
L’attuale inquadramento giuridico del profilo professionale di Odontotecnico è quanto mai datato ed inadeguato in quanto risale al regio decreto 31 maggio 1928. Certo non basta la presentazione di un disegno di legge a sbloccare un’impasse normativa ormai attiva da tanti, troppi anni, è comunque un passo in avanti per sensibilizzare l’Esecutivo nazionale e le Regioni sulla questione e, ricreando un consenso positivo, il Parlamento potrebbe realizzare quello che sinora i soggetti a cui lo stesso aveva delegato di fare non lo hanno ancora realizzato.
La prima disciplina organica della figura risale al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, Regolamento per l’esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, atto che innanzitutto sussume gli odontotecnici nel novero delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie disponendo altresì all’art. 11 che gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all’esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi. Successivamente, il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico Leggi Sanitarie), ha incluso anche l’attività dell’odontotecnico tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
Con la seconda riforma sanitaria del 1999, è stata definitivamente prevista la soppressione della nozione di professione sanitaria ausiliaria nel testo unico delle leggi sanitarie del 1934, sostituita dalla locuzione omnicomprensiva professione sanitaria (v. art. 1, co. 1 legge n. 42 del 1999). La legge 10 agosto 2000, n. 251, reca infatti la nuova disciplina organica delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.
Le Associazione degli Odontotecnici avviarono nel febbraio 2000 con il Ministero della salute il confronto per un nuovo profilo dell’odontotecnico sulla base di quanto previsto dal DLGS 502/92, confronto che si concluse nel giugno 2001 con l’invio da parte di quest’ultimo alla seconda sezione del CSS (competente per i pareri). La situazione di stallo si protrasse per alcuni anni, quando le Associazione degli Odontotecnici ripresero l’iniziativa sul profilo dal 2014 con una serie di iniziative e manifestazioni.
L’11 gennaio 2018, venne approvata la Legge 3/2018 detta Legge Lorenzin che prevede alcune modifiche all’iter previsto dalla previgente Legge sulle Professioni Sanitarie. Dal 2000 ad oggi le varie Associazione degli Odontotecnici, oltre ad una incessante attività di lobbying presso gli interlocutori istituzionali, hanno organizzato numerose iniziative a sostegno del nuovo profilo con manifestazioni, sit in davanti al Parlamento e al Ministero della salute, audizioni presso varie Commissioni Parlamentari, Convegni, ecc.
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Con questo disegno di legge, in deroga a quanto previsto in materia di istituzione di nuove professioni sanitarie dalle leggi 1° febbraio 2006, n. 43, e 11 gennaio 2018, n. 3, si istituisce la professione sanitaria di odontotecnico ricomprendola tra le professioni sanitarie dell'area tecnico-assistenziale. Inoltre si definisce che, al fine di esercitare la professione sanitaria di odontotecnico sia necessario conseguire la laurea in odontotecnica, da istituire ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dei decreti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed essere iscritto all'albo professionale degli odontotecnici istituito presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
Il testo di emendamento proposto (art. 6-bis) prevede, tra l'altro:
La CAO Nazionale ha espresso parere contrario all’inclusione dell’odontotecnico tra le professioni sanitarie riconosciute, richiamando la corretta distinzione di ruoli e responsabilità tra professioni sanitarie e attività tecnico artigianali, nonché la tutela della salute del cittadino. Secondo la CAO nazionale l’odontotecnico non può intervenire direttamente nella cavità orale e la sua attività è strettamente limitata alla fase tecnico-artigianale e non clinica. Anche la giurisprudenza di legittimità ha affermato che costituisce esercizio abusivo della professione odontoiatrica la condotta dell’odontotecnico che esegua rilevazione di impronte dentarie, ispezione della cavità orale o prove e aggiustamenti di protesi direttamente sul paziente.
Il presidente CAO ha inoltre sottolineato due principi fondamentali: il primo, in virtù del quale l’odontotecnico può costruire apparecchi di protesi dentaria solo se riceve una specifica prescrizione da parte dell’odontoiatra; il secondo, in forza del quale gli odontotecnici non possono in alcun caso intervenire direttamente all’interno della bocca dei pazienti con alcuna manovra.
Il Consiglio di Stato ha dovuto esprimersi su una richiesta avanzata, secondo normativa vigente, al Ministero della Salute da Confartigianato Imprese Odontotecnici per veder riconosciuto l’Odontotecnico quale figura professionale sanitaria. La sentenza TAR impugnata avanti il Consiglio di Stato concordava con il parere di diniego del Ministero della Salute che, appunto, rifiutava questo riconoscimento gridando alla modifica legislativa.
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Il Giudice Estensore, ripercorrendo i passaggi normativi, ha evidenziato che l’obiettivo delle appellanti non consiste in un riassortimento dei contenuti tecnico-contenutistici dell’attività odontotecnica, bensì nella sua innovativa consacrazione professionale per via amministrativa, emancipandola dalla posizione degli odontoiatri. Le appellanti non mirano a modificare il profilo contenutistico dell’attività odontotecnica, né ad usurpare ruoli o funzioni precipue della professione odontoiatrica, bensì a rivendicare un percorso di raggiunta maturazione del ruolo e delle attività svolte dagli odontotecnici tale da poter accordar loro l’ingresso nel novero delle professioni sanitarie ex lege riconosciute.
Il Giudice ha inoltre sottolineato la netta giustapposizione delle competenze: l’odontoiatra, operando a diretto contatto con il paziente, ricava calchi e modelli e applica le protesi; l’odontotecnico realizza materialmente le protesi sulla scorta delle indicazioni del primo, mantenendo distinta la sfera clinica da quella tecnico-manuale di laboratorio.
Il Regolamento UE 2017/745 si applica automaticamente in tutti i paesi e disciplina la produzione, la commercializzazione e la sorveglianza dei dispositivi medici all’interno dell’Unione Europea. Lo scopo del nuovo iter di certificazione è quello di stabilire un quadro normativo per i dispositivi medici che garantisca un elevato livello di sicurezza, supportando al contempo l’innovazione.
Per odontoiatri e odontotecnici sono previsti obblighi specifici quando producono dispositivi (es. workflow Cad/Cam): i dentisti che eseguono la produzione Cad/Cam in studio sono tenuti a rispettare il nuovo regolamento, sebbene con ciò non possano diventare fabbricanti e non possano mettere in commercio i dispositivi prodotti. Quando si produce con metodica Cad/Cam in studio o in laboratorio, si deve adempiere agli obblighi stabiliti dal Regolamento UE 2017/745 e, ove previsto, redigere uno specifico fascicolo tecnico.
L’obbligo di registrazione e conservazione dei codici UDI riguarda tutti i dispositivi medici marcati CE ai sensi del MDR. È previsto inoltre che entro il 2028 tutti i dispositivi medici dovranno essere ricertificati secondo il Regolamento; la ricertificazione comporta costi e la disponibilità limitata di organismi notificati.
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Dal 15 gennaio 2024 è divenuto applicabile il decreto del Ministero della Salute dell’11 maggio 2023 contenente le “Disposizioni relative alla registrazione e alla conservazione…su supporto elettronico…dell’identificativo unico del dispositivo (UDI) da parte delle istituzioni sanitarie e degli operatori sanitari”. Per esempio, nel caso di impianto dentale, è buona prassi registrare il numero di lotto, la data di scadenza e la marcatura CE sul diario clinico e sulla Tessera portatore di impianto (passaporto implantare) che il professionista consegna al paziente al termine della cura con l’indicazione del suo nome. L’obbligo della Tessera portatore di impianto è previsto dal MDR 745/17 all’art.18 e recepita dallo Stato italiano.
Il Regolamento UE 2017/745 contiene una tabella che specifica le condizioni di esenzione dalla marcatura CE per le istituzioni sanitarie che producono direttamente in loco un dispositivo medico per un paziente; il dispositivo deve essere destinato a essere utilizzato solo per un determinato paziente e rispondere alle sue condizioni ed esigenze individuali. I dispositivi medici su misura non recano la marcatura CE e soddisfano gli obblighi previsti dal Regolamento. Invece il dispositivo paziente-specifico, con la nuova normativa, non è più considerato automaticamente “su misura” e può richiedere marcatura CE.
I requisiti di struttura, strumenti e autorizzazioni dei laboratori odontotecnici devono rispettare la normativa vigente per la sicurezza dei dispositivi medici e la tutela del paziente. Il Ministero della Salute chiarisce che la vendita di dispositivi e materiali può essere fatta solo ai professionisti in possesso delle necessarie competenze professionali. L’incauto acquisto ricade sui professionisti.
Il tema dello smaltimento dei rifiuti speciali nello studio odontoiatrico è sempre più rilevante, soprattutto in seguito all’introduzione del nuovo RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), istituito dal Decreto Ministeriale n. Non tutti gli studi odontoiatrici sono tenuti a iscriversi al RENTRI:
Ignorare gli adempimenti previsti può esporre lo studio a sanzioni amministrative e danni reputazionali. Il nuovo sistema RENTRI rappresenta una svolta nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti speciali negli studi odontoiatrici.
La conservazione della iscrizione all’Ordine legittima l’esercizio della professione anche in assenza di Partita IVA e la conclusione di cure economicamente già saldate. Le prestazioni della professione odontoiatrica possono essere svolte anche a domicilio, a condizione che il professionista disponga della necessaria attrezzatura o che le strutture di ricovero RSA dispongano di ambulatorio odontoiatrico regolarmente autorizzato.
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, nei confronti degli studi professionali odontoiatrici non appare obbligatoria l’adozione della sorveglianza sanitaria quando il professionista, a seguito della valutazione dei rischi, può attestare l’assenza dei rischi che impongono la nomina di un medico competente (DLGS 81/08). La necessità o meno dell’effettuazione della sorveglianza sanitaria deve derivare dagli esiti della valutazione dei rischi effettuata dal professionista.
Con riferimento alla possibilità di avere un anestesista nello studio odontoiatrico: la collaborazione è prevista e l’interrogativo riguarda dettagli organizzativi e autorizzativi (art. 193 TULS e normative regionali per la chirurgia ambulatoriale). La presenza di specialisti in anestesia nelle strutture odontoiatriche è una questione complessa che riceve indicazioni diverse a seconda della natura dell’intervento, della tipologia dell’anestesia e dell’autorizzazione della struttura.
La normativa per il marketing degli studi odontoiatrici prevede che il professionista sanitario possa fare pubblicità trattando argomenti coerenti, corretti e veritieri alla sua professione. È severamente vietato fare pubblicità sanitaria che possa ingannare il paziente o creare confusione. Le leggi sulla pubblicità prevedono infine che non venga violato l’obbligo del segreto professionale. La legge Bersani del 2006 ha favorito il marketing sanitario con limiti di “pubblicità informativa”; successivamente normative e interventi hanno introdotto principi volti a evitare pratiche aggressive e fuorvianti. Il Direttore Sanitario è individuato come responsabile della correttezza e della trasparenza delle informazioni.
In breve, in Italia dentista e odontoiatra indicano la stessa figura clinica abilitata; l’odontotecnico è invece un tecnico di laboratorio che collabora nella realizzazione dei dispositivi su prescrizione odontoiatrica. L’odontotecnico non è autorizzato a prendere impronte o ad applicare protesi direttamente al paziente né a compiere manovre cliniche.
| Figura | Formazione | Ambito operativo | Limiti principali |
|---|---|---|---|
| Odontoiatra / Dentista | Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria | Prevenzione, diagnosi, cura, terapia clinica del paziente | Deve rispettare norme deontologiche, autorizzazioni strutturali |
| Odontotecnico | Percorsi formativi tecnici / ipotesi di laurea prevista da disegno di legge | Progettazione e fabbricazione di dispositivi su prescrizione | Non può operare direttamente in bocca né prendere impronte dal paziente |
L’AGCM, commentando il DDL sulle professioni sanitarie, ha chiesto chiarezza nella distinzione tra le funzioni pubblicistiche di regolazione e vigilanza e la rappresentanza. Confartigianato, CNA e Casartigiani hanno promosso confronti con la politica su ruolo e spazio professionale degli odontotecnici. La CCEPS e la giurisprudenza amministrativa hanno contribuito al dibattito con pronunce su comunicazione e pubblicità ingannevole e sulle competenze professionali.
È evidente che il Regolamento UE 2017/745 e le recenti evoluzioni legislative e giurisprudenziali hanno introdotto vincoli e opportunità che richiedono una chiara governance, una pianificazione formativa e una corretta attribuzione di responsabilità. Le associazioni di categoria chiedono tempi certi e programmazione pluriennale per adeguare percorsi formativi e strutturali.
Nulla osta alla pubblicazione da parte del DPO dr.ssa Rosanna Giorgis.
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