
Il rapporto tra dentista e paziente è di natura fiduciaria e, nella maggior parte dei casi, assume i connotati di un rapporto contrattuale d'opera intellettuale finalizzato alla diagnosi e alla cura. Tuttavia, esistono situazioni in cui il professionista può decidere di interrompere o rifiutare la prosecuzione delle cure: quali sono i limiti legali, gli obblighi deontologici e le conseguenze per entrambe le parti? Questa guida approfondisce le norme rilevanti, i diritti del paziente, i doveri del dentista e le opzioni legali in caso di controversia.
Il rapporto che contrae l'odontoiatra con il paziente o i genitori del paziente minore è fiduciario e di natura contrattuale (Art.2222-2238 c.c. Contratti d'opera intellettuale). L'oggetto della prestazione è finalizzato dalla definizione di una diagnosi e dall'esecuzione di una terapia e, attraverso un'obbligazione di soli mezzi, al conseguimento della guarigione del paziente. Nella stragrande maggioranza delle ipotesi, il dentista contrae nei confronti del paziente un'obbligazione di mezzi.
Il professionista può recedere dal contratto per giusta causa (art. 1373 c.c.) in presenza di motivi quali manifestazioni aperte di sfiducia, mancato rispetto degli appuntamenti, mancato pagamento degli onorari o sopravvenuta impossibilità all'esecuzione dell'opera per fattori estrinseci dovuti a mutate condizioni orali del paziente. In questi casi si applica una compensazione tra parcella e prestazione.
Se il dentista per motivi personali decide di rescindere il rapporto di collaborazione con una struttura odontoiatrica, la responsabilità delle conseguenze dannose dell'interruzione è a carico di chi interrompe il rapporto, da qualunque parte avvenga l’abbandono, se il contratto di collaborazione non prevede adeguati limiti e preavvisi per la disdetta. Se è la struttura a chiudere, essa deve assicurare la continuità delle cure indirizzando, a proprie spese, il paziente verso altre strutture o studi privati.
Il principio deontologico impone al medico (e all'odontoiatra) di garantire la continuità delle cure e, in caso di indisponibilità o di venire meno del rapporto di fiducia, di assicurare la propria sostituzione informando la persona assistita. L'odontoiatra dovrà accertarsi che dalla sospensione del rapporto fiduciario non derivi un danno, segnalando e riportando in cartella clinica o in una apposita lettera di dimissioni la necessità di proseguimento delle terapie presso altro curante e rilasciando documentazione e relazione clinica sulle cure prestate.
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Nel caso di chiusura della struttura o di rescissione della collaborazione senza adeguata gestione, il titolare della struttura è tenuto a garantire la continuità delle cure. Se il collaboratore interrompe la collaborazione e la struttura non riesce a rimpiazzarlo, la responsabilità dipende dalle clausole contrattuali e dai motivi dell'abbandono: il collaboratore dovrà provare che non c'erano più le condizioni per continuare il rapporto; il titolare dovrà provare il difetto di motivazione dell'abbandono.
Il paziente ha il diritto di ricevere la cartella clinica completa: la struttura è tenuta a fornire entro 7 giorni tutta la documentazione sanitaria disponibile su richiesta, nel rispetto del Codice Privacy. La mancata consegna può configurare una violazione dei diritti del paziente e assumere rilievo processuale.
Gli errori odontoiatrici (imperizia, imprudenza, negligenza) e la mancata informazione costituiscono le principali cause di responsabilità. Le fattispecie concrete includono lesioni di nervi, infezioni, rottura o cattiva esecuzione di impianti o protesi, estrazioni non necessarie, problemi connessi all'anestesia, applicazione di corone non corrispondenti, tra gli altri.
Ogni odontoiatra deve essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale conforme ai requisiti minimi previsti dalla Legge Gelli-Bianco (Legge 24/2017) e dal relativo D.M. L'introduzione della Legge Gelli-Bianco e del D.M. 232/2023 ha avuto un impatto concreto sulla gestione quotidiana degli studi odontoiatrici: modulistica del consenso informato più dettagliata e conservazione corretta della documentazione clinica.
Se il rifiuto di curare un paziente comporta un danno, il professionista può essere chiamato a risarcire. La responsabilità può essere contrattuale o extracontrattuale a seconda del rapporto con il paziente e della natura dell'accordo. In caso di danno, il paziente dovrà dimostrare l'esistenza del danno, l'esistenza del rapporto contrattuale (se rilevante) e il nesso causale. Nel caso di responsabilità contrattuale, il debitore dovrà dimostrare il corretto adempimento o l'impossibilità della prestazione per causa non imputabile.
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La distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale influisce sull'onere della prova. In responsabilità extracontrattuale sarà il danneggiato a dover provare il rapporto di causalità e la colpa. In responsabilità contrattuale, il paziente deve provare l'esistenza dell'accordo e il danno, mentre il professionista può essere chiamato a dimostrare di aver rispettato la diligenza richiesta o l'impossibilità della prestazione per cause non imputabili.
Il consenso informato non può essere generico: deve riguardare le singole fasi dell’intervento, gli effetti conseguibili e i rischi prevedibili, in modo da porre il paziente nelle condizioni di decidere. La mera assenza del consenso informato non sempre produce automaticamente un risarcimento: è necessario dimostrare un danno patrimoniale o non patrimoniale distinto e apprezzabile collegato alla lesione del diritto all'autodeterminazione, salvo il caso in cui l'intervento non sarebbe stato eseguito senza il consenso.
Se il rifiuto o l'interruzione delle cure causa danni, questi possono essere risarciti nelle seguenti categorie:
La risoluzione dei conflitti in ambito sanitario spesso passa per tentativi stragiudiziali: mediazione obbligatoria, negoziazione assistita e transazione con la compagnia assicurativa. Se la mediazione fallisce, è possibile agire in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti o, nei casi più gravi, anche penale (es. lesioni personali colpose).
La giurisprudenza ha ribadito l'importanza della diligenza, perizia e informazione. La Corte di Cassazione ha specificato che il consenso informato è rilevante e che l’assenza di corretta informazione può costituire un motivo autonomo di responsabilità, purché siano dimostrati i pregiudizi ulteriori richiesti dalla giurisprudenza. Le sentenze indicano che la violazione dell'obbligo informativo può incidere sia sul diritto alla salute sia sul diritto all'autodeterminazione, ma la mera violazione formale non è sempre sufficiente per ottenere il risarcimento senza prova di un pregiudizio concreto.
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Conoscere i propri diritti e gli obblighi del professionista è fondamentale per gestire correttamente una situazione di rifiuto o interruzione delle cure. La prevenzione (corretta informazione, consenso dettagliato, documentazione completa) tutela entrambi gli attori del rapporto terapeutico e riduce il rischio di contenziosi.
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