
Succede, a volte, che quando ci rechiamo da un medico privato, dunque che esercita al di fuori del Servizio sanitario nazionale, e paghiamo il corrispettivo che ci chiede per la visita o la prestazione sanitaria realizzata in nostro favore, ci venga consegnata una fattura priva della marca da bollo da 2 euro che è obbligatoria per legge quando l’importo della fattura stessa supera la somma di € 77,47.
La marca da bollo su fatture mediche è un'imposta sostitutiva dell'IVA che si applica su fatture sanitarie quando l'importo supera i 77,47 euro.
Per gli studi medici e odontoiatrici, che emettono prevalentemente fatture esenti IVA per esenzione IVA professioni sanitarie (art. 10 DPR 633/72), la marca da bollo fatture rappresenta un adempimento fiscale quotidiano e obbligatorio.
Secondo il DPR 642/72, l'imposta di bollo da 2 euro deve essere applicata su: fatture cartacee esenti IVA superiori a 77,47 euro; fatture elettroniche esenti IVA superiori a 77,47 euro (bollo fattura elettronica); ricevute fiscali e documenti commerciali sopra soglia; note di credito esenti IVA sopra soglia.
La marca da bollo è obbligatoria quando l'importo totale della fattura esente IVA supera 77,47 euro.
Leggi anche: Scenari Futuri Fatturazione Elettronica
Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie, ai sensi dell’art. 10 comma 1 n.18 D.P.R. n. 633/1972, tra le quali rientrano le prestazioni odontoiatriche, sono operazioni esenti ai fini IVA.
Le operazioni esenti IVA sono soggette all’imposta di bollo in virtù del principio di alternatività tra IVA ed imposta di bollo.
La marca da bollo si applica alle fatture, note e simili documenti non soggette a IVA quando l’importo totale è pari o superiore a 77,47 euro.
La marca da bollo su fatture sia elettroniche che sanitarie è a carico del paziente, sebbene per il pagamento dell’imposta e per eventuali sanzioni amministrative sono obbligatamente solidali entrambi le parti, cioè, sia chi emette la fattura e sia chi la riceve senza la corretta applicazione della marca da bollo.
Questo perchè se pagata dal paziente anche la marca da bollo sarà soggetta a detrazione in sede di dichiarazione dei redditi (730).
Leggi anche: Proroghe Fatturazione Professionisti Sanitari
L’obbligo di apposizione della marca da bollo sulle fatture riguarda entrambe le parti, compreso dunque il paziente: infatti, la marca da bollo è un tributo che è oggetto di obbligo solidale di entrambe le parti del rapporto.
Se il medico consegna una fattura senza marca da bollo, quindi, il paziente deve, entro quindici giorni dalla data di emissione, apporre egli stesso la marca dovuta.
Dopo questo termine potranno essere applicate le sanzioni previste per il rilascio di documentazione fiscale priva della marca da bollo, ed anche il paziente sarà tenuto a pagarle.
Una volta che il paziente ha regolarizzato il documento fiscale, apponendo la marca da bollo sulla fattura che il medico gli aveva consegnato senza, ha diritto a portare le cifre indicate nella fattura stessa in detrazione.
Infatti, le spese mediche sono detraibili nella misura del 19% della spesa sanitaria che eccede la franchigia, attualmente fissata ad euro 129,11.
Leggi anche: Opinioni sul Dentista Primula di Olgiate Olona
Dato, però, che il paziente ha regolarizzato la fattura apponendovi il tagliando adesivo acquistato dal tabaccaio o unendovi la ricevuta di pagamento della marca da bollo, ha diritto a detrarre anche il costo della marca.
Dunque, l’importo della fattura da portarsi in detrazione - nei limiti di legge - dovrà essere composto dall’imponibile e dai 2 euro relativi all’acquisto della marca da bollo.
I 2 euro vanno detratti anche quando la marca è apposta dal medico, ma risulta dalla fattura che il medico stesso ha chiesto al paziente il rimborso per l’acquisto della marca che egli ha apposto.
Non è possibile invece detrarre i 2 euro quando la marca da bollo è stata acquistata dal medico e dallo stesso apposta sul documento senza domandare alcun rimborso al paziente per l’acquisto del tagliandino.
Per la fattura cartacea serve il contrassegno adesivo da 2 euro. Applicalo sull’originale che conservi nei tuoi archivi.
Se si parla di marca da bollo cartacea, è inoltre importante che la data presente sulla marca da bollo (contrassegno cartaceo) sia pari o antecedente a quella di emissione della fattura sulla quale l’hai applicata.
Le marche cartacee devono essere annullate con timbro o firma. Sulla copia consegnata al cliente indica il numero univoco del contrassegno e la dicitura chiara. Esempio pratico: “Imposta di bollo assolta sull’originale ai sensi del D.P.R. 642/1972. Contrassegno n. XXXXXXXX”.
Conserva l’originale per 10 anni. Lo prevede l’art. 2220 del Codice civile e la normativa fiscale sulla tenuta delle scritture (D.P.R. 633/1972).
Con l’avvio della Fatturazione Elettronica, la fattura sarà dematerializzata; la versione cartacea diventerà obsoleta e verrà utilizzata solo per fornire una copia cortesia al paziente.
Non si potrà più apporre la marca da bollo su fattura in maniera tradizionale ovvero cartacea, ma resterà comunque obbligatorio.
La normativa di riferimento sulla marca da bollo digitale, è contenuta nel d.p.r. 642/1972, che all’articolo 13 prevede le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, sia nel caso della fattura analogica (cartacea) che in quello della fattura elettronica.
Il decreto MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019 stabilisce che il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre dovrà essere effettuato mensilmente, ovvero entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.
L’importo dell’imposta dovuta sarà noto all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e potrà essere versato mediante il servizio presente online, con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
In fine è sufficiente inserire, quando presente la marca da bollo virtuale, come nota della fattura l’annotazione: “imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014” o in modo più completo: “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014”.
Aggiornamento 2021: dal primo gennaio 2021, il versamento andrà effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, e non più entro giorno 20 del mese successivo al trimestre. Le scadenze quindi saranno: 31 maggio: primo trimestre; 30 settembre: secondo trimestre; 30 novembre: terzo trimestre; 28 febbraio dell’anno dopo: quarto trimestre.
Se l’importo da pagare per il primo trimestre non supera i 250€, puoi rimandare il pagamento al 30 settembre. Se l’importo per primo e secondo trimestre non supera i 250€, puoi ancora rimandare la scadenza e pagare in un’unica soluzione entro il 30 novembre.
Aggiornamento 2023: il limite trimestrale da considerare è stato rivisto dal Decreto Liquidità. Ora la soglia limite per capire entro quando procedere con il versamento è passata a 5.000 euro. Quindi se il totale da pagare è sotto i 5.000 euro il versamento sarà semestrale invece che trimestrale.
Aggiornamento 2025: È stata prorogata fino al 31 dicembre 2025 la sospensione della fatturazione elettronica verso pazienti privati: per le prestazioni sanitarie a persone fisiche resta quindi vietato l’invio tramite SDI, con obbligo di trasmettere i dati al Sistema TS in formato cartaceo o digitale. Inoltre, il 30 settembre 2025 scade il versamento dell’imposta da bollo virtuale per il secondo trimestre, con possibilità di cumulo fino a 5.000 euro in un’unica soluzione.
Utilizzare la marca da bollo elettronica, servizio ebollo, può essere una soluzione ottimale anche per chi emette fatture sanitarie, quindi non elettroniche. Questo metodo di pagamento è disponibile però solo per gli utenti che hanno inoltrato la richiesta e ottenuto l’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Infatti, l’ente competente può decidere o meno di autorizzare l’azienda o il professionista sanitario. Può capitare che la richiesta sia rifiutata. Ciò accade quando l’azienda è ritenuta non meritevole perché o emette poche fatture annuali oppure perché non è in regola con i contributi.
Se si omette l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture occorre dedicare particolare attenzione alle sanzioni tributarie previste dalla normativa.
Nel caso di mancata applicazione o applicazione con data successiva a quella della fattura sanitaria o elettronica, si potrebbero ricevere sanzioni da 2€ a 10€ per fattura.
Per omissione o irregolarità dell’imposta di bollo si applica la sanzione dell’art. 25 del D.P.R. 642/1972: dal 100% al 500% dell’imposta. Con un bollo da 2 euro, la sanzione va da 2 a 10 euro, oltre all’imposta dovuta.
Nel caso di versamento dell’imposta di bollo omesso o carente rispetto all’importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza da parte del Contribuente, l’Agenzia delle entrate trasmetterà al Contribuente stesso una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INI-PEC, nella quale indica l’importo dovuto per l’imposta di bollo, la sanzione prevista.
Il ravvedimento operoso avviene mediante il pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
Il D. Lgs. n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).
In tali casi è consigliato procedere al ravvedimento operoso per ottenere riduzioni sulla sanzione, e ricordare che il ravvedimento è consentito fino alla notifica degli atti di liquidazione e accertamento.
Prima di tutto è importante comprendere quale sia il presupposto impositivo per l’assoggettamento all’imposta di bollo.
La soglia si valuta sul totale documento, compresi eventuali rimborsi spese imponibili o non imponibili, se concorrono all’importo.
Se emetti una fattura con più prestazioni sanitarie esenti nella stessa data, ma in un unico documento, applichi un solo bollo da 2 euro.
La regola discende dalla Tariffa, parte I, art. 13, allegata al D.P.R. 642/1972. Le prestazioni sanitarie sono di norma esenti IVA per l’art. 10, n. 18, del D.P.R. 633/1972, quindi molte fatture mediche superata la soglia richiedono il bollo. Se l’operazione è imponibile IVA, invece, il bollo non si applica, a prescindere dall’importo.
Se l’operazione è non soggetta a IVA e supera la soglia di 77,47 euro, devi impostare il campo di bollo virtuale nel file XML. L’imposta viene poi versata periodicamente con modello F24, con i codici tributo istituiti.
Sì, puoi addebitare al paziente i 2 euro. Indicalo in una riga separata della fattura. L’addebito non è soggetto a IVA. Contabilmente è un ricavo.
Nel regime forfettario, dove i costi non sono deducibili analiticamente, incide sul reddito imponibile. Nei regimi ordinari l’addebito è un ricavo e il costo della marca è deducibile, con effetto tendenzialmente neutro.
Opzione uno: faccio tutto da solo. Calcolatrice alla mano, si devono fare bene conti riguardo al bollo virtuale fatture elettroniche e fatture sanitarie, gestendo un elevato numero di documenti che avranno marca da bollo su fattura, per poi cercare di non confondersi con gli importi delle fatture prese a riferimento che non prevedono il bollo.
Opzione due: calcolo automatico delle marche da bollo con ArzaMed. La fatturazione di ArzaMed permette innanzitutto di automatizzare l’inserimento del valore del bollo direttamente in fattura velocizzando la compilazione del documento, l’invio delle fatture al SDI o Al Sistema Tessera Sanitaria e tutti gli adempimenti successivi, ma anche di automatizzare il calcolo del valore della marca da bollo fattura.
tags: #fattura #dentista #senza #marca #da #bollo
