Rimborsi e prestazioni odontoiatriche nella Cassa Edile di Modena: guida pratica e novità sanitarie

All'operaio ammalato, entro i limiti della conservazione del posto, viene garantito il trattamento complessivo corrispondente alla normale retribuzione al netto delle ritenute previdenziali e contrattuali.

Per retribuzione normale s' intende l'insieme degli elementi sui quali viene calcolato l'accantonamento.

e comunque tutti gli elementi su cui si calcola l'accantonamento.

Il trattamento economico di cui sopra viene corrisposto mensilmente alle normali scadenze di paga e assoggettata ad imposte e contributi.

La retribuzione da garantire all'operaio è pari a quella spettante per l'orario contrattuale in atto o per il minore orario previsto dal rapporto individuale di lavoro nel periodo di assenza, tenendo conto delle variazioni di retribuzione che si verificano durante il periodo stesso.

Leggi anche: Previdenza Igienisti Dentali: La Guida

Per il periodo successivo al 180° giorno, l'indennità integrativa compete soltanto se la prestazione economica a carico dell'Inps non raggiunge il 50% del salario netto contrattuale.

Ai fini del calcolo dei 180 giorni, la Cassa Edili considera ogni evento di malattia indipendente da tutti gli altri eventi.

Per il primo giorno di malattia che rimane pertanto a carico dell'azienda (accordo del 3/11/2011).

N.B. Con decorrenza 1/1/2007 gli apprendisti vengono parificati ai lavoratori subordinati per quanto concerne l'indennità Inps (Circolare Inps del 22 del 23/1/2007).

Per il calcolo dell'integrazione cassa edili, al lavoratore apprendista vengono richiesti i seguenti requisiti di presenza:

Leggi anche: Indirizzo Odontotecnico: Modello "4+2"

  • Presenza di almeno 6 mesi interamente denunciati continuativi nel settore nel periodo precedente l'evento di malattia (periodo che può essere maturato anche nel corso della malattia);
  • Aver maturato almeno 450 ore nel settore di effettivo lavoro nel medesimo periodo (trattandosi di ore effettivamente lavorate il requisito non può maturare nel corso della malattia).

L'integrazione Cassa Edili viene riconosciuta come per i lavoratori operai, per gli apprendisti in possesso dei requisiti, ed al 50% della retribuzione, per gli apprendisti senza requisiti.

Qualora la malattia inizi prima del 6° mese di anzianità e si concluda dopo il 6° mese, in presenza, da parte dell'apprendista, del requisito delle 450 ore, la prestazione verrà liquidata nella misura del 50% fino al compimento del 6° mese e al 100% per il periodo successivo.

Per quanto disposto dalla circolare Inps 147/96: "... la malattia può essere fatta decorrere anche dal giorno precedente la data di rilascio del certificato medico solo nel caso si tratti di visita domiciliare... Pertanto, se nel certificato, alla casella "dichiara di essere ammalato dal...." risulta il giorno precedente la data di rilascio del certificato, ma contestualmente risulta evidente l'indicazione che si tratta di visita ambulatoriale, la malattia si potrà considerare iniziata solo nel giorno di rilascio del certificato.

Qualora in un mese, l'indennità a carico dell'Inps risulti superiore alla retribuzione dovuta all'operaio, la quota eccedente tale indennità dovrà essere restituita alle Casse Edili fino all'importo totale dell'integrazione rimborsata dalla Cassa Edili nei mesi precedenti.

In base alla circolare n. 82/2009 e n. 197/2015 (punto 1.8) dell'Inps: se durante la sospensione dal lavoro (solo per la cassa integrazione, ordinaria e straordinaria, a zero ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali ordinarie.

Leggi anche: Tecniche Avanzate di Implantologia

La malattia non sospende quindi la CIG e poiché l'attività lavorativa è già totalmente sospesa, non c'è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

Qualora invece lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa per Cassa Integrazione, si dovrà distinguere: Se tutti i lavoratori in forza all'ufficio, reparto, squadra cui il lavoratore appartiene hanno sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia sarà posto in CIG dalla data di inizio della cass a integrazione.

Qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale dell'ufficio/reparto cui il lavoratore appartiene, questi continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, in quanto prevista dalla legge.

Quanto alla Cassa Integrazione ad orario ridotto, prevale sempre l'indennità di malattia, che quindi sospende la CIGO ed anche la CIGS.

In presenza di assenze ingiustificate del lavoratore durante l'evento di malattia, a seguito della comunicazione da parte dell'Inps, le Casse Edili segnalano l'opportunità di contattare sempre l'Istituto allo scopo di definire la misura esatta delle sanzioni applicabili.

L'accantonamento per malattia è da calcolarsi nella stessa misura di quello previsto per le ore lavorate.

Compilazione e gestione del modello di malattia

1.3) Compilazione del modello La compilazione in automatico del modello di malattia avviene con un file Excel da scaricare.

Se si vuole salvare i dati compilati è necessario salvare il file con nome diverso.

Il file può essere utilizzato anche con open office, in tal caso non bisogna fare nessuna impostazione per le macro.

Dal 12/2013 la presentazione del modello di malattia non è più obbligatoria (come da circolare 17_2013).

Devono essere presentati alle Casse Edili solo i certificati cartacei (n. La prestazione potrà essere erogata a condizione che l'Impresa sia in regola con i versamenti dovuti alle Casse Edili alla data di scadenza del pagamento del MUT relativo al mese della malattia.

Le Casse Edili sospenderanno l'erogazione delle domande prive del requisito della regolarità dandone comunicazione all'Impresa.

Se la sospensione è determinata dalla mancata presentazione della documentazione, le Casse Edili provvederanno al rimborso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di presentazione della documentazione.

In caso di sospensione determinata dalla morosità dell'azienda, in presenza della completa regolarizzazione del debito entro 12 mesi, il rimborso verrà effettuato, come nel caso precedente entro il giorno 15 del mese successivo a quello nel quale è avvenuta la regolarizzazione.

Per effetto della sottoscrizione dell'Accordo del 21/12/2017 tra Inail e le Organizzazioni Datoriali e Sindacali del settore edile della Provincia di Modena, con riferimento agli eventi di infortunio occorsi a partire dal 1/1/2018, gli importi anticipati dalle Imprese ai lavoratori relativi all'indennità a carico dell'Inail verranno rimborsati alla Ditta direttamente dall'Istituto a seguito della richiesta di applicazione "dell'art. 70 del T.U. n.

Per effetto di quanto sopra, la mancata indicazione, sulla denuncia di infortunio, del riferimento all'applicazione del citato Art. Ai fini del corretto pagamento dell'indennità, nella denuncia di infortunio dovrà essere obbligatoriamente riportato il codice IBAN dell'Impresa (in sostituzione di quello intestato alle Casse Edili utilizzato nel precedente sistema di pagamento).

Per gli eventi occorsi precedentemente (fino al 31/12/2017) rimangono in vigore le modalità operative che prevedono la localizzazione del pagamento dell'indennità presso le Casse Edili di Modena.

I modelli di infortunio (Mod.

Dal mese 06/2018 la presentazione del modello d'infortunio non è più obbligatoria.

Il file funziona con il sistema operativo Windows che utilizzi una qualsiasi versione del pacchetto Office.

- Sulla barra degli strumenti del programma Excel, selezionare STRUMENTI - MACRO - PROTEZIONE - LIVELLO DI PROTEZIONE.

Per gli utilizzatori di Excel 2007 o Excel 2008 l'impostazione delle macro deve essere fatta dalla barra degli strumenti SVILUPPO.

Il file può essere utilizzato anche con Open Office. In tal caso non è necessario procedere con le impostazioni per le macro.

Nell'eventualità il datore di lavoro venga a conoscenza dell'evento successivamente ai tre giorni di carenza, Inail dispone il pagamento dal giorno in cui il datore di lavoro è venuto a conoscenza (art. 52 T.U. Inail).

Nel caso l'evento sia occorso per responsabilità di terzi, è necessario comunicarlo alle Casse Edili segnalando anche i dati del terzo responsabile.

L'integrazione Cassa Edili non spetta al lavoratore in prova (escluso i dipendenti delle Cooperative che applicano il CCNL della Cooperazione).

Schema procedurale per integrazione malattia

- Infortunio in itinere del giorno 10/1 ore 8.00.

- Retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale o, in assenza, da quella territoriale, aziendale o individuale, per il lavoratore a tempo pieno di pari livello e categoria.

- Orario di lavoro settimanale per il lavoratore part-time (Es: part-time al 37,50% indicare n.

La prestazione potrà essere erogata a condizione che l'impresa sia in regola con i versamenti dovuti alle Casse edili di Modena alla data di scadenza del pagamento della denuncia (MUT) relativa al mese dell'infortunio.

- Nei casi di sospensione determinata dalla mancata presentazione della documentazione, le Casse Edili provvederanno al rimborso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di presentazione della documentazione.

- In caso di sospensione determinata dalla morosità dell'azienda, in presenza della completa regolarizzazione del debito entro 12 mesi, il rimborso verrà effettuato, come nel caso precedente entro il giorno 15 del mese successivo a quello nel quale è avvenuta la regolarizzazione.

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, con le stesse modalità previste per l'indennità malattia, alle lavoratrici madri, durante il periodo di assenza obbligatoria, una indennità, che aggiunta all'indennità a carico dell'INPS, assicuri alle lavoratrici il 100% della retribuzione contrattuale netta.

Infografica: flusso di rimborso Cassa Edili Modena

Grande risultato contrattuale per gli operai edili in provincia di Modena. E’ stato firmato nei mesi scorsi dai sindacati di categoria insieme alle organizzazioni datoriali, l’accordo su nuove prestazioni assistenziali e sussidi erogati dalle Casse Edili modenesi ai lavoratori.

Certainmente si tratta di un accordo importante che aumenta le prestazioni e gli importi economici erogati relativamente all’ambito scolastico e allo studio dei figli, per l’assistenza ai parenti non autosufficienti, sostegni per la casa e sussidi famigliari, ecc…

“E’ un accordo storico, di grande importanza, - afferma Pietro Imperato della segreteria del sindacato edili Fillea Cgil Modena - che risponde concretamente alle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici erogando salario aggiuntivo.

tags: #cassa #edile #modena #rimborso #prestazioni #odontoiatriche

Post popolari: