Requisiti per gli studi dentistici: dalla libera professione alle strutture complesse

L'esercizio della professione odontoiatrica in Italia, come in altri settori sanitari, è soggetto a una serie di normative che mirano a tutelare la salute dei pazienti e a garantire standard di qualità e sicurezza. Queste normative definiscono i requisiti che gli studi dentistici devono soddisfare, distinguendo tra la libera professione e le strutture più complesse.

Studio medico vs. Ambulatorio: una distinzione fondamentale

È essenziale distinguere tra "studio medico/odontoiatrico" e "ambulatorio". Nello studio medico prevale l'apporto professionale e intellettuale del medico/odontoiatra, mentre l'ambulatorio è caratterizzato da una complessa organizzazione di lavoro, beni e servizi, assimilabile a un'impresa. Questa distinzione ha implicazioni amministrative significative. In linea di principio, lo studio medico non necessita di specifica autorizzazione, in quanto l'elemento principale è il professionista abilitato.

La situazione in Toscana e la SCIA

La Regione Toscana, con la Legge Regionale n. 51/2009 e successivi regolamenti attuativi, ha introdotto l'obbligo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per gli studi che eseguono prestazioni sanitarie a "minore invasività". Quindi, anche l'attività di mera visita, senza alcun tipo di invasività e rischio per il paziente, è soggetta a SCIA. La SCIA è una dichiarazione con cui il professionista attesta, sotto la propria responsabilità, che il suo studio è in regola con i requisiti previsti dalla normativa regionale. Deve essere presentata al Comune dove è ubicato lo studio e l'attività professionale può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA stessa. Il Comune ha 60 giorni di tempo per adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività. La presentazione della SCIA comporta una tassa regionale di 300 euro, oltre a eventuali diritti di istruttoria per il Comune.

Requisiti per gli studi soggetti a SCIA:

Oltre ai requisiti di agibilità previsti dalle norme urbanistiche e di una idonea illuminazione e aerazione, gli studi medici e odontoiatrici soggetti a SCIA devono possedere i requisiti generali e specifici indicati nell'Allegato C al regolamento regionale n. 79/R del 17/11/2016, come aggiornato. È importante verificare i regolamenti urbanistici comunali per quanto riguarda l'accatastamento dell'unità immobiliare come "ufficio".

Come presentare la SCIA:

La SCIA deve essere presentata al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune dove è ubicato lo studio tramite il portale regionale STAR (Sistema Telematico Accettazione Regionale). È necessario essere in possesso delle credenziali SPID oppure della CNS (Tessera Sanitaria attivata).

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Prestazioni non eseguibili negli studi medici

Interventi chirurgici, procedure diagnostiche o terapeutiche invasive che richiedono forme di anestesia diverse dall'anestesia topica e locale sono eseguibili solo in strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti. Lo stesso vale per gli interventi chirurgici o le procedure che richiedono la presenza di più medici, compresi gli anestesisti, e per le attività di endoscopia ad accesso chirurgico percutaneo. Anche gli interventi odontoiatrici che necessitano di anestesia totale sono eseguibili solo presso strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti.

Studi associati e Società tra Professionisti (STP)

Le stesse regole valgono per gli studi associati e le STP, con la precisazione che tutti i professionisti associati devono essere abilitati a svolgere l'attività sanitaria. Questi studi devono comunicare al Comune ogni variazione della composizione dell'associazione o della Società. Generalmente, lo studio associato e la STP sono considerati "studio professionale" e non "struttura sanitaria", a meno che non intendano richiedere l'accreditamento istituzionale (possibilità di erogare prestazioni sanitarie per conto del SSN), nel qual caso è obbligatoria la richiesta di autorizzazione sanitaria.

Validità e Rinnovo della SCIA

La SCIA va presentata all'inizio dell'attività e non è previsto alcun rinnovo periodico se le caratteristiche dello studio non mutano nel tempo. È necessario presentare una nuova SCIA in caso di ampliamento, riduzione, trasformazione o trasferimento dell'attività. Inoltre, deve essere data comunicazione al Comune in caso di sospensione temporanea (superiore a 6 mesi) o cessazione definitiva dell'attività.

Sanzioni

L'esercizio dell'attività senza SCIA comporta la chiusura dello studio e una sanzione amministrativa da 1.550 a 9.300 euro. Le stesse sanzioni si applicano in caso di esercizio abusivo della professione sanitaria. In caso di mancato rispetto dei requisiti, il Comune ordina la rimozione delle inadempienze entro un termine stabilito, pena la sospensione dell'attività.

Codici ATECO

I codici ATECO classificano le attività economiche a fini fiscali e normativi. I principali codici che interessano i medici e gli odontoiatri sono:

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  • 86.21.00 - Attività di medicina generale
  • 86.22.01 - Trattamenti di chirurgia estetica
  • 86.22.02 - Altre attività di medicina specialistica svolte da medici specialisti indipendenti
  • 86.22.03 - Altre attività di medicina specialistica svolte presso cliniche e centri specialistici
  • 86.23.00 - Attività odontoiatriche
  • 86.91.01 - Attività di diagnostica per immagini
  • 86.91.02 - Attività di laboratorio medico
  • 86.96.09 - Attività di medicine complementari e alternative

Targa dello studio

La targa all'entrata dello studio deve essere conforme alle norme urbanistiche comunali. Non è necessaria un'autorizzazione sanitaria specifica, ma una regolarità urbanistica. Il contenuto della targa deve rispettare i criteri di veridicità, correttezza e trasparenza approvati dall'Ordine.

Accordo Stato Regioni sui requisiti minimi per l'odontoiatria

L'accordo Stato Regioni del 9 giugno 2022 ha definito i requisiti minimi di qualità e sicurezza per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie in ambito odontoiatrico, con l'obiettivo di armonizzare le normative regionali.

Requisiti strutturali generali:

I locali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente relativi a:

  • Protezione antisismica e agibilità edilizia
  • Protezione antincendio
  • Protezione acustica
  • Continuità e sicurezza elettrica
  • Sicurezza antinfortunistica e igiene dei luoghi di lavoro
  • Protezione dalle radiazioni ionizzanti
  • Condizioni microclimatiche
  • Impianti di distribuzione e stoccaggio di gas e materiali esplodenti
  • Abbattimento delle barriere architettoniche

Requisiti strutturali ed impiantistici specifici:

  • Area di attesa
  • Locale per accettazione/attività amministrative
  • Servizio igienico (preferibilmente due, uno per il personale e uno per l'utenza)
  • Locale riservato all'esecuzione delle prestazioni odontoiatriche (minimo 9 mq)
  • Locale separato per la decontaminazione, pulizia, disinfezione e la sterilizzazione degli strumenti e delle attrezzature (minimo 2 mq)
  • Locale per il deposito di rifiuti speciali
  • Locale per lo stoccaggio di amalgama
  • Spogliatoio per il personale
  • Riunito odontoiatrico conforme alle normative CE
  • Manipoli per turbina e micromotore in quantità adeguata
  • Impianto di aspirazione chirurgica ad alta velocità
  • Impianto per produzione di aria compressa
  • Apparecchio radiologico
  • Strumenti per le visite in quantità adeguata e stoccati in confezioni sterili
  • Strumentario per l'igiene orale professionale in quantità adeguata e stoccato in confezioni sterili
  • Strumentario sterilizzabile adeguato e stoccato in confezioni sterili
  • Strumentario chirurgico in quantità adeguata e stoccato in confezioni sterili
  • Dispositivi di protezione individuale
  • Mobili per lo stoccaggio del materiale e delle attrezzature
  • Frigorifero per la conservazione di materiali deperibili
  • Attrezzatura e farmaci per la rianimazione cardiopolmonare di base

Requisiti organizzativi:

  • Titolo di studio e di abilitazione professionale del personale
  • Indicazione del nominativo del direttore sanitario (se necessario)
  • Tracciabilità dell'operatore responsabile della procedura eseguita
  • Tracciabilità dei farmaci e dei dispositivi medici utilizzati
  • Contratto per lo smaltimento dei rifiuti con un gestore autorizzato
  • Contratto con esperto qualificato per le verifiche periodiche in materia di radioprotezione
  • Documentazione di tutte le apparecchiature elettromedicali presenti
  • Documentazione di tutti gli interventi di manutenzione
  • Test di efficienza ed efficacia del processo di sterilizzazione
  • Tesserino di riconoscimento con foto degli operatori
  • Adozione delle misure tecniche e/o organizzative di prevenzione delle malattie trasmissibili

Strutture sanitarie ad elevata complessità organizzativa:

Sono definite tali le strutture con più di cinque riuniti odontoiatrici o con più di tre professionisti odontoiatri operanti stabilmente nella struttura. Queste strutture devono indicare il nominativo del direttore sanitario, che deve essere iscritto all'Albo degli odontoiatri.

Documentazione da produrre per l'autorizzazione:

  • Dichiarazione attestante la titolarità del responsabile della struttura
  • Planimetria generale dell'immobile
  • Certificazione antimafia del titolare
  • Documentazione attestante il possesso dell'immobile o copia del contratto di locazione registrato
  • Certificato di agibilità dei locali
  • Relazione tecnica attestante la conformità degli impianti elettrico e di messa a terra
  • Piano della sicurezza
  • Attestazione dell'adempimento agli obblighi di tutela dei dati personali
  • Copia del contratto per lo smaltimento dei rifiuti speciali
  • Copia del contratto con esperto qualificato per le verifiche periodiche in materia di radioprotezione
  • Indicazione del nominativo del direttore sanitario e relazione sulle prestazioni e le attività che si intende erogare (per le strutture complesse)
  • Notifica dell'avvenuta richiesta autorizzativa all'Ordine dei medici e degli odontoiatri
  • Dichiarazione che il personale è dotato dell'idoneo titolo

Abolizione della comunicazione semestrale elenco dipendenti

È stata abolita la comunicazione semestrale dell'elenco dei dipendenti, semplificando gli adempimenti amministrativi per gli studi dentistici.

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Concorrenza e qualità delle prestazioni

La crescente concorrenza nel settore odontoiatrico, anche da parte di soggetti non odontoiatri, solleva interrogativi sulla qualità delle prestazioni e sulla tutela dei pazienti. È fondamentale che i professionisti odontoiatri sviluppino competenze manageriali e di marketing per competere efficacemente nel mercato, senza compromettere la qualità delle cure.

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