
Autori dell’articolo: Dott. Alessandro De Introna - Avv. La casistica qui riportata è frutto dell’attività svolta dall’autore in ambito medico legale - odontoiatrico. I dati sono aggiornati al 01.01.2014. Pur nella consapevolezza dell’oggettivo limite statistico, il presente studio vuole offrire una “panoramica” sulla percentuale di visite e perizie effettuate per casi riguardanti traumi e traumi e casi di presunta responsabilità professionale. La Tabella (A) è frutto dell’esame di 1.335 valutazioni peritali e documenta un’elevata percentuale di casi di responsabilità professionale (22,6%) rispetto al totale. Il numero dei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento di responsabilità nel settore odontoiatrico è in continuo aumento e rappresenta il 7-8% di tutto il contenzioso medico.
Nell’analisi delle dinamiche odierne, si evidenziano numerosi fattori che influenzano l’andamento del contenzioso: l’aumentata attenzione del paziente al risultato estetico, le mutate esigenze alimentate da informazione pubblicitaria spesso fuorviante, l’accesso crescente alle cure odontoiatriche e la realizzazione di piani terapeutici complessi a fronte di cospicui costi. Elevate aspettative del paziente, sovente incrementate dai consulenti tecnici di parte o dai legali, si mescolano a un allarmismo mediatico e a una ridotta fiducia nel rapporto medico-paziente, con ripercussioni sull’informazione clinica e sulle scelte terapeutiche.
Le norme e i principi che guidano la responsabilità odontoiatrica hanno origine dal Codice civile e dal Codice di deontologia; in particolare, l’art. 1229 c.c. colloca l’attività odontoiatrica tra le professioni intellettuali, con obblighi che possono derivare da inadempimento contrattuale o da colpa (imprudenza, negligenza, imperizia). La prestazione odontoiatrica, in generale, rientra nelle obbligazioni di mezzi, ma nel caso di protesi con finalità funzionale o estetica può trasformarsi in obbligazione di risultato, con conseguenze specifiche in tema di responsabilità.
La Corte di Cassazione ha chiarito che l’attività del sanitario non consiste nella mera installazione della protesi bensì in diagnosi, scelta della terapia, applicazione della protesi, controlli e gestione post-intervento. La valutazione dell’operato deve considerare tutte le fasi dell’intervento e non può limitarsi alla sola fase di installazione. In assenza di un orientamento giurisprudenziale uniforme, il professionista deve prestare particolare attenzione all’informativa al paziente e alla definizione dell’oggetto della prestazione secondo l’accordo medico-paziente.
Quando il trattamento protesico è finalizzato a ottenere un risultato estetico, l’obbligazione può assumere la natura di obbligazione di risultato, mentre in ambiti protesici a finalità funzionale rimane più spesso un’obbligazione di mezzi. L’esigenza di fornire dispositivi su misura, conformi alle norme vigenti e accompagnati da adeguata documentazione clinico/biologica, diventa fondamentale per evitare responsabilità.
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Nel contesto della protesi implantoprotesiche, la casistica evidenzia una serie di problemi ricorrenti: difetti di progettazione o realizzazione, difetti cromatici o biomimetici, morfologia occlusale inadeguata, carico eccessivo o scorretto delle viti, condizioni parodontali preesistenti, e complicazioni legate al posizionamento implantare. Nella maggior parte dei casi, la riparazione del danno o la sostituzione della protesi, nonché la gestione del rischio, rientrano tra le responsabilità sia del dentista sia dell’odontotecnico, con ripercussioni di tipo solidale o proporzionale in base alla rispettiva colpa.
La responsabilità civile sanitaria, in ambito civilistico, è spesso di tipo contrattuale per chi gestisce uno studio odontoiatrico, ma possono emergere profili extracontrattuali e dinamiche legate a difetti di prodotto o a talune responsabilità del produttore. In caso di contenzioso, la documentazione clinico-biologica è cruciale: una cartella incompleta può spostare l’onere probatorio e le conseguenze processuali, richiedendo all’odontoiatra di dimostrare la correttezza dell’operato lungo tutte le fasi dell’intervento.
Un altro aspetto importante riguarda il consenso informato: strumenti di consenso sempre più dettagliati e specifici per ogni trattamento, firmati e conservati, sono elementi chiave per la gestione del profilo informativo e della responsabilità del professionista. La Legge Gelli-Bianco e il D.M. 232/2023 hanno impattato la gestione quotidiana degli studi odontoiatrici, imponendo un adeguamento non solo tecnico ma anche organizzativo, con polizze di responsabilità civile professionale conformi ai requisiti minimi e procedure di mediazione sanitaria.
Nella dinamica attuale, la responsabilità della struttura odontoiatrica è spesso di tipo organizzativo, gestionale e contrattuale. È fondamentale per il titolare di uno studio comprendere quali obblighi derivano dal nuovo modello di responsabilità sanitaria, traendo insegnamenti dalla normativa vigente, dalle pronunce della Cassazione e dalle linee guida di tutela della salute del paziente.
In caso di vertenze in corso, molte cliniche hanno imparato a gestirle in modo rapido e strutturato, attivando strumenti di mediazione e procedure pratiche volte a evitare il contenzioso ordinario. La documentazione clinica, la trasparenza informativa e la conformità alle norme assicurative sono elementi centrali per mitigare i rischi di responsabilità e per facilitare la gestione del rapporto con il paziente.
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Per criteri funzionali all’accertamento della colpa medica si considerano: la natura dell’intervento, il peggioramento o meno delle condizioni del paziente e la valutazione del grado di colpa (lieve, grave). La giurisprudenza ha consolidato il principio in base al quale, una volta accertato un nesso causale tra condotta e danno, si valuta la colpa secondo parametri di prevedibilità ed evitabilità, tenendo conto della natura routinaria o meno dell’intervento.
Qualora insorgano insuccessi tecnici e biologici, la responsabilità tende a essere solidale tra odontotecnico e odontoiatra, proporzionale alle rispettive responsabilità. La giurisprudenza ha inoltre precisato che l’eventuale mancanza di documentazione o di adeguata consulenza tecnica può influire sull’esito processuale.
In contesti pratici, la sentenza di Cassazione e le pronunce delle corti inferiori hanno sottolineato l’importanza della prova della causalità e della colpa, nonché l’esistenza di un nesso tra l’adempimento professionale e le conseguenze dannose subite dal paziente. Allo stesso tempo, la normativa recente obbliga gli studi a dotarsi di strumenti di gestione del rischio, consenso informato accurato, coperture assicurative adeguate e una cartella clinica completa e facilmente accessibile.
Nella generalità delle cause di responsabilità odontoiatrica, la questione chiave è dimostrare una relazione causale tra la condotta professionale e il danno, nonché valutare correttamente la colpa in base alle circostanze specifiche del caso, tenendo conto dell’intero percorso terapeutico e delle condizioni del paziente.
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