali presenti. Il referto fornisce indicazioni importanti per la pianificazione del trattamento. Le informazioni contenute nel referto aiutano il dentista e/o il medico specialista a stabilire il piano terapeutico più appropriato, basato sulle specifiche esigenze. Un referto corretto facilita la comunicazione tra i professionisti sanitari coinvolti nel percorso di cura.
I referti rappresentano una documentazione medica ufficiale. Questa documentazione è importante per la gestione delle cartelle cliniche, la storia medica e per eventuali consultazioni future. Un referto corretto può contribuire alla sicurezza e alla prevenzione delle complicazioni.
Per Radiologia Odontoiatrica si intendono le immagine radiografiche di supporto sia per la diagnosi di lesioni, sia per la programmazione ed il controllo dei trattamenti di odontoiatria e/o ortodonzia.
La Panoramica Dentale è una tecnica radiografica che produce un’immagine dei denti, delle arcate dentarie e delle ossa mascellari e mandibolari su un’unica pellicola.
Leggi anche: Protocolli Innovativi in Ortodonzia
La Tc Cone Beam è un’innovativa apparecchiatura dedicata allo studio delle strutture odonto-maxillo-facciali caratterizzata dall’acquisizione del volume da indagare in un’unica rotazione del complesso sorgente radiogena-rivelatore. La Tc Cone Beam consente di eseguire studi sia settoriali, limitati ad un piccolo gruppo di denti, sia maggiormente estesi, con valutazione di una o entrambe le arcate dentarie o di tutto il massiccio facciale. In alcune strutture con l’OPT di Radiological Clinical Service la TC Cone Beam consente anche lo studio del Massiccio Facciale ovvero l’analisi di tutti i dettagli anatomici del complesso naso-sinusale, visualizzando in modo ottimale tutte le delicate strutture da proteggere durante l’eventuale intervento chirurgico.
«Fin dal percorso formativo universitario di Medici ed Odontoiatri - spiega Migliano - si dà enorme risalto alla collaborazione e integrazione tra le competenze di differenti specialisti, al fine di ottenere una diagnosi ottimale nel percorso terapeutico». Il legislatore ha formalizzato questo nel Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
Qui, l’articolo 159 stabilisce che il medico specialista è responsabile della giustificazione, ottimizzazione e supervisione clinica delle esposizioni mediche e supervisiona i referti dei tecnici di radiologia. E l’articolo 111 richiede che le esposizioni mediche siano effettuate sotto la supervisione e responsabilità di un medico qualificato. Nell’articolo 159 non si esplicita l’obbligo di refertazione. Ma da una parte la giurisprudenza lo considera componente intrinseca della responsabilità clinica del radiologo.
Un altro punto fermo è la non refertazione da parte dell'odontoiatra. Il referto è un atto medico riservato esclusivamente allo specialista in radiologia. Refertare una radiografia costituirebbe un atto abusivo e trasformerebbe la radiografia da atto complementare ad atto standalone, rendendola illecita per l'odontoiatra. L'invio di radiografie a un service per la refertazione è considerato al limite o non conforme alle leggi, in quanto l'odontoiatra non è abilitato a fare un servizio radiologico, ma solo ad attività radiologica complementare.
«Per un verso radiologi e tecnici di radiologia stigmatizzano che ortopantomografie e Tac Cone Beam si eseguano negli studi odontoiatrici. Per contro, in molti casi il centro radiologico si limita ad eseguire l’esame e a consegnarlo con un prestampato in cui si affida ogni conclusione allo “specialista odontoiatra”», lamenta il Segretario sindacale AIO Danilo Savini. «Io sono solito smistare a centri radiologici l’esecuzione di questi esami per ottenere un riscontro clinico dal Collega specialista. Ma se il riscontro manca, è normale che poi il dentista, con il (giusto) consenso del Legislatore, si ingegni ad utilizzare in proprio apparecchiature importantissime per la sua pratica quotidiana.
Leggi anche: strumenti avanzati per la diagnosi in endodonzia
Conclude Migliano: «Quali Professionisti sanitari operanti nell’esclusivo interesse della salute del cittadino, è necessario, di fronte ad un esame radiografico, che noi dentisti si chieda sempre che quest’ultimo sia corredato da un referto.»
La recente pubblicazione da parte di Odontoiatria33 della lista dei controlli effettuati dal NAS ha riportato in primo piano gli adempimenti obbligatori per chi detiene apparecchiature radiologiche. Il D.Lgs. 101/2020 recepisce una direttiva europea del 2013 (la 58/EURATOM), abrogando la precedente normativa sulla radioprotezione (D.Lgs. 230/95) e sistematizzando tutte le norme sulle radiazioni, dall'ambiente all'uso medico, oltre ad aggiornare le figure professionali coinvolte.
L'adempimento cruciale per l'esercente che intende installare un apparecchio radiologico (endorale, OPT o CBCT) è contattare e contrattare un Esperto Qualificato. L'Esperto Qualificato deve presentare la pratica iniziale almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'impianto radiologico. L'impianto include l'apparecchio, gli schermi, le protezioni e il layout della struttura. La relazione dell'impianto viene inviata a enti come i Vigili del Fuoco, l'ASL, e l'ARPA. È inoltre obbligatoria la notifica all'ISIN (ente nazionale per l'energia atomica), dove vengono caricati i dati dei radiografici (non l'intera relazione dell'impianto).
Queste comunicazioni devono essere rinviate in caso di modifica sostanziale dell'impianto, come l'aggiunta di una nuova endorale, un'OPT o una CBCT. Sebbene gran parte del lavoro sia svolto dall'Esperto Qualificato, la responsabilità legale delle comunicazioni ricade anche sull'esercente, che è tenuto a firmare e inviare i documenti.
Una volta installato l'impianto, sono previsti controlli annuali di sorveglianza fisica e di qualità per tutte le tipologie di apparecchi (endorali, OPT e CBCT). Per gli endorali, i controlli sono effettuati direttamente dall'Esperto Qualificato. Per OPT e CBCT, deve essere nominato anche un Fisico Medico, a meno che l'Esperto Qualificato non sia già abilitato o fosse abilitato ante 2000.
Leggi anche: Approfondimento sulla diagnostica ortodontica di Langlade
L'Esperto Qualificato individua inoltre il Responsabile Impianto Radiologico (RIR) e l'Esercente. Se l'esercente non è la stessa persona che esegue le radiografie (come in assetti societari), per apparecchiature di secondo livello (OPT/CBCT) deve essere nominato un Medico Radiologo come RIR. L'odontoiatra che svolge solo endorali può fungere da RIR, anche se non è l'esercente.
In merito alla cartellonistica, è l'Esperto Qualificato ad indicare quali cartelli affiggere e dove: un cartello di avviso di presenza dei radiografici e di avviso per le donne potenzialmente o incinta, da posizionare in un punto visibile a tutti i pazienti (solitamente la sala d'attesa o un via di passaggio obbligata); un cartello di avviso di zona controllata all'esterno della stanza del radiografico; un cartello di normative di utilizzo in prossimità del radiografico.
Le norme operative devono essere affisse vicino al radiografico e indicano le modalità di utilizzo dell'apparecchio e, in genere, chi è autorizzato a eseguire le radiografie. Solo l'odontoiatra abilitato può scattare le radiografie. Le assistenti sono classificate come popolazione generale e non possono scattare radiografie. È necessario un ordine di servizio che imponga alle assistenti di stare lontane dalle apparecchiature. Tutta la normativa sulla radioprotezione si lega direttamente al D.Lgs. 81/08 (sicurezza sul lavoro).
Riguardo i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), il dott. Savini ha chiarito che non vi è una contraddizione tra l'obbligo di averli in studio e le raccomandazioni scientifiche che indicano in alcuni casi di non farli indossare ai pazienti. Per una radiografia odontoiatrica in condizioni normali, i DPI spesso non sono indicati (e a volte controindicati) per non ridurre la qualità dell'immagine e dover ripetere l'esame, aumentando le dosi. Tuttavia, i DPI devono essere presenti in studio perché sono obbligatori in casi estremi, come per le donne incinta (qualora sia indispensabile radiografarle) o per i tutori/genitori di minori o disabili non collaboranti che devono stare nella stanza.
Il consenso informato per l'attività radiologica complementare, essendo un atto medico, segue le stesse regole del consenso per gli atti clinici e deve spiegare rischi, benefici e alternative. Per le endorali (a basso rischio), il consenso può essere inserito nel piano di trattamento o nella cartella clinica all'inizio, coprendo tutti gli atti necessari per quel piano o per la vita del paziente. Per gli esami di secondo livello (OPT/CBCT), è necessario un consenso più articolato e specifico per l'atto, legato al principio di giustificazione.
La mancanza di giustificazione per un esame radiologico comporta sanzioni penali (da sei mesi a un anno di reclusione e multe da € 20.000 a € 60.000).
Sulla registrazione delle radiografie, il dott. Savini ha distinto due obblighi: registrazione obbligatoria degli esami di secondo livello (OPT/CBCT), con invio dei dati accorpati (divisi per sesso, età e potenza) alle Regioni per il controllo dell'esposizione media della popolazione. Questo invio è previsto entro il 31 dicembre 2027 per le OPT e CBCT fatte dal 2023 al 2027, ed entro il 2031 per le CBCT. Registrazione di tutti gli esami (incluse le endorali) nella cartella clinica. L'odontoiatra deve essere in grado di risalire per ogni paziente a: dove e con quale potenza è stata eseguita la radiografia.
L'obbligo formativo ECM per gli odontoiatri in materia di radioprotezione prevede l'acquisizione del 15% dei crediti ECM totali (al netto di esoneri e bonus) in ambito di radioprotezione, un requisito superiore a quello di altre categorie mediche. Questa quota del 15% è fondamentale, in quanto la sua mancata acquisizione, anche se si raggiunge il 70% dei crediti totali richiesti per la validità dell'assicurazione, potrebbe non far valere l'assicurazione in caso di contenzioso medico-legale legato alla radiologia.
3D PADOVA S.r.l. (di seguito il “Titolare”) con sede in Viale del Lavoro 36 a Ponte San Nicolò (PD) nella persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento” oppure “GDPR”), in accordo alle disposizioni della normativa vigente, artt. 6 par. 1 lett. b) del GDPR; per il trattamento dei dati biometrici e dati sanitari o stato di salute dell’interessato, ai sensi di artt. 7 e 9 del GDPR la base giuridica è il consenso libero, informato, specifico, dell’interessato.
Per l’emissione e la conservazione dei documenti fiscali o richiesti ai sensi di legge, usiamo i dati anagrafici e fiscali del soggetto interessato, la cui base giuridica ai sensi di art. 6 par. 1 lett. c) del GDPR sono gli adempimenti obbligatori del Titolare richiesti da leggi e norme applicabili. Per la trasmissione a terzi (il medico o il dentista di fiducia dell’interessato segnalato nel modulo di consenso) delle immagini PACS e/o dei referti sanitari con i dati dell’interessato, ai sensi di art. 6 par. 1 lett. a) del GDPR la base giuridica è il consenso libero, informato, specifico, dell’interessato in conformità ai requisiti di artt. 7 e 9 del GDPR.
Per la finalità di conservazione a lungo termine dei referti sanitari e/o delle immagini PACS insieme con i dati comuni dell’interessato presso spazi di archiviazione digitale collocati negli USA quindi al di fuori dall’Unione Europea, nel rispetto dei principi dettati dagli artt. 44 e 49 del GDPR per il trasferimento extra-UE; ai sensi di art. 6 par. 1 lett. a) del GDPR la base giuridica è il consenso libero, informato, specifico, dell’interessato in conformità ai requisiti di artt. 7 e 9 del GDPR.
Attualmente il provider che ospita il servizio con i server di archiviazione dei dati si trovano negli Stati Uniti d’America (“USA”): ai sensi degli artt. 44 e 49 del GDPR, il trasferimento di dati extra-UE può avvenire con il consenso dell’interessato che è stato informato in modo adeguato sul trattamento, sui rischi e sulle misure di sicurezza adottate per garantire la protezione dei dati personali da accessi non autorizzati, perdita, distruzione, alterazione. In conformità al GDPR il Titolare ha designato il provider negli USA quale Responsabile del trattamento mediante accordo specifico (“Data Processing Addendum”) ai sensi di art. 28 del GDPR, con cui il provider fornisce le garanzie di un livello di protezione adeguato rispondente ai requisiti, con particolare riguardo alle misure di sicurezza adottate ai sensi di artt. 6 e 32 del GDPR.
TUTTO QUI? Hai dei dubbi sulla radiografia dentale che ti ha prescritto il tuo dentista? Qui sotto trovi le risposte alle domande più frequenti sulla radiologia dentale fatte dai pazienti che ci hanno scelto!
Nominare il proprio Esperto di Radioprotezione è il primo passaggio fondamentale. L’invito è ad “usarle con moderazione e solo quando servono davvero”. Il dott. Danilo Savini ci aveva già aiutato a capire la normativa in un video approfondimento. Nella video intervista che vi proponiamo sopra, abbiamo chiesto al dott. Savini chiarimenti partendo proprio dalla lista delle questioni che il NAS controlla.
È importante che ogni esame radiologico sia giustificato, ottimizzato e refertato correttamente da uno specialista in radiologia. Se il referto manca o è generico, il paziente e i professionisti coinvolti rischiano di avere diagnosi incomplete e percorsi terapeutici non ottimali. Pertanto è necessario richiedere sempre che l’esame sia corredato da referto, conservarne copia nella cartella clinica e assicurare la corretta trasmissione al medico curante o allo specialista che seguirà il caso.
| Esame | Refertazione richiesta | Figura che referta |
|---|---|---|
| Endorali | Sì (registrazione in cartella clinica) | Radiologo / in casi semplici referto integrato nel piano (con attenzione legale) |
| OPT (Panoramica) | Sì (obbligatoria per registrazione di II livello) | Radiologo |
| CBCT (TC Cone Beam) | Sì (obbligatoria e trasmissione dati accorpati) | Radiologo / Fisico Medico per controlli qualità |
tags: #esempi #referti #radiologia #odontoiatrica
