L'esercizio della professione odontoiatrica in Italia, come in altri settori sanitari, è soggetto a una serie di normative che mirano a tutelare la salute dei pazienti e a garantire standard di qualità e sicurezza. Queste normative definiscono i requisiti che gli studi dentistici devono soddisfare, distinguendo tra la libera professione e le strutture più complesse.
È essenziale distinguere tra "studio medico/odontoiatrico" e "ambulatorio". Nello studio medico prevale l'apporto professionale e intellettuale del medico/odontoiatra, mentre l'ambulatorio è caratterizzato da una complessa organizzazione di lavoro, beni e servizi, assimilabile a un'impresa. Questa distinzione ha implicazioni amministrative significative. In linea di principio, lo studio medico non necessita di specifica autorizzazione, in quanto l'elemento principale è il professionista abilitato.
La Regione Toscana, con la Legge Regionale n. 51/2009 e successivi regolamenti attuativi, ha introdotto l'obbligo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per gli studi che eseguono prestazioni sanitarie a "minore invasività". Quindi, anche l'attività di mera visita, senza alcun tipo di invasività e rischio per il paziente, è soggetta a SCIA. La SCIA è una dichiarazione con cui il professionista attesta, sotto la propria responsabilità, che il suo studio è in regola con i requisiti previsti dalla normativa regionale. Deve essere presentata al Comune dove è ubicato lo studio e l'attività professionale può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA stessa. Il Comune ha 60 giorni di tempo per adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività. La presentazione della SCIA comporta una tassa regionale di 300 euro, oltre a eventuali diritti di istruttoria per il Comune.
Oltre ai requisiti di agibilità previsti dalle norme urbanistiche e di una idonea illuminazione e aerazione, gli studi medici e odontoiatrici soggetti a SCIA devono possedere i requisiti generali e specifici indicati nell'Allegato C al regolamento regionale n. 79/R del 17/11/2016, come aggiornato. È importante verificare i regolamenti urbanistici comunali per quanto riguarda l'accatastamento dell'unità immobiliare come "ufficio".
La SCIA deve essere presentata al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune dove è ubicato lo studio tramite il portale regionale STAR (Sistema Telematico Accettazione Regionale). È necessario essere in possesso delle credenziali SPID oppure della CNS (Tessera Sanitaria attivata).
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Interventi chirurgici, procedure diagnostiche o terapeutiche invasive che richiedono forme di anestesia diverse dall'anestesia topica e locale sono eseguibili solo in strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti. Lo stesso vale per gli interventi chirurgici o le procedure che richiedono la presenza di più medici, compresi gli anestesisti, e per le attività di endoscopia ad accesso chirurgico percutaneo. Anche gli interventi odontoiatrici che necessitano di anestesia totale sono eseguibili solo presso strutture ambulatoriali o di ricovero per acuti.
Le stesse regole valgono per gli studi associati e le STP, con la precisazione che tutti i professionisti associati devono essere abilitati a svolgere l'attività sanitaria. Questi studi devono comunicare al Comune ogni variazione della composizione dell'associazione o della Società. Generalmente, lo studio associato e la STP sono considerati "studio professionale" e non "struttura sanitaria", a meno che non intendano richiedere l'accreditamento istituzionale (possibilità di erogare prestazioni sanitarie per conto del SSN), nel qual caso è obbligatoria la richiesta di autorizzazione sanitaria.
La SCIA va presentata all'inizio dell'attività e non è previsto alcun rinnovo periodico se le caratteristiche dello studio non mutano nel tempo. È necessario presentare una nuova SCIA in caso di ampliamento, riduzione, trasformazione o trasferimento dell'attività. Inoltre, deve essere data comunicazione al Comune in caso di sospensione temporanea (superiore a 6 mesi) o cessazione definitiva dell'attività.
L'esercizio dell'attività senza SCIA comporta la chiusura dello studio e una sanzione amministrativa da 1.550 a 9.300 euro. Le stesse sanzioni si applicano in caso di esercizio abusivo della professione sanitaria. In caso di mancato rispetto dei requisiti, il Comune ordina la rimozione delle inadempienze entro un termine stabilito, pena la sospensione dell'attività.
I codici ATECO classificano le attività economiche a fini fiscali e normativi. I principali codici che interessano i medici e gli odontoiatri sono:
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La targa all'entrata dello studio deve essere conforme alle norme urbanistiche comunali. Non è necessaria un'autorizzazione sanitaria specifica, ma una regolarità urbanistica. Il contenuto della targa deve rispettare i criteri di veridicità, correttezza e trasparenza approvati dall'Ordine.
L'accordo Stato Regioni del 9 giugno 2022 ha definito i requisiti minimi di qualità e sicurezza per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie in ambito odontoiatrico, con l'obiettivo di armonizzare le normative regionali.
I locali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente relativi a:
Sono definite tali le strutture con più di cinque riuniti odontoiatrici o con più di tre professionisti odontoiatri operanti stabilmente nella struttura. Queste strutture devono indicare il nominativo del direttore sanitario, che deve essere iscritto all'Albo degli odontoiatri.
È stata abolita la comunicazione semestrale dell'elenco dei dipendenti, semplificando gli adempimenti amministrativi per gli studi dentistici.
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La crescente concorrenza nel settore odontoiatrico, anche da parte di soggetti non odontoiatri, solleva interrogativi sulla qualità delle prestazioni e sulla tutela dei pazienti. È fondamentale che i professionisti odontoiatri sviluppino competenze manageriali e di marketing per competere efficacemente nel mercato, senza compromettere la qualità delle cure.
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