L'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri: Requisiti e Procedura

L'esercizio della professione di odontoiatra in Italia è strettamente regolamentato e subordinato all'iscrizione all'Albo professionale. Questo articolo si propone di fornire una guida completa sui requisiti, la procedura e gli adempimenti necessari per l'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri, rispondendo alle domande più frequenti sull'argomento.

Obbligatorietà dell'Iscrizione all'Albo

A norma dell'articolo 2229 del Codice Civile e dell'articolo 5 del DLCPS 13/09/1946 n. 233, come modificato dalla Legge 11/01/2018 n. 3, l'iscrizione all'Albo è un requisito imprescindibile per l'esercizio della professione di odontoiatra. Tale obbligo deriva dalla necessità di tutelare la salute pubblica e garantire la competenza e la professionalità di chi esercita l'odontoiatria. Gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, in quanto enti pubblici, sono preposti alla vigilanza sul possesso dei titoli necessari per l'iscrizione agli Albi, tutelando così gli interessi connessi all'esercizio professionale.

Procedura di Iscrizione all'Albo

Presentazione della Domanda

Per ottenere l'iscrizione all'Albo, è necessario presentare una domanda all'Ordine della provincia in cui si ha la residenza o in cui si elegge il proprio domicilio professionale. L'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 equipara espressamente il domicilio professionale alla residenza ai fini dell'iscrizione o del mantenimento della stessa in Albi, elenchi o registri da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione Europea. Generalmente, in caso di nuova iscrizione, il domicilio professionale coincide con quello personale.

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dopo aver conseguito la laurea abilitante, ma è fondamentale ricordare che non è possibile esercitare la professione fino a quando non si è effettivamente iscritti all'Albo. La procedura di prima iscrizione all'Albo può essere effettuata online accedendo con le credenziali SPID - CIE ai servizi online dell'Ordine.

Requisiti per l'Iscrizione

L'interessato deve presentare un'istanza di prima iscrizione autocertificando il possesso dei requisiti richiesti, ovvero:

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  • La residenza, il domicilio o il domicilio professionale nella provincia dell'Ordine.
  • Il pieno godimento dei diritti civili.
  • Il possesso del titolo di laurea in Odontoiatria e dell'abilitazione all'esercizio della professione o laurea abilitante (art. 102 del D.L. 18/2020).

È onere dell'Ordine verificare, anche a campione, la veridicità delle autodichiarazioni rese dall'interessato. In caso di dichiarazioni mendaci, il richiedente incorrerà nelle sanzioni stabilite dal Codice penale.

Documentazione Necessaria

Oltre all'autocertificazione dei requisiti, è necessario allegare alla domanda la seguente documentazione:

  • Attestazione del pagamento della tassa sulle concessioni governative di € 168,00, da effettuarsi sul c.c.p. indicato dall'Ordine.
  • Copia di un documento di identità valido.
  • Copia del codice fiscale.
  • Eventuale documentazione aggiuntiva richiesta dall'Ordine specifico.

Esame della Domanda e Delibera di Iscrizione

Una volta presentata la domanda, questa viene esaminata dal Consiglio Direttivo dell'Ordine. Il Consiglio, al termine dell'istruttoria, adotta una formale delibera di iscrizione all'Albo. Se non emergono cause ostative all'iscrizione, su proposta della Commissione di Albo competente, il Consiglio Direttivo dispone l'accoglimento della domanda di iscrizione.

A decorrere dalla data della delibera di iscrizione del Consiglio, il professionista è legalmente autorizzato ad esercitare la professione in tutto il territorio nazionale (art. 13 DPR 221/1950). L'assenza di iscrizione all'Albo vieta l'esercizio della professione: diversamente, si configura il reato di esercizio abusivo della professione, punito dall'art. 348 del Codice Penale.

Adempimenti Successivi all'Iscrizione

Esercizio della Professione e Adempimenti Fiscali

Una volta ottenuta l'iscrizione all'Albo, l'odontoiatra può iniziare ad esercitare la professione, previo assolvimento degli adempimenti fiscali e amministrativi del caso. Dal punto di vista fiscale, la legge prevede che il professionista debba richiedere all'Agenzia delle Entrate l'apertura della Partita Iva entro trenta giorni dall'effettivo inizio dell'attività libero professionale. Il possesso della Partita Iva è indispensabile per l'emissione delle fatture per prestazioni rese in regime libero-professionale.

Iscrizione all'ENPAM e Versamento dei Contributi Previdenziali

Dopo l'iscrizione, i dati del neo-iscritto vengono trasmessi automaticamente alla Federazione Nazionale e all'ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri), che produce il codice previdenziale dell'iscritto. Il professionista iscritto all'Albo è tenuto al versamento della quota annuale di iscrizione all'Ordine (art. 4 DLCPS 33/1946) e dei contributi previdenziali (art. 21 DLCPS 33/1946).

Nell'anno successivo a quello dell'iscrizione all'Ordine, il professionista riceverà dall'ENPAM la richiesta di contributi per il Fondo di Previdenza Generale "Quota A", che rappresenta il contributo previdenziale minimo dovuto da tutti gli iscritti agli Albi, indipendentemente dal tipo di lavoro svolto, e che si differenzia nel suo importo per fasce di età. Inoltre, l'ENPAM richiede, nell'anno successivo a quello di riferimento, il versamento dei contributi proporzionali al reddito libero professionale per il Fondo di Previdenza Generale "Quota B".

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi della legge 2/2009, tutti i professionisti iscritti all'Albo sono sottoposti all'obbligo di attivare una casella di posta elettronica certificata (PEC) e comunicarla all'Ordine di appartenenza. La PEC è uno strumento fondamentale per le comunicazioni ufficiali con la Pubblica Amministrazione e con altri professionisti.

Assicurazione per la Responsabilità Professionale

Vige per tutti i medici chirurghi e odontoiatri l'obbligo di stipula di una polizza a copertura del rischio professionale. Tale assicurazione è fondamentale per tutelare il professionista da eventuali richieste di risarcimento danni derivanti dall'esercizio della professione. Si è ancora in attesa dei decreti attuativi della Legge "Gelli" sulla responsabilità sanitaria, che dovrebbero prevedere i contenuti standard delle polizze per il rischio professionale.

Giuramento Professionale

L'articolo 1 del Codice deontologico prevede che il professionista che si iscrive per la prima volta all'Ordine pronunci il giuramento professionale. Tale atto, oltre ad avere valore simbolico, impegna moralmente il professionista al rispetto dei precetti etici e deontologici alla base della professione. Con la riforma della laurea in Medicina e Chirurgia, che l'ha resa titolo abilitante, il giuramento viene pronunciato contestualmente alla discussione della tesi, alla presenza della commissione di esame di cui fa parte un rappresentante dell'Ordine.

Casi Particolari

Medici/Odontoiatri non Italiani e Laureati all'Estero

Per i medici/odontoiatri non italiani e laureati all'estero, prima di poter ottenere l'iscrizione all'Ordine (e quindi di poter esercitare la professione in Italia) è necessario dimostrare di conoscere la lingua italiana e le normative che regolano l'esercizio della professione in Italia. Tale verifica è svolta dall'Ordine professionale a cui il medico rivolge domanda di iscrizione.

Inoltre, è necessario valutare la regolarità del permesso di soggiorno, che ha sempre una scadenza e deve essere periodicamente rinnovato presso la Questura. Per quanto riguarda il titolo di studio, la laurea conseguita in Italia non pone alcuna necessità di riconoscimento. Tuttavia, bisogna valutare se tutto il corso di laurea è stato svolto in Italia oppure se una parte degli esami sono stati sostenuti all'estero e solo gli altri in Italia. In questo secondo caso, la frequenza solo parziale del corso di laurea in Italia consente l'iscrizione all'Albo del richiedente solo se congiunta al possesso di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro (autonomo o subordinato), in attesa di occupazione o per motivi familiari. Tutti questi aspetti (regolarità del soggiorno, regolarità del titolo) sono valutati dal Ministero della Salute al quale l'Ordine chiede un previo parere prima di poter iscrivere all'Albo il richiedente, anche perché la normativa sull'immigrazione attribuisce al Ministero la valutazione circa la compatibilità con i flussi migratori in ingresso.

Medici Cittadini UE

Le direttive comunitarie prevedono che il medico cittadino UE possa liberamente svolgere atti medici in tutti i Paesi della UE, senza bisogno di stabilirsi in un Paese, ma svolgendo solo attività occasionali. In questo caso il medico, che deve essere legalmente stabilito in uno Stato UE per esercitarvi la stessa professione, deve informare il Ministero della Salute con una dichiarazione preventiva (almeno 30 giorni prima di compiere atti medici in Italia) indicando luogo e data di esecuzione degli atti medici in Italia. È opportuno sottolineare che l'esercizio della professione medica in Italia senza l'iscrizione all'Ordine è consentita solo e soltanto nel caso sopra descritto: per prestazioni occasionali rese da medici UE e previa comunicazione al Ministero della Salute.

Trasferimento di Residenza

Ogni Ordine dei Medici ha competenza di ambito provinciale, per cui se il medico trasferisce la sua residenza da un Comune all'altro della provincia, deve semplicemente comunicare all'Ordine il nuovo indirizzo di residenza per l'aggiornamento dei dati. Se invece il medico trasferisce la sua residenza al di fuori della provincia, bisogna distinguere: se continua a lavorare o ad avere il domicilio nella provincia può mantenere l'iscrizione all'Ordine, ma deve comunque comunicare all'Ordine l'indirizzo della nuova residenza e l'indirizzo del luogo di svolgimento dell'attività professionale o del domicilio.

Altre Informazioni Utili

ONAOSI

La Fondazione ONAOSI è un istituto di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani. È un'istituzione di antica data, sorta ai primi del '900 per assistere e sostenere gli orfani dei medici, dei veterinari e dei farmacisti, che si trovavano a vivere sprovvisti di mezzi.

Reiscrizione all'Albo

In caso di cancellazione dall'Albo, è possibile presentare domanda di reiscrizione. La procedura è simile a quella della prima iscrizione, ma è necessario verificare i requisiti specifici richiesti dall'Ordine di appartenenza.

Opportunità di Lavoro

Trovare occasioni di lavoro non è sempre semplice e non esiste un canale unico. Una possibilità è offerta dal sito internet dell'Ordine, che pubblica una "Bacheca Annunci" nella quale è possibile segnalare la propria disponibilità a svolgere attività di sostituzione ai medici di medicina generale.

Aggiornamenti e Comunicazioni dell'Ordine

Per rimanere informati sulle attività e iniziative dell'Ordine, è possibile consultare la rivista "Toscana Medica" e il sito web dell'Ordine, dove vengono pubblicate notizie, eventi e informazioni utili per i professionisti.

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