Formazione continua per odontotecnici: crediti ECM e normativa a Reggio Calabria

I professionisti sanitari hanno l’obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità (artt.

I crediti ECM sono indicatori della quantità e della qualità della formazione/apprendimento effettuata dai professionisti sanitari in occasione di attività E.C.M. L’iscrizione all’Ordine professionale e l’esercizio dell’attività sanitaria comportano l’obbligo di acquisire i crediti formativi E.C.M.

Chi organizza gli eventi ECM e come vengono riconosciuti i crediti

Possono organizzare eventi che rilasciano ECM solo gli enti accreditati definiti “Provider”, cioè agenzie formative riconosciute e certificate come idonee da un punto di vista scientifico e organizzativo. Gli organizzatori delle iniziative accreditate ECM hanno il compito di riconoscere i crediti ECM ai partecipanti, a seguito dell’accertamento dell’apprendimento e della frequenza alla durata dell’attività formativa. Sono inoltre riconosciuti crediti ECM ai responsabili scientifici, ai docenti/tutor e ai moderatori del programma formativo.

Infografica: percorso di riconoscimento crediti ECM

Il quadro normativo nazionale

L’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007 ha stabilito l’organizzazione e le regole per la Governance del sistema E.C.M. Dal 1 gennaio 2008 la gestione del programma di E.C.M., fino ad allora competenza del Ministero della Salute, è trasferita ad AgeNaS (Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali) all’interno della quale è istituita la Commissione Nazionale per la Formazione Continua. La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione dell’ 8 novembre 2023, ha approvato la delibera n. La Commissione Nazionale E.C.M.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel corso della riunione del 24 aprile 2024 (Delibera n. 2/2023 in materia di spostamento crediti, in quanto l’acquisizione dei crediti formativi relativi al recupero del triennio 2020-2022 rimane consentita fino al 31 dicembre 2023, ma non più necessariamente in relazione allo svolgimento di corsi residenziali o FAD con “data di fine evento” al 31 dicembre 2023. Il professionista potrà utilizzare per il recupero anche i crediti conseguiti tramite corsi la cui data di fine sia successiva al 31 dicembre 2023, fermo restando che l’evento deve essere stato concluso e superato dal discente entro la data medesima.

Leggi anche: L'eccellenza del Pacinotti

Bonus e riduzioni previste

Come noto il Decreto legge 22/2020 aveva previsto un “bonus” di 50 crediti per “medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti” per l’impegno nella pandemia. Il successivo Decreto legge 34/2020 aveva infatti stabilito che 1/3 dei crediti dovuti per il triennio 2020/22, si intendevano già maturati. In data 8 giugno 2022 la CNFC nella riunione ha dato mandato al Co.Ge.A.P.S di procedere al riconoscimento del bonus ECM di cui all’art. 5 bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In questi giorni la Commissione Nazionale per la formazione continua (CNFC) ha confermato, con pubblicazione della delibera, che entro il mese di luglio tale riduzione di un terzo dell’obbligo formativo verrà applicata a tutti.

Obblighi e punteggi: il triennio formativo

Dal 01/01/2023 al 31/12/2025 devono essere conseguiti 150 crediti al netto di eventuali esenzioni o esoneri. Si ricorda che la prima iscrizione all’Albo nel corso dell’anno obbliga il professionista della Sanità ad acquisire i crediti E.C.M. Da tale data, il professionista sanitario deve maturare i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo.

Regole sul calcolo e limiti ai tipi di attività

I professionisti possono conseguire al massimo 1/3 dell’intero ammontare di crediti del triennio attraverso la partecipazione ad eventi formativi su invito diretto di Sponsor; ogni professionista sponsorizzato deve trasmettere al Provider che gestisce il corso una copia dell’invito o una dichiarazione sottoscritta attestante l’invito. I crediti così acquisiti, calcolati unitamente ai crediti ottenuti per docenza/pubblicazioni scientifiche/ricerche, non possono eccedere il 50% del monte crediti triennale al netto degli esoneri.

convegni congressi, simposi conferenze, attività di ricerca(FSC), gruppi di miglioramento (FSC) docenza e tutoring anche individuale non possono superare il 60% dei crediti totali. Il docente può acquisire crediti formativi in proporzione al tempo dedicato alla lezione/relazione svolte in eventi accreditati. 2 crediti formativi per ogni ora effettiva di docenza in ECM non frazionabili. Ai tutor che svolgono formazione pre e post laurea sono riconosciuti crediti formativi ECM nella misura di 4 crediti per mese di tutoraggio (l'unità mese è considerata periodo non inferiore a 16 giorni e non superiore a 31 di tutoraggio anche non continuativi).

Formazione individuale, formazione all'estero e riconoscimento crediti

Le attività di “formazione individuale” comprendono tutte le attività formative non erogate da provider. Ai professionisti sanitari che frequentano corsi di formazione individuale all’estero sono riconosciuti crediti ECM nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento accreditato all’estero. I crediti acquisibili tramite formazione individuale all’estero non possono superare il 50% dell’obbligo formativo triennale. Nel caso in cui l’evento accreditato all’estero supera i 50 crediti formativi sono riconosciuti al massimo 25 crediti ECM.

Leggi anche: Prezzi e fattori box rifinitura usati

Il professionista sanitario, ultimata la frequenza, dovrà inoltrare la documentazione relativa all’evento (programma, contenuti, etc.) e quella attestante la frequenza e il superamento del test di apprendimento all’ente accreditante di riferimento ovvero al soggetto da esso indicato ovvero per i liberi professionisti, al proprio Ordine/Collegio/Associazione professionale, ovvero tramite portale Co.Ge.A.P.S.

Mappa: procedure per riconoscimento crediti da eventi esteri

Monitoraggio e certificazione: Co.Ge.A.P.S.

L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.A.P.S., l’ente preposto alla certificazione dei crediti ECM. Per conoscere e monitorare la propria posizione ECM occorre accedere all’area riservata Co.Ge.A.P.S. È possibile registrarsi all’area privata del Co.Ge.A.P.S. Nella propria area riservata Co.Ge.A.P.S. il professionista può autodichiarare la formazione individuale svolta (autoformazione, attività formativa svolta all’estero, pubblicazioni scientifiche…) e le eventuali posizioni di esonero ECM per altra attività formativa svolta.

Sanzioni e obblighi disciplinari

La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione. Alle sanzioni tradizionali, si aggiunge poi l’art. 38 bis della L. 17/06/2022 - Delibera di modifica del par. 3.1. La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 8 giugno 2022, ha approvato la delibera avente ad oggetto la modifica dei par. 3.1 - 3.2.1 - 3.3. - 3.5. del Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario.

Video esplicativo: come verificare i crediti ECM su Co.Ge.A.P.S.

Specificità regionali: Regione Calabria e accreditamento a Reggio Calabria

La Regione Calabria, con decreto n. 1347 dell’8 febbraio 2012, ha avviato la concreta realizzazione del Sistema regionale di accreditamento ECM attraverso la definizione dell’assetto organizzativo, della cornice regolamentare e dell’iter procedurale. La Regione Calabria accredita, con il supporto della Commissione Regionale per la Formazione Continua, ai sensi di quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009.

Gli Enti pubblici e privati operanti sul territorio regionale potranno fare richiesta di accreditamento in qualità di provider residenziale, di formazione sul campo (FSC) e di formazione a distanza (FAD): l’accreditamento sarà effettuato sulla base della rispondenza dei soggetti richiedenti ai requisiti minimi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e del suo Regolamento applicativo. La Regione Calabria recepisce fin da ora tutte le eventuali modifiche ed integrazioni al Regolamento adottate in applicazione di successivi Accordi Stato-Regioni aventi ad oggetto l’accreditamento ECM.

Leggi anche: Indirizzo Odontotecnico: Modello "4+2"

Requisiti per accreditamento regionale dei provider

Per l’accreditamento regionale come provider residenziale, FSC e FAD delle Aziende sanitarie e ospedaliere del SSR è obbligatorio riportare i seguenti allegati: atto costitutivo e statuto; estratto del bilancio relativo alla formazione in ambito sanitario degli ultimi tre anni e budget previsionale per l'anno in corso; struttura organizzativa specifica con funzionigramma e organigramma; sistema informatico dedicato alla formazione in ambito sanitario; piano di qualità.

La documentazione relativa all’utilizzo di sedi, strutture e attrezzature di altro soggetto potrà essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante in cui si garantisca che verranno utilizzate sedi e strutture nel rispetto della normativa in tema di sicurezza e prevenzione infortuni.

Pratiche utili per gli odontotecnici di Reggio Calabria

  • Verificare la propria posizione ECM nell’area riservata Co.Ge.A.P.S. e conservare tutta la documentazione attestante frequenze, esenzioni ed esoneri.
  • Partecipare a eventi organizzati da Provider accreditati in Calabria per garantire il riconoscimento dei crediti sul territorio regionale e nazionale.
  • Per crediti acquisiti all’estero raccogliere programma, attestazioni di frequenza e superamento test per l’inoltro agli enti competenti.
  • Sfruttare le opportunità di docenza e tutoraggio, rispettando i limiti percentuali previsti dal Manuale ECM.
  • Valutare la costruzione di un dossier formativo individuale per usufruire dei bonus previsti.

Documentazione e trasmissione crediti

Il Cogeaps riceve le informazioni relative al conseguimento crediti ECM da parte dei Provider nazionali e regionali. I suddetti enti, valutata la documentazione prodotta dal professionista, provvederanno ad inserire tali attività nel tracciato record da inviare alla CNFC/Regioni/Province autonome e al Co.Ge.A.P.S.

Domande frequenti rapide

  1. A chi spetta il computo dei crediti? L’anagrafe dei crediti di ogni professionista sanitario è gestita dal Co.Ge.A.P.S.
  2. Anche i nuovi iscritti hanno l’obbligo di maturare crediti ECM? Sì, la prima iscrizione all’Albo obbliga all’acquisizione dei crediti E.C.M.
  3. Qual è il limite alla formazione sponsorizzata? Massimo 1/3 dell’ammontare del triennio tramite eventi su invito di Sponsor.
  4. Come vengono riconosciuti corsi esteri? Di norma 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento, con limiti e procedure di documentazione.
VoceIndicazione
Obbligo triennale 2023-2025150 crediti
Bonus COVIDRiduzione 1/3 per triennio 2020-2022 (riconosciuta da CNFC)
Max crediti da eventi sponsorizzati1/3 del totale triennale
Max crediti da formazione estera per evento25 crediti (se evento >50)
Limite docenza/tutoring/pubblicazioni50% del monte triennale (calcolato con altre voci)

Con questo elenco di FAQ intendiamo soddisfare la necessità d’informazione dei professionisti iscritti all’Ordine ed al Co.Ge.A.P.S. e renderli autonomi nella ricerca diretta sui siti istituzionali delle risposte ai loro interrogativi e della soluzione ai loro dubbi.

tags: #formazione #continua #odontotecnici #crediti #ECM #normativa

Post popolari: