
Quando si parla di fondo pensione è necessario ricordare che il sistema previdenziale italiano si compone di due grandi pilastri, che garantiscono e tutelano i cittadini e i lavoratori: previdenza obbligatoria; previdenza complementare. Il fondo pensione rientra in questa seconda categoria, configurandosi come previdenza integrativa.
I fondi pensione sono prodotti finanziari che permettono di costruire nel lungo periodo una rendita vitalizia capace di integrare le sempre più magre pensioni pubbliche. In pratica, il contribuente versa una somma di denaro nei fondi e i suoi soldi vengono subito investiti per un lungo arco di tempo sui mercati finanziari. Non appena raggiunge l'età pensionabile, il lavoratore può trasformare il capitale accumulato (più i rendimenti maturati) in una pensione di scorta, cioè in una rendita vitalizia che lo accompagnerà per tutta l'esistenza.
Gli esperti consigliano di cominciare fin da giovani a pensare al proprio futuro pensionistico, meglio ancora se da studenti. Ed anche per agevolare questo, da qualche anno ENPAM consente ai futuri... (nota: ENPAM facilita l'adesione dei futuri professionisti alla previdenza complementare).
Il fondo pensione è un istituto di previdenza complementare. Scopriamolo insieme, analizzando le varie tipologie di fondi pensione esistenti nel nostro Paese.
L'adesione al fondo pensione aperto Arti & Mestieri può avvenire su base individuale, su base collettiva o su base convenzionata.
Leggi anche: struttura formativa e profili di ricerca in Odontoiatria
A chi è rivolta: lavoratori autonomi e liberi professionisti, lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori dipendenti del settore pubblico, chi non è titolare di reddito di lavoro o di impresa, familiari a carico anche se minorenni, pensionati.
Ogni contribuente può decidere liberamente: quanto versare al fondo pensione: non esiste un importo minimo, né ci sono commissioni di ingresso; di sospendere i versamenti e successivamente riprenderli: non ci sono penali o costi da sostenere; le contribuzioni; di utilizzare formule periodiche di addebito o effettuare versamenti una tantum; di versare anche solo il TFR maturando (lavoratori dipendenti) o, pur mantenendo il TFR in azienda, di effettuare contribuzioni personali che potranno essere dedotte dal reddito, con un risparmio sulle tasse.
Rivolta ai lavoratori dipendenti che aderiscono sulla base di un accordo collettivo, siglato dal datore di lavoro con le OO.SS. o direttamente con i lavoratori dipendenti interessati. Gli studi possono ottenere il rimborso dell’80% della spesa sostenuta per la partecipazione dei propri dipendenti ai corsi.
FondoSanità, "Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per gli esercenti le professioni sanitarie", è un Fondo negoziale di categoria, costituito in forma di Associazione riconosciuta, iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 77. Con Delibera COVIP del 26 luglio 2007, il "Fondo" nasce dalla trasformazione del "Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i dentisti".
FondoSanità ha lo scopo di fornire agli aderenti, senza alcun fine di lucro, prestazioni complementari dei trattamenti di pensione obbligatoria. A tal fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.
Leggi anche: Requisiti e massimali per faccette estetiche con Fondo Est
Possono aderire a FondoSanità i medici e gli odontoiatri iscritti all'ENPAM, gli infermieri iscritti all'ENPAPI, i farmacisti iscritti all'ENPAF, gli infermieri professionali, gli assistenti sanitari e le vigilatrici di infanzia iscritti alla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI, i veterinari iscritti S.I.Ve.M.P. che esercitano legalmente la professione nel territorio della Repubblica Italiana, nonché gli iscritti all'ENPAM ai sensi dell'art. 1, c. 253, della Legge 28/12/2015 n. 208.
Destinatari del Fondo possono, altresì, essere le categorie di professionisti operanti nell'area sanitaria, con riferimento agli iscritti agli enti privati di previdenza di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n° 509 e al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996 n° 103, previa delibera da parte dei medesimi, nonché gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie iscritti a ordini, albi e/o collegi riconosciute dal Ministero della Salute, sulla base di accordi promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale.
A decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi dell'Accordo stipulato in data 18 novembre 2021 tra FONDOSANITÀ e CSE - Confederazione Indipendente Sindacati Europei e CSE Sanità - Federazione Professioni Sanitarie, Sociali, Tecniche e Amministrative sono inoltre destinatari del Fondo gli iscritti alle sopracitate Organizzazioni sindacali che esercitano professioni sanitarie e sociosanitarie, riconosciute dal Ministero della Salute e sono iscritti a ordini, albi e/o collegi.
Chi è l'Assistente di Studio Odontoiatrico - ASO? L’ASO è un “Operatore di interesse sanitario” che svolge attività finalizzate: all’assistenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica; alla predisposizione dell’ambiente e dello strumentario; all’accoglimento dei pazienti; alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori.
Opera come lavoratore dipendente negli studi odontoiatrici e nelle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche, attendendosi alle disposizioni dei professionisti sanitari e alle procedure organizzativo-operative. All’ASO è fatto assoluto divieto intervenire direttamente sul paziente anche in presenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore.
Leggi anche: proprietà e mercato della fluorite
Per diventare ASO bisogna frequentare un corso di formazione che deve essere autorizzato da una Regione o da una Provincia autonoma. ATTENZIONE! Rispetto a quanto indicato dal DPCM 9 febbraio 2018 istitutivo della figura di Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO), ogni Regione e Provincia autonoma ha potuto disciplinare autonomamente alcuni aspetti, che pertanto possono presentarsi differenti da Regione a Regione.
Possono aderire al Fondo anche i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti (consulta il Regolamento adesione fiscalmente a carico), nonché i dipendenti delle Fonti Istitutive di cui all'art. Operatori di interesse sanitario: Operatore Socio Sanitario, Assistente Infermiere, Assistente di studio odontoiatrico (ASO).
Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche di cui all’art. 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199. La Legge n. 199/2025 introduce tre nuove modalità di erogazione della pensione integrativa, che si affiancano a quelle già esistenti, richiedibili da chi ha maturato i requisiti per l’accesso alla prestazione pensionistica.
In alternativa alla classica rendita vitalizia, che accompagna l’iscritto per tutta la durata della sua vita e la cui gestione è affidata dal Fondo a compagnie assicurative selezionate mediante Convenzione, si potrà scegliere tra:
La COVIP ha emanato lo scorso 25 giugno delle specifiche istruzioni sul tema delle nuove prestazioni. I fondi pensione dispongono di un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2026, per completare gli adeguamenti tecnici e regolamentari necessari.
La rendita a durata definita è erogata per un numero di anni fisso, determinato dalla speranza di vita residua dell’aderente al momento della richiesta, calcolata in base alle tavole demografiche ISTAT. L’importo delle rate varia in funzione dei rendimenti maturati nel tempo. Nelle tre nuove forme, il montante residuo rimane investito nel Fondo durante il periodo di erogazione, nel comparto indicato dall’aderente al momento della richiesta.
I prelievi liberamente determinabili consentono di attingere al proprio montante in modo flessibile, scegliendo in autonomia tempi e importi entro i limiti definiti dalla normativa. L’importo del prelievo non può essere superiore alla differenza tra l’importo delle rate di rendita maturate e il totale dei prelievi già effettuati. Nelle tre nuove forme, il montante residuo rimane investito nel Fondo durante il periodo di erogazione, nel comparto indicato dall’aderente al momento della richiesta.
L’erogazione frazionata prevede la liquidazione del montante in rate periodiche per un periodo stabilito dall’aderente, con una durata minima di cinque anni. L’importo delle rate non è fisso e varia in funzione dei rendimenti maturati. Nelle tre nuove forme, il montante residuo rimane investito nel Fondo durante il periodo di erogazione, nel comparto indicato dall’aderente al momento della richiesta.
Per l’ASO, tipicamente lavoratore dipendente negli studi odontoiatrici, aderire a un fondo pensione negoziale o aperto può rappresentare un modo concreto per costruirsi una pensione di scorta. Il nuovo quadro normativo offre maggiore flessibilità nella fase di erogazione della prestazione, consentendo scelte personalizzate tra rendita vitalizia, rendita a durata definita, prelievi flessibili o erogazione frazionata.
La possibilità di mantenere il montante residuo investito nel Fondo durante l’erogazione può essere interessante per chi vuole continuare a beneficiare di potenziali rendimenti, pur percependo un reddito periodico. Inoltre, la deducibilità delle contribuzioni personali dal reddito è un ulteriore incentivo fiscale a contribuire regolarmente.
| Opzione | Durata | Importo | Montante residuo |
|---|---|---|---|
| Rendita vitalizia | Per tutta la vita | Importo stabilizzato (calcolo attuariale) | Gestito da compagnie assicurative |
| Rendita a durata definita | Numero di anni fisso (ISTAT) | Varia in funzione dei rendimenti | Rimane investito nel Fondo |
| Prelievi liberamente determinabili | Flessibile | Autonomamente scelto entro limiti normativi | Rimane investito nel Fondo |
| Erogazione frazionata | Minimo 5 anni | Varia in funzione dei rendimenti | Rimane investito nel Fondo |
Ha soltanto pochi mesi di vita, ma vuole crescere in fretta. Ed è nato sotto i migliori auspici, perché si rivolge a un nutrito esercito di lavoratori autonomi che intendono costruirsi una pensione di scorta in vista della vecchiaia. Si chiama Fondo Sanità, ed è il nuovo prodotto della previdenza complementare (che raccoglie l'eredità del vecchio Fondodentisti) destinato agli odontoiatri e a tutti i medici che operano in regime di libera professione.
Il nuovo prodotto previdenziale destinato ai camici bianchi raccoglie l'eredità di un altro fondo pensione già esistente sul mercato e che gli odontoiatri di tutta Italia conoscono (o dovrebbero conoscere) molto bene. Si tratta del Fondodentisti, che è operativo sin dal 2000 e ha raccolto fino a quest'anno circa 3mila iscritti. Non sono moltissimi benché, come si è visto, l'adesione alla previdenza complementare sia in realtà un passaggio obbligato per molti lavoratori.
Una crescita così al rallentatore è dovuta fondamentalmente a due ragioni diverse: in primis, il potenziale bacino di utenza del fondo, rappresentato soltanto dalla ristretta platea degli odontoiatri italiani, era per sua natura abbastanza limitato. Inoltre, come gran parte dei nostri connazionali, "anche i dentisti italiani spesso non hanno compreso a sufficienza l'importanza della previdenza complementare", dice Luigi Daleffe, attuale presidente del Fondo Sanità. È sorta dunque la necessità di veder crescere la platea degli aderenti al fondo pensione, allargandola alla categoria di lavoratori che sono più vicini al mondo degli odontoiatri.
Sorge però spontaneo un interrogativo: cosa cambia con la nascita del Fondo Sanità per chi aveva già aderito al Fondodentisti? "Assolutamente nulla", precisa Daleffe, "il vecchio fondo mantiene la propria struttura." In pratica, sono soltanto aumentate le potenzialità di crescita del patrimonio gestito. Il che, naturalmente, consente a chi amministra le risorse versate dai camici bianchi di mettere in atto delle strategie d'investimento di più ampio respiro.
Le pensioni pubbliche sono destinate in futuro a diventare sempre più avare a causa della riforma previdenziale approvata dal governo Dini nel 1995, che ha introdotto progressivamente un nuovo metodo di calcolo delle pensioni, il metodo contributivo, molto meno vantaggioso di quello precedentemente in vigore, cioè il sistema retributivo. Risultato: dal 2035 in poi (o anche prima), dopo aver versato i contributi per 30 o 40 anni, gran parte dei lavoratori italiani riceveranno dall'Inps (e dagli altri enti previdenziali pubblici) un assegno mensile assai magro, cioè non superiore al 50 per cento dell'ultima retribuzione. Nel caso dei lavoratori autonomi, poi, il trattamento sarà ancor meno favorevole giacché, secondo le stime più accreditate, la pensione pubblica non riuscirà a coprire oltre il 30 per cento degli ultimi redditi dichiarati.
I fondi pensione rappresentano dunque uno strumento utile e spesso necessario per integrare il futuro reddito pensionistico, specialmente per chi opera nel settore odontoiatrico e sanitario, compresi gli ASO.
tags: #fondo #pensione #assistente #di #studio #odontoiatrico
