
Il rapporto tra Igienista dentale e Odontoiatra, in uno studio moderno e organizzato, assomiglia molti di più alla simbiosi tra due organismi interdipendenti di quanto non raccontino i fatti di cronaca, molto spesso alimentati da campanilismo ideologico e rivendicazioni di categoria su entrambi i fronti. In questo articolo ci proponiamo di tratteggiare il profilo dell’Igienista dentale in termini di autonomia professionale e indipendenza operativa, cercando di identificare, nelle pieghe della norma e delle sentenze, il labile confine delle competenze tra due tipologie diverse di professionisti (entrambi iscritti ad un Albo) che insistono sullo stesso paziente.
Una panoramica completa dei riferimenti normativi che riguardano, direttamente o indirettamente, l’Igienista Dentale è disponibile sui siti delle associazioni di categoria, come ad esempio quello di AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani). Dal complesso di queste norme si possono compendiare alcune informazioni utili per i nostri scopi, tra le quali sottolineiamo:
Sulle considerazioni appena esposte il quadro normativo è coerente e perfino i rappresentanti di categoria fanno convergere un consenso pressoché unanime.
Sono sostanzialmente due:
La risposta è oggettivamente difficile perché non sembra siano state prese in esame dal legislatore in modo esplicito. Come spesso accade, i giudici hanno interpretato la volontà del legislatore con argomentazioni e decisioni non sempre coerenti, le cui conseguenze sono critiche per il mercato attuale.
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La questione dello studio esclusivo in igiene dentale è stata affrontata dal Tar Emilia Romagna nella sentenza n. 01061/2014. Il Tar richiama l’art. 1, comma 3 del DM 137/1999, nel quale si dispone che:
“L’igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria.”
I Giudici, chiamati a decidere circa la possibilità di un Igienista Dentale di aprire un proprio studio professionale, rifacendosi alla norma, concludono negativamente. Rifacendosi innanzitutto alla locuzione “struttura (pubblica o privata)” la definizione identifica un “organismo aziendale…”, in cui prevale l’aspetto organizzativo su quello professionale individuale. La struttura sanitaria si distingue dallo studio professionale, che è connotato dal prevalente apporto personale rispetto alla componente strumentale e organizzativa. La pronuncia dei Giudici riconduce l’attività dell’igienista dentale alla sola dimensione d’impresa dell’odontoiatria, escludendola di fatto dalla dimensione professionale tipica dello studio odontoiatrico tradizionale: l’Igienista Dentale non può richiedere l’autorizzazione all’esercizio di uno studio di igiene Dentale, ma è vincolato ad operare nel contesto di una struttura sanitaria.
A questo punto si aprono due ulteriori interrogativi:
Il parallelo tra igienista dentale ed altre professioni sanitarie non mediche conferma la conclusione del giudice. Il Fisioterapista, ad esempio, secondo il giudice è legittimato ad avere un proprio studio professionale; ma l’interpretazione della norma resta controversa. I giudici ritengono che la situazione sia differente per l’igienista dentale, con rischi clinici differenti e una diversa consistenza normativa.
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La presenza fisica dell’odontoiatra all’interno delle strutture sanitarie è un punto centrale. Il TAR Emilia Romagna e il Consiglio di Stato hanno negato, in diverse pronunce, la possibilità per l’igienista di aprire autonomamente uno studio di igiene dentale, basando la loro interpretazione sull’esigenza di una stretta relazione tra indicazioni, presenza e responsabilità. Tuttavia, il tema non è risolto in modo univoco: il Consiglio di Stato ha tentato di ampliare la nozione di Struttura Sanitaria, includendo anche studi professionali, sebbene senza riconoscere il diritto all’apertura di uno studio indipendente per l’igienista.
Un altro nodo riguarda la responsabilità penale e il reato di esercizio abusivo della professione. L’art. 348 c.p. punisce chiunque eserciti abusivamente una professione che richiede una speciale abilitazione dello Stato. La Cassazione ha chiarito che l’uso improprio di una qualifica o la supervisione non autorizzata può configurare l’abuso, con pene che vanno dalla reclusione a multe significative e interdizioni dall’esercizio professionale. Vi sono giurisprudenze contrastanti tra sezione civile, penale e amministrativa, soprattutto sui limiti tra pratica legittima e abusiva quando l’igienista opera in contesti misti o in strutture non definite come strutture sanitarie classiche.
Sentenze importanti includono:
Queste posizioni dimostrano l’esistenza di una linea interpretativa stabile, ma con margini inquieti che possono cambiare con sviluppi legislativi o nuove pronunce giurisprudenziali.
“L’esercizio abusivo” è un delitto preveduto dall’art. 348 c.p., punito con reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 50.000 €, oltre alla confisca degli strumenti utilizzati. Se l’abusivo è iscritto ad un albo professionale, si determina l’interdizione dall’esercizio per 1-3 anni. Chi determina o agevola l’esercizio abusivo può incorrere in una pena da 1 a 5 anni e multe ancora maggiori. La norma è applicabile anche all’esercizio associato, e la giurisprudenza indica che chiunque, pur essendo qualificato, permetta a persone non abilitate di svolgere attività tipiche della professione risponde a titolo di concorso nel reato.
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La difesa può sostenere che l’igienista può operare in assenza fisica di odontoiatra in contesti di sinergia professionale, ma la corte ha evidenziato l’esigenza di una tempestiva disponibilità dell’odontoiatra nel caso si presenti rischio per la salute del paziente. I casi concreti hanno spesso evidenziato situazioni di contesto operativo misto, con responsabilità rilevanti per lo studio odontoiatrico.
Il cittadino è consigliato di verificare l’iscrizione del professionista all’Albo competente (FNOMCeO) e la conformità dell’ambiente di cura. Inoltre, assistenza legale e consultazione delle norme deontologiche sono essenziali. In casi concreti di abuso, le autorità competenti possono aprire procedimenti disciplinari o penali, anche in presenza di segnalazioni da parte di pazienti o istituzioni sanitarie.
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