Normativa ECM e radioprotezione in odontoiatria: obblighi per gli odontoiatri

Con la fine del triennio formativo gli odontoiatri che utilizzano strumenti di radioprotezione devono ricordarsi di raccogliere entro il 31 dicembre 2025 anche crediti specifici in materia di radioprotezione. Il Decreto Legislativo n. 101/2020 recepisce la Direttiva Europea 2013/59/Euratom sulle norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Questa normativa è stata promulgata secondo le linee guida EURATOM 2013/59 e stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e abroga le direttive precedenti.

Quadro normativo di riferimento

La base normativa di questo obbligo risiede nel Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che ha recepito la Direttiva Euratom 2013/59/Euratom, stabilendo nuove e più stringenti disposizioni in materia di protezione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Questo decreto ha abrogato e sostituito il precedente D.Lgs. 230/95, introducendo significative novità, tra cui un rafforzamento delle competenze richieste agli operatori sanitari che utilizzano apparecchiature radiologiche.

Il D. Lgs. 101/2020 in Italia ha consentito l’accorpamento di varie leggi, decreti e raccomandazioni in un unico testo sul tema della radioprotezione e stabilisce per l’Odontoiatra un obbligo formativo, sia per la radioprotezione dei lavoratori che per la radioprotezione del paziente. In ottemperanza all’art. 162 (Formazione) del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha adottato una delibera in materia di radioprotezione del paziente.

Cosa prevede l'art. 162 e chi è coinvolto

Il D.Lgs. 101/2020 ha posto un'enfasi maggiore sulla formazione specifica in radioprotezione per tutti i professionisti sanitari coinvolti, inclusi gli odontoiatri, i quali fanno uso di apparecchiature radiografiche nella loro pratica quotidiana. L'articolo 162 del Decreto stabilisce chiaramente che la formazione in radioprotezione è parte integrante della formazione continua ECM.

La formazione sulla radioprotezione del paziente ai sensi art. 162 del D. Lgs. 101/20 è obbligatoria per tutti gli Odontoiatri utilizzatori della fonte radiogena. L’Odontoiatra, all’interno di uno studio o ambulatorio odontoiatrico, rappresenta infatti l’unico professionista a cui è attribuita l’esclusiva competenza all’uso diagnostico complementare dell’apparecchiatura. L’obbligo formativo coinvolge sia gli Odontoiatri proprietari di apparecchiature radiologiche, sia gli utilizzatori non proprietari delle apparecchiature (collaboratori di Studio), sia gli Odontoiatri prescrittori di OPT e CBCT.

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Obblighi ECM per il triennio 2023-2025

Per il triennio 2023-2025 è obbligatorio PER TUTTI GLI ISCRITTI conseguire crediti formativi in materia di radioprotezione del paziente (art. 162 dl n° 101 del 2020) secondo le seguenti proporzioni:

  • Il 10 % dell’obbligo formativo per i medici specialisti, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia;
  • Il 15 % dell’obbligo formativo per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.

Per quanto riguarda gli odontoiatri, l’obbligo prevede di acquisire crediti in materia di radioprotezione per almeno il 15% dell’obbligo formativo individuale. Partiamo da 15, il primo numero “importante” per fare chiarezza: gli odontoiatri devono acquisire crediti in materia di radioprotezione per almeno il 15% dell’obbligo formativo individuale triennale in base a quanto indicato dal D.Lgs 101/2020 art. 162.

Sappiamo che i crediti che ogni operatore sanitario deve acquisire in un triennio sono 150, salvo bonus riconosciuti che li riducono. Per verificare il debito formativo individuale per il triennio 2023-2025 - e quindi calcolare correttamente il 15% di crediti da ottenere frequentando attività formativa specifica per radioprotezione - si deve accedere alla propria area riservata presente nel portale Co.Ge.A.P.S.

Precise indicazioni operative

L'obiettivo formativo con cui viene registrato l’evento dal Provider deve essere: “l’obiettivo formativo n. 27: “Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione”. ATTENZIONE: i corsi ECM validi ai fine dell’aggiornamento in radioprotezione devono necessariamente essere accreditati con l'obiettivo formativo 27/4.5.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha disposto anche che, nel limite massimo del 50%, i crediti previsti per l’obbligo in materia di radioprotezione possono essere conseguiti mediante autoformazione, fermo restando che il numero crediti raccolti con autoformazione non può superare il 20% dei crediti totali del triennio. Resta fermo che il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale, così come statuito dal par. 3.5 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

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La Commissione, attraverso una delibera, aveva indicato che i crediti formativi utili al soddisfacimento dell’obbligo in materia di radioprotezione medica, possono essere conseguiti nel limite massimo del 50%, arrotondato ad unità intera inferiore, anche mediante autoformazione. Commissione che, però, specificava che rimane fisso al 20% il numero di crediti formativi acquisibili attraverso l’autoformazione.

Il professionista sanitario è tenuto a precisare all’atto di presentazione sul portale Co.Ge.A.P.S. della domanda di riconoscimento dei crediti per attività di autoformazione se la medesima è riferibile, anche per il triennio 2023/2025, alla “radioprotezione medica” ex art 138, comma 2, lettera d), del d.lgs. Qualora fosse già stato assolto il debito formativo ECM è comunque obbligatorio ottenere almeno il 15% dei crediti in tema di radioprotezione.

Schema: ripartizione crediti ECM e percentuali radioprotezione

Distinzione fra radioprotezione del paziente e del lavoratore

In pratica ci sono due tipi di formazione: una riferita alla radioprotezione del paziente ed una riferita alla formazione del lavoratore. Chi deve fare il corso per la radioprotezione del paziente? La formazione sulla radioprotezione del paziente ai sensi art. 162 del D. Lgs. 101/20 è obbligatoria per tutti gli Odontoiatri utilizzatori della fonte radiogena.

Chi deve fare il corso per la radioprotezione del lavoratore? La formazione ex art. 111 del D. Lgs 101/20 relativa alla Radioprotezione dei lavoratori nello studio odontoiatrico è obbligatoria ed è richiesta all’Odontoiatra utilizzatore della fonte radiogena a prescindere dal ruolo ricoperto (esercente, responsabile impianto radiologico…). Altresì devono seguire questo corso anche gli Odontoiatri titolari o lavoratori autonomi collaboratori dello studio che utilizzano apparecchiature radiologiche e/o prescrivono esami radiologici.

La formazione del lavoratore ha cadenza quinquennale. Il responsabile di questa formazione, che integra quella prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08, è il datore di lavoro/esercente. La figura preposta alla formazione del lavoratore è l’Esperto di radioprotezione (ERP), che a sua volta deve avere l’attestato che dimostri le proprie competenze di formatore sulla sicurezza ai sensi del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” ed il corso va svolto possibilmente sul luogo di lavoro.

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Modalità di erogazione e soluzioni pratiche

Il corso FAD realizzato da ANDI Servizi può risolvere l’impossibilità organizzativa del corso in studio, laddove sia complesso ottenere la contemporanea presenza di tutti i collaboratori allo stesso momento. Bisogna sottolineare che questo FAD costituisce una possibilità, uno strumento, che non esclude la formazione in presenza erogabile in studio dal proprio ERP, ma che può risolvere l’impossibilità ad essere presenti dei vari collaboratori allo stesso momento.

Si evidenzia che tale percorso formativo, assolve a quanto previsto dall’art.111 del D.Lgs. 101/20 riguardo agli obblighi di formazione per il lavoratori che operano con radiozioni ionizzanti, ed i crediti ECM riconosciuti non ottemperano all’obbligo ECM ex art.162 del D.Lgs. 101/20 radioprotezione del paziente per il quale è in linea l’altro corso FAD di ANDI al quale si può accedere separatamente.

Video: come calcolare il debito formativo e registrare crediti ECM su Co.Ge.A.P.S.

Contenuti didattici raccomandati per i corsi ECM in radioprotezione

L'obiettivo formativo di molti corsi FAD è un ripasso riguardo alla conoscenza della Radiazione X, analizzando le sue caratteristiche e peculiarità per arrivare all'analisi e allo studio sintetico della nuova normativa sulla radioprotezione entrata in vigore con il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

I moduli tipici che compongono i percorsi formativi comprendono ad esempio:

  • Modulo 1: Struttura dell’atomo, fenomeno della ionizzazione, origini storiche della Radiazione X;
  • Modulo 2: La misura del rischio;
  • Modulo 3: Componenti delle apparecchiature radiologiche, fonti di rischio nell’attività radiologica, Cone Beam CT, Tomografia;
  • Modulo 4: I principi della Radioprotezione, la Normativa sulla Radioprotezione in Italia (Decreto Leg. 31 luglio 2020, n° 101), Titoli rilevanti come Esposizione dei Lavoratori, Esposizione Mediche, Apparato Sanzionatorio;
  • Modulo 5: Odontoiatria digitale, CBCT, scanner intraorali, implantologia guidata, ricostruzioni 3D interattive.

Il modulo 3 evidenzia la descrizione delle apparecchiature radiologiche, i suoi componenti essenziali per la produzione delle Radiazioni X; sono inoltre analizzate le innovazioni tecnologiche acquisite che hanno portato la diagnosi radiologica verso la diagnosi 3D. Il modulo 4 analizza la normativa vigente in Italia sulla Radioprotezione.

Esempio di corso FAD e parametri organizzativi

ANDI Servizi ha realizzato due distinti percorsi FAD: un corso relativo alla Radioprotezione del paziente, curato dal Dott. Stefano Almini, che assolve all’obbligo formativo ECM ex art. 162 del D. Lgs. 101/20, e l’altro relativo alla Radioprotezione del lavoratore, curato dal Dott. Michele Stasi, che risponde agli obblighi formativi del collaboratore di Studio ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs. 101/20.

Un esempio di corso proposto da un provider prevede:

ElementoIndicazione
Durata15 ore
Crediti formativi15 crediti ECM
Periodo attivazionees. dal 08/01/2026 al 31/12/2026
DestinatariOdontoiatri, Fisici, Tecnici, Igienisti dentali, Infermieri, TSRM
ProviderImagine S.r.l. (esempio)

Adempimenti pratici nello studio odontoiatrico

Nominare il proprio Esperto di Radioprotezione è il primo passaggio fondamentale. È importante contestualizzare la formazione alla dotazione tecnologica del proprio studio acquisendo agli atti verbali di momenti formativi specifici nel caso fosse presente in studio una CBCT o un ortopantomografo.

Il corso in presenza, idealmente svolto dall’ERP, resta la modalità preferibile per contestualizzare la formazione alla specifica realtà dello studio; il FAD costituisce invece una valida alternativa per risolvere difficoltà organizzative. La formazione dei lavoratori deve essere effettuata, in collaborazione con gli organismi paritetici, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Tempistiche, periodicità e registrazione crediti

La formazione del lavoratore ha cadenza quinquennale. La normativa prevede, dal 23 giugno 2014, un massimo di 5 tentativi per il superamento di ogni Quiz nelle modalità FAD. Per il triennio 2023-2025 gli odontoiatri devono acquisire entro il 31 dicembre 2025 i crediti specifici richiesti. Per verificare il debito formativo individuale per il triennio 2023-2025 - e quindi calcolare correttamente il 15% di crediti da ottenere - si deve accedere alla propria area riservata presente nel portale Co.Ge.A.P.S.

Il professionista sanitario è tenuto a precisare, attraverso la piattaforma del CoGeAPS, se l’attività di autoformazione è riferibile, anche per il triennio 2023/2025, alla “radioprotezione del paziente ex art 162 D.Lgs. 101/20”.

Raccomandazioni pratiche per gli odontoiatri

  • Verificare subito il proprio debito formativo sul portale Co.Ge.A.P.S. per pianificare i crediti da ottenere.
  • Assicurarsi che i corsi ECM siano accreditati con l’obiettivo formativo 27/4.5 o 27: Radioprotezione.
  • Valutare l’uso combinato di formazione in presenza (ERP) e FAD per garantire adeguata contestualizzazione e copertura dei crediti.
  • Nominare e documentare il proprio Esperto di Radioprotezione e conservare verbali e attestati della formazione ricevuta, soprattutto in presenza di CBCT o ortopantomografi.
  • Sfruttare la possibilità di autoformazione solo nei limiti stabiliti (massimo 20% del totale annuo riconoscibile per autoformazione), precisando la natura dell’attività su Co.Ge.A.P.S.
Infografica: percorso formativo ECM radioprotezione paziente vs lavoratore

Un’ultima raccomandazione: qualora fosse già stato assolto il debito formativo ECM è comunque obbligatorio ottenere almeno il 15% dei crediti in tema di radioprotezione. L’invito è ad “usarle con moderazione e solo quando servono davvero” riferito alle indagini radiologiche, con attenzione ai criteri decisionali e all’accessibilità alle procedure diagnostiche più appropriate.

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