Fac simile parcella odontoiatra e gestione delle prestazioni tra colleghi

Nell’odontoiatria privata è diffusa la figura del “collaboratore”. Con tale termine si può identificare la situazione in cui un iscritto all’Ordine dei medici e degli odontoiatri si reca presso lo studio di un collega o l’ambulatorio autorizzato gestito da un’impresa commerciale, per eseguire prestazioni in favore di pazienti che sono clienti dello studio o dell’ambulatorio.

Perché ricorrere a collaboratori

La presenza di collaboratori, come sopra definiti, si associa di solito all’esigenza presente in alcune attività odontoiatriche di aumentare la capacità produttiva, cioè le ore professionali “spendibili” per l'offerta di cure rivolta alla clientela. Ad esempio, se si dispone di sale operative sufficienti, la presenza del collaboratore consente di trattare più pazienti nell’unità di tempo. Oppure, si può chiedere al collaboratore di operare in orari nei quali il titolare dello studio sia impegnato in altre attività. Può interessare disporre di collaboratori con particolari competenze. In tutti i casi si allargano le risposte alla domanda espressa dalla clientela, potendo dare più disponibilità in termini di orari per gli appuntamenti, riducendo il tempo di attesa per avere le cure, allargando la gamma delle soluzioni terapeutiche.

Va detto infine che tali espansioni di solito comportano anche un incremento della capacità economica dell’attività, la quale può, grazie ai collaboratori, “fatturare” di più. Con tali incrementi economici, è possibile sostenere l’investimento necessario per poter disporre del collaboratore, quali l’aggiunta di attrezzature, l’incremento di personale ausiliario o del suo orario di lavoro.

Contesti diversi: studio professionale vs ambulatorio di impresa

Le considerazioni appena esposte valgono tanto per lo studio professionale quanto per l’ambulatorio gestito da un’impresa. È però diversa la motivazione di fondo che muove le due situazioni: in ambito professionale, di solito, al collaboratore si pensa nelle fasi in cui la domanda di cure che perviene allo studio rischia di non poter più essere soddisfatta dal titolare o dai titolari che lo hanno fondato; per l’impresa invece, il ricorso a collaboratori è obbligato, sono gli indispensabili strumenti per poter produrre ricavi, in quanto senza di loro l’ambulatorio non può operare. Nell’attività professionale la presenza di collaboratori è dunque sempre un optional, mentre per l’impresa è condizione necessaria per esistere.

Tipologie contrattuali e rischio di riqualificazione

Dal punto di vista degli accordi che intercorrono fra committenti e prestatori, non si vedono differenze fra l’approccio che ha luogo in un contesto professionale e in uno di impresa. Il rapporto con i collaboratori può essere, nei due contesti, ugualmente declinato come lavoro autonomo o come lavoro dipendente: vi sono vari contratti-tipo (CCNL) applicabili fra le parti del rapporto di dipendenza. Per quanto riguarda il crearsi di un rapporto di lavoro autonomo, a sua volta questo può essere declinato come libero professionale, il collaboratore emette una fattura, o come collaborazione coordinata e continuativa “autonoma”. La scelta del tipo di rapporto dipende da decisioni che attengono i singoli casi.

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In particolare, il committente dovrebbe evitare di instaurare un rapporto formalmente autonomo, ma che in caso di dissapori possa, in caso di contenzioso, essere riqualificato come lavoro dipendente. Per valutare quest’ultimo eventuale rischio, almeno prima di instaurare il rapporto perché poi le cose possono sempre cambiare, si possono utilizzare dei parametri oggettivi e soggettivi. Fra i primi, rileva il grado di “dipendenza economica” del prestatore dal committente, osservabile in base al rapporto fra la percentuale del compenso proveniente dalle collaborazioni sul totale degli introiti annuali del prestatore e il numero di committenti.

Detta dipendenza, se ritenuta “forte” magari in fase giudiziale, assegna al collaboratore non dipendente la posizione di “parte debole” nel contratto, facendo scattare delle particolari tutele, fra cui rilevano quelle degli artt. 2 e 3 della Legge 22 maggio 2017 nr. 81 (c.d. “Jobs act autonomi”), le quali stabiliscono il generale divieto di imporre condizioni ingiustificatamente gravose o discriminatorie, la nullità ex lege di clausole contrattuali che attribuissero al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del rapporto, di recedere senza congruo preavviso qualora il rapporto configurasse una prestazione continuativa che dura nel tempo, nonché di termini di pagamento delle spettanze del collaboratore troppo lunghi.

Il concetto di “forte dipendenza”, declinato come percentuale degli introiti annuale provenienti da un solo committente superiore al 50% è ben noto anche all’Agenzia delle entrate, che lo ha considerato nella costruzione dei cluster degli studi di settore e ora dei “Mob” (modelli di business) degli Isa.

Forma scritta e preventivo

Un contratto scritto nel quale esporre compiutamente gli accordi intercorsi fra le parti non è necessario, nemmeno nel caso in cui il rapporto instaurato avesse i caratteri fattuali del lavoro subordinato. Come si è già osservato, il prestatore lavoratore autonomo ha però il diritto di richiedere al committente la stipula in forma scritta. Per “forma scritta” si può intendere anche la corrispondenza intercorsa fra le parti.

A sua volta, il prestatore, nella sua qualità di iscritto a un Ordine professionale, al momento dell’accettazione dell’incarico propostogli, e anche se non lo avesse ricevuto in forma scritta, dovrà per legge formulare un preventivo in forma scritta, anche di massima, per le prestazioni che gli si chiede di eseguire, adeguato all’importanza dell’opera, indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi prevedibili. Infine, si devono indicare gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. Così impone l’art. 9 del Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1. La mancanza di invio del preventivo scritto al committente non è causa di nullità degli accordi, ma in caso di contenzioso la legge prevede una sanzione indiretta di tipo giudiziale.

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Vincoli deontologici e clausole contrattuali

La caratteristica di fondo di questi rapporti, valida sia quando parte committente è un medico sia quando è impresa, è che sempre il prestatore è un professionista ordinista. Se nei rapporti fra colleghi professionisti la qualificazione giuridica del collaboratore non può che essere quella del “sostituto” di cui all’art. 2.232 del Codice civile, figura di pari qualificazione del professionista titolare, anche per la società commerciale non può certo essere messo in secondo piano il fatto che il suo “incaricato” è iscritto a un Ordine professionale, dunque soggetto alla disciplina di un Codice deontologico.

Non sarà dunque possibile modellare totalmente il rapporto, nelle sue clausole, nell’ambito dell’autonomia delle parti prevista dal Codice civile. Non si possono redigere clausole modellate sulla sola convenienza delle parti, tantopiù, come si è visto, se a favore del committente, ma come primo criterio di loro valutazione ci si dovrà domandare se quanto si sta pattuendo è conforme al Codice di deontologia medica. Clausole che in qualche modo pongano il contraente ordinista nella condizione di compiere delle violazioni deontologiche, vanno considerate perciò illecite.

Specifiche clausole riguardanti particolari obblighi di riservatezza o “patti di non concorrenza” poste in capo al prestatore, o che incidessero sulle modalità di svolgimento delle prestazioni, o sulla quantità e qualità dell’aggiornamento del collaboratore, vanno attentamente traguardate alla luce della deontologia, in quanto potrebbero essere ridondanti rispetto a quest’ultima, oppure imporre all’iscritto all’Ordine comportamenti non consentitigli e sanzionabili dal punto di vista disciplinare.

Remunerazione: modalità e criticità

La remunerazione “a percentuale” sul prezzo delle prestazioni che il committente pratica ai suoi clienti, pur diffusa, potrebbe collidere con l’art. (testo incompleto nel materiale). Il preventivo del prestatore, grazie alla locuzione “di massima” della disposizione citata, può essere formulato, oltre che come compenso prefissato per specifiche prestazioni, anche come compenso orario o a giornata con l’aggiunta di costi, quali quelli di eventuali trasferte o di rimborsi spese per utilizzo di materiali o proprio personale ausiliario.

Quali e quante siano le modalità di percezione del compenso professionale all’interno di una Srl Odontoiatrica è argomento di primaria importanza viste le implicazioni giuridiche, fiscali e contributive che comporta. Uno dei malintesi più diffusi nella categoria è, ad esempio, che il dentista per ricevere un compenso dalla propria Srl, debba diventarne un dipendente e quindi farsi assumere da essa. Si sa che i pregiudizi sono difficili da eradicare, specie quando sono sostenuti dal parere di consulenti … poco esperti.

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In questo articolo espongo analiticamente tutte le modalità con le quali un dentista, che svolga la propria attività professionale organizzata in forma di Srl Odontoiatrica, potrà ricevere del denaro. Premetto fin d’ora che, per semplicità espositiva, userò impropriamente l’espressione compenso professionale anche laddove sarebbe più giusto usare termini diversi: una semplificazione che i puristi potranno perdonare e che ha il solo scopo di capirsi bene tra colleghi.

Spersonalizzazione dell’attività e “personalità multipla” del dentista

Il primo sforzo da compiere per un dentista comune è quello di comprendere che una volta trasformato il proprio studio in Srl Odontoiatrica si verifica una separazione giuridica tra la propria persona fisica e l’attività di impresa che conduce. Il professionista di fatto è sempre lo stesso e si incarna nella stessa persona fisica, ma l’attività di impresa assume una vita propria ed una personalità giuridica indipendente. I vantaggi di questa dicotomia sono alla base della scelta che i dentisti stanno facendo in numero sempre maggiore.

Proviamo a fare un esempio che potrà aiutarci a capire il concetto da una prospettiva più comune: come si pone un cittadino nei confronti dello Stato? La risposta dipende da chi è il cittadino in questione. Se il cittadino in questione è anche il Presidente del Consiglio, quando si tratta di andare a votare egli eserciterà i propri diritti ed i propri doveri di comune cittadino, così quando andrà a ritirare la pensione oppure quando avrà bisogno di cure mediche. Ma quando avrà responsabilità di governo allora assumerà decisioni coerenti (si spera) con gli interessi della popolazione che rappresenta. Egli diverrà dunque da una parte beneficiario dei servizi che può offrire l’appartenenza ad una comunità, dall’altra il decisore del livello e dell’estensione di tali servizi.

Il concetto clinico di dissociazione o di personalità multipla esprime bene la spersonalizzazione di un’unica persona fisica che si disarticola su due o più soggetti virtuali contemporaneamente. Affrontiamo dunque nel dettaglio tutti questi livelli di frammentazione della personalità del dentista.

schema organigramma dentista: socio, amministratore, direttore sanitario, collaboratore

Livelli di compenso all’interno di una Srl Odontoiatrica

Il compenso al dentista come Socio della Srl Odontoiatrica: il socio non riceve uno stipendio per la sua qualifica di socio e neppure un compenso vero e proprio. Essere soci non è un lavoro è semplicemente un titolo. Dal suo punto di vista di Socio, egli è interessato solo ad una cosa: che la società produca degli utili affinché questi possano essere distribuiti ai soci che l'hanno costituita (ma non è obbligatorio che lo siano!). Nel caso in cui gli utili effettivamente ci siano, chi decide se questi verranno distribuiti in forma di dividendi oppure no? Semplice: a decidere è il Socio stesso che li deve ricevere (oppure l'assemblea dei soci nel caso in cui il dentista non sia socio unico).

Sul denaro che egli riceverà dalla società come dividendi, dal 2018, la stessa società dovrà pagare una imposta sostitutiva del 26% (salvo eccezioni come quella del regime per trasparenza). Conseguentemente gli importi percepiti non genereranno imponibile personale e non saranno ulteriormente tassati nell’IRPEF. È bene ricordare che gli utili di una Srl Odontoiatrica, indipendentemente dal fatto che siano distribuiti in forma di dividendi oppure no, sono assoggettati a contribuzione Enpam obbligatoria con lo stesso regime dei redditi professionali. Quindi sul piano contributivo lo spostamento verso una Srl Odontoiatrica non comporta alcuna differenza per il dentista comune.

Il compenso al dentista come Amministratore della Srl Odontoiatrica: nascono così il Dentista Socio Amministratore di Srl Odontoiatrica. Anche come amministratore egli potrà ricevere un compenso. Specifichiamo potrà e non dovrà perchè, anche in questo caso, come nel precedente, non è obbligatorio che l’amministratore riceva un compenso. Chi stabilisce se il dentista amministratore riceverà un compenso oppure no? La risposta è scontata: nelle forme e nei tempi previsti dalla legge è il dentista Socio (o l’assemblea dei soci) che fissa il compenso del dentista Amministratore (o più amministratori).

È bene sottolineare che la normativa corrente (neppure il fisco!) non impone l’obbligatorietà di un compenso per l’Amministratore di Srl, ancorché quest’ultimo, a differenza del Socio non sia un semplice speculatore, bensì un vero e proprio lavoratore. Infatti l’Amministratore NON è ipso facto un dipendente della Srl: potrebbe anche esserlo incidentalmente e per altri motivi, ma non è obbligatorio che lo sia in quanto Amministratore. Se e quando riceve un compenso come Amministratore, il dentista porterà questo importo a reddito personale come imponibile Irpef, al netto delle ritenute che la Srl opererà sul suo cedolino. Al contempo questo compenso rappresenta un costo interamente deducibile ai fini Ires per la Srl Odontoiatrica.

Il compenso al dentista come Direttore Sanitario di Srl Odontoiatrica: la figura del Direttore Sanitario diventa obbligatoria quando si esercita l’attività professionale in forma di Srl Odontoiatrica. Il Direttore Sanitario opera all’interno della Srl Odontoiatrica in forza di alcuni documenti che è bene siano presenti: un contratto di collaborazione libero professionale, un atto formale di conferimento dell’incarico, un atto formale di accettazione dell’incarico, una comunicazione formale di accettazione dell’incarico all’Asl di competenza (da parte della Srl) ed all’Ordine Professionale di appartenenza (da parte del professionista).

Chi può ricoprire questo ruolo in una Srl Odontoiatrica? Chiunque sia iscritto all’Albo degli Odontoiatri quindi anche lo stesso dentista che ha costituito la società e, magari, ne riveste anche la carica di Amministratore. Chi nomina il Direttore Sanitario? Lo stesso Amministratore, che ha anche il potere di revocarlo. La legge tace sull’obbligatorietà di un compenso per il Direttore Sanitario, quindi l’unico documento che conta è il contratto. In esso si stabilisce se, quanto e quando il Direttore Sanitario riceve un compenso per il lavoro che svolge. E’ prassi consolidata che il Direttore Sanitario che sia anche socio e/o Amministratore della Srl Odontoiatrica possa svolgere tale compito gratuitamente.

Proprio per la natura “disinteressata al business” del Direttore Sanitario sarebbe opportuno (deontologicamente parlando) che questi non accettasse compensi commisurati ai volumi o compensi a percentuale, bensì un compenso fisso forfettario. Queste considerazioni sono interessanti se si considera che l’eventuale compenso da Direttore Sanitario fa cumulo con gli altri redditi per determinare l’imponibile Irpef della persona fisica che lo riceve, ma si aggrava dell’IVA in quanto prestazione professionale non rivolta ai pazienti ma alla società. Per ricevere dunque un compenso da Direttore Sanitario dalla propria Srl, il dentista proprietario della società (e magari anche amministratore della stessa) emetterà una fattura del’importo stabilito al netto della ritenuta d’acconto + Iva del 22%.

Fatturazione, esenzioni IVA e obblighi verso il paziente

Sei un dentista, lavori in uno studio e devi emettere una fattura per la tua prestazione. La tua fattura come per tutte le prestazioni sanitarie non deve includere l'IVA. La tua fattura deve includere i seguenti elementi: il numero di fattura che la identifichi in modo univoco; la data in cui il documento viene creato; i dettagli del tuo studio e del tuo paziente; la descrizione del trattamento con prezzi unitari, aliquota IVA e importi; il riferimento legislativo per l'esenzione IVA art. 10 n.18 della legge 633/1972.

Abbiamo già detto che la fattura del dentista è esente IVA. Ma cosa deve esserci per essere completa? Sulla fattura di importo superiore a 77,47 euro dovrà essere applicata una marca da bollo di 2,00 euro. Per ottenere la detrazione, l’importo totale delle spese sanitarie sostenute deve superare la franchigia di 129,11 euro, in caso contrario il contribuente non ha diritto al rimborso. Per conoscere l’importo che è possibile detrarre è necessario sottrarre la franchigia dal totale delle spese e calcolare il 19% sul risultato.

“Con fattura dal dentista sono 100 euro, senza 80. Allora la vuole la ricevuta?”. Purtroppo la mancata fatturazione è un fenomeno abbastanza diffuso. Questa pratica ormai è talmente entrata nell’uso comune che in alcuni casi sono gli stessi pazienti a richiedere la possibilità di pagare la parcella in contanti e senza ricevuta. Il professionista che fa un ragionamento del genere è in cattiva fede in quanto le prestazioni odontoiatriche sono esenti Iva ai sensi dell’art.10, n.18 del DPR 26/10/72 n. (testo incompleto nel materiale). Non bisogna sentirsi mai in difetto nel chiedere la fattura. La fattura è un diritto del paziente. Va richiesta SEMPRE perché va emessa sempre.

esempio fac simile fattura dentista: campi obbligatori ed esenzione IVA

Partite IVA, controllo della monocommittenza e responsabilità fiscale

Il 31 dicembre scorso è scaduto il primo biennio per il controllo della monocommittenza come stabilito dalla legge Fornero per il contrasto delle false partite iva. A partire da quest'anno gli organismi autorizzati alla verifica avranno, quindi, a disposizione tutti gli elementi per verificare la regolarità delle partite iva in base ai parametri fissati dalla Legge.

"La legge Fornero, e più precisamente L.92/2012 Art. 1 Comma 26 e 27, regolamenta o cerca di farlo i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa mascherati con un soggetto dotato di partita Iva", dice ad Odontoiatria33 Franco Merli, dottore commercialista, consulente fiscale ANDI Genova.

"Per questi soggetti - continua il dott. Merli - lo scudo della partita Iva non è valido se il reddito conseguito a fronte della collaborazione, anche se fatturato a persone differenti ma tutte riconducibili allo stesso soggetto pagatore, rappresenta più dell'80% del fatturato annuo e se il collaboratore ha una sua postazione di lavoro all'interno di una delle sedi del committente e che la collaborazione abbia una durata superiore ad 8 mesi per due anni consecutivi. Ovviamente quanto sopra è una presunzione semplice che ammette la prova contraria."

Tutto questo, spiega il commercialista, serve per far si che questi soggetti mascherandosi dietro ad una partita Iva evitino di pagare i contributi nella maniera corretta. Una norma che potrebbe interessare gli studi odontoiatrici che si avvalgono della collaborazione di odontoiatri o igienisti dentali con la propria partita Iva professionisti che spesso hanno quello studio odontoiatrico come unico committente.

"Nel nostro caso - spiega il dott. Merli - se lo studio odontoiatrico si avvale di un collaboratore odontoiatra iscritto all'Albo, questa presunzione non è applicabile in quanto nello stesso Art. 1 Comma 27 è espressamente indicato che lo svolgimento di una attività professionale per la quale è richiesta obbligatoriamente l'iscrizione in Albi, come per l'odontoiatra, è titolo di esclusione".

E nel caso dell'igienista dentale che non può essere iscritta ad un Albo perché non esiste? "A mio avviso il discorso vale anche per l'igienista dentale in quanto la stessa norma prevedenon solo l'iscrizione ad un Albo, Albo che nel caso non esiste, ma anche quando la prestazione sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi ovvero da capacità tecnico pratiche attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto dell'attività. Il tutto avvalorato dal fatto che gli igienisti dentali sono anche iscritti ad elenchi professionali".

Per le altre figure che fanno parte del Team odontoiatrico invece la norma si applica? "Anche per l'odontotecnico che presta la sua opera solo in uno studio con una propria partita Iva, caso molto raro, non si applica la Legge Fornero in quanto il soggetto è iscritto un albo tenuto dalla CCIAA. Diversa la situazione per le assistenti alla poltrona che prestano, con partita Iva, la loro opera presso un solo studio odontoiatrico in quanto non hanno nessun albo o registro dove potersi iscrivere. In questo caso la norma si applicherebbe".

"Il consiglio che mi sento di dare - conclude il dott. Merli - è quello di controllare che il soggetto che opera nel proprio studio con partita Iva abbia anche l'iscrizione alla gestione separata dell'INPS se igienista dentale o nel caso dell'odontotecnico se iscritto all'Albo artigiani."

Buone pratiche gestionali e contabili

Quando si pensa ai costi fiscali, il primo riferimento è ovviamente alle tasse. Non è l'unico. Bisogna aggiungervi quelli delle risorse dedicate alla gestione contabile dello studio e... La gestione delle prestazioni gratuite nello studio odontoiatrico è da sempre, dal punto di vista fiscale, "materia" da gestire con prudenza.

Come accade spesso il lavoro in nero non è mai a beneficio del paziente. Se e quando un professionista decide di effettuare prestazioni sanitarie in nero lo fa per pagare meno tasse. La fattura è un diritto del paziente. Va richiesta SEMPRE perché va emessa sempre.

esempio pratica compilazione fattura e modalità di emissione per dentisti

Tabella riepilogativa: principali modalità di compenso in Srl Odontoiatrica

Ruolo Modalità di compenso Effetto fiscale/pratico
Socio Dividendi (se distribuiti) Imposta sostitutiva 26% sulla distribuzione; utili assoggettati a contribuzione Enpam
Amministratore Compenso deliberato dall'assemblea (opzionale) Imponibile Irpef; costo deducibile per la Srl; contribuzione Enpam
Direttore Sanitario Fattura professionale (ritenuta + IVA 22%) Costo deducibile per la Srl; cumulo nel reddito personale; aggravio IVA

Consigli pratici per i colleghi

  • Predisporre, quando possibile, un accordo scritto o almeno corrispondenza che fissi i termini del rapporto.
  • Verificare il grado di dipendenza economica del collaboratore per evitare rischi di riqualificazione del rapporto.
  • Redigere preventivi scritti per ogni incarico professionale, indicare polizza assicurativa ed eventuali voci di costo.
  • Evitate compensi a percentuale per il Direttore Sanitario: deontologicamente preferibile un compenso fisso forfettario.
  • Rilasciare sempre fattura al paziente; la fattura è un diritto del paziente e la prestazione sanitaria è esente IVA secondo art. 10 n.18 della legge 633/1972.
  • Controllare iscrizioni a gestioni previdenziali e ad albi/elenchi professionali per i collaboratori con partita IVA.

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