Fatturazione elettronica, esenzione odontoiatri e normativa vigente: guida aggiornata

Nel 2026 i dentisti non devono emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) per le prestazioni verso pazienti privati, ma devono continuare a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria. In questa guida aggiornata vedremo tutto quello che bisogna sapere per essere in regola con il Fisco. Il divieto interessa tutte le prestazioni nei confronti delle persone fisiche, inclusi i soggetti non obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135). Per le prestazioni nei confronti delle persone fisiche i dentisti non devono emettere fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. È possibile inviare un singolo documento o più documenti raggruppati, effettuando questa operazione in autonomia o tramite un intermediario abilitato. Nel file devono essere presenti tutti i dati utili ai fini fiscali (come numero e data fattura, importo totale, codice fiscale del paziente e riferimento all’esenzione IVA), evitando descrizioni dettagliate della prestazione per motivi di riservatezza. Dopo l’invio, il Sistema Tessera Sanitaria rilascia una ricevuta da conservare a norma. L’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria serve per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata o per la richiesta di detrazioni fiscali. Nonostante il divieto di usare il SdI per i privati, la soluzione ideale per gestire queste operazioni è dotarsi di un software dedicato. Un software specifico come Kubik Tessera Sanitaria facilita la gestione dei documenti da non inviare al SdI, generationando in pochi istanti documenti pronti per l’invio digitale o la stampa. La corretta gestione della fatturazione per i dentisti è sia una questione di efficienza organizzativa, sia una necessità per evitare sanzioni amministrative che possono gravare sul bilancio dello studio. I dentisti emettono fattura cartacea o digitale per le prestazioni verso i pazienti privati, trasmettendo i dati al Sistema Tessera Sanitaria con cadenza semestrale. In conformità al D.Lgs. 81/2025, l'esonero riguarda le prestazioni sanitarie effettuate verso i consumatori finali. Le spese odontoiatriche permettono una detrazione IRPEF del 19% sugli importi che superano la soglia di 129,11 euro. Le fatture emesse dai dentisti per prestazioni sanitarie sono esenti IVA ai sensi dell’articolo 10, n. 18 del DPR 633/1972. L'invio di dati sanitari al Sistema di Interscambio verso un privato costituisce una violazione della privacy del paziente. Con l’approvazione del decreto Milleproroghe di ieri sera, il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rivolte ai consumatori finali è stato prorogato fino a fine 2025. In assenza di ulteriori proroghe, dal 2026, le prestazioni sanitarie rivolte ai pazienti degli studi dentistici dovranno essere gestite tramite fatturazione elettronica, garantendo al contempo la tutela dei dati sensibili, così come previsto dagli interventi del Garante della Privacy dal 2019. Grazie al software gestionale OrisDent, i dentisti possono già oggi iniziare a prepararsi al meglio per affrontare queste novità normative. OrisDent offre da tempo una gestione completa della fatturazione elettronica, sia attiva che passiva, semplificando ogni aspetto del processo amministrativo. Gestione della Fatturazione Attiva: con OrisDent, i dentisti potranno emettere e inviare direttamente le fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SDI) senza dover ricorrere ad un terzo intermediario per la trasmissione della fattura elettronica in formato xml. La proroga prevista dal Milleproroghe offre ai dentisti l’opportunità di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di fatturazione elettronica. Con OrisDent, è possibile trasformare questo obbligo normativo in un’opportunità per ottimizzare la gestione amministrativa dello studio dentistico e migliorare l’efficienza operativa. Se non hai ancora implementato la fatturazione elettronica nel tuo studio, è il momento giusto per farlo. Non riguarda solo chi invia i dati al STS ma per tutti quelli che emettono fattura di prestazioni sanitarie nei confronti di pazienti. Nor. C’è un piccolo giallo legato al Decreto legge “Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie (Ministro dell’economia e delle finanze)”, che dovrebbe essere stato approvato nel Consiglio dei Ministri numero 130 del 4 giugno scorso, ma dopo qualche giorno sul sito del Governo di quel CdM e del comunicato che era uscito il pomeriggio stesso, non ci sono più tracce, almeno nel momento in cui scriviamo questo articolo.Decreto che ad oggi non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il decreto interessa il settore dentale perché introduce a sistema il divieto di inviare al Sistema di Interscambio (SDI), quello che gestisce le fatture elettroniche, quelle emesse nei confronti dei pazienti per le prestazioni sanitarie. Ne avevamo dato notizia in questo approfondimento.Stando alla bozza di Decreto entrato in Consiglio dei Ministri, questo il testo dell’art. 2, quello che interessa la fatturazione elettronica: ART. 2(Fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali)1. All’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «Per i periodi d’imposta 2019,2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti». Il fatto che del provvedimento se ne siano un po’ perse le tracce, non comporta nessun problema per il settore dentale in quanto già il Milleproroghe aveva posticipato al 31 dicembre 2025 il divieto di emettere Fattura elettronica verso i cittadini. Il divieto, è utile ricordarlo, non riguarda solamente i professionisti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria, ma tutti i soggetti che fatturano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, quindi, per esempio, anche i laboratori odontotecnici che fatturano direttamente ai pazienti il dispositivo medico su misura realizzato a seguito di una prescrizione di un abilitato all’esercizio dell’odontoiatria. Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. Dalla classificazione dei dispositivi ai rischi per operatori e pazienti, fino agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008. Il documento include una check-list per verificare la conformità dello... 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Offriamo un contratto di collaborazione stabile, inserimento in un ambiente di lavoro stimolante e un sistema premiante basato su bonus di produzione per incentivare la crescita professionale e il merito.

Divieto permanente e novità sul Sistema Tessera Sanitaria

La novità sull’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria Accanto alla conferma del divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie B2C, il Decreto correttivo-bis introduce un’importante novità che riguarda la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS). A partire dai dati relativi all’anno 2025, la trasmissione dovrà avvenire con cadenza annuale, entro un termine che sarà stabilito con decreto del Ministero dell’Economia e Finanze. Fino ad oggi, la trasmissione dei dati al Sistema TS era prevista con cadenza semestrale, una suddivisione pensata per consentire un aggiornamento più frequente dei dati utili alla dichiarazione precompilata dei cittadini. Tuttavia, questa modalità si è rivelata particolarmente onerosa dal punto di vista organizzativo per gli operatori sanitari, costringendo a gestire due scadenze annuali, spesso in concomitanza con altri adempimenti fiscali. La nuova scadenza annuale mira a semplificare gli adempimenti per i dentisti e per tutti gli operatori sanitari, riducendo il numero di scadenze e consentendo una pianificazione più efficiente del lavoro amministrativo. Questa modifica è stata motivata anche dal fatto che la predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate avviene comunque a partire dal 30 aprile dell’anno successivo, rendendo meno indispensabile la trasmissione semestrale dei dati. È importante, tuttavia, che gli studi odontoiatrici comprendano che questa semplificazione non comporta un abbassamento della qualità dei dati trasmessi: la precisione e la completezza delle informazioni rimangono elementi imprescindibili per garantire il corretto funzionamento della dichiarazione precompilata dei cittadini e per evitare contestazioni o richieste di integrazione. In sintesi, la nuova disciplina prevede che: I dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai pazienti nel 2025 dovranno essere trasmessi al Sistema TS entro il 31 gennaio 2026. La scadenza annuale sostituisce le due scadenze semestrali precedenti. La trasmissione continua ad essere obbligatoria per tutti gli operatori sanitari soggetti a tale adempimento. Questa novità si inserisce in un contesto di parziale semplificazione per gli studi odontoiatrici, ma richiede comunque un’organizzazione attenta per rispettare le tempistiche e garantire la correttezza delle informazioni.

Implicazioni pratiche per gli studi odontoiatrici

  • La conferma del divieto permanente di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie B2C e l’introduzione della trasmissione annuale dei dati al Sistema Tessera Sanitaria hanno ricadute significative sull’operatività quotidiana degli studi odontoiatrici.
  • Dal lato positivo, i dentisti possono contare su una certa semplificazione amministrativa, grazie alla riduzione della frequenza delle trasmissioni al Sistema TS.
  • Tuttavia, sarà importante attendere l’emanazione del decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze per conoscere la data esatta di scadenza.
  • Resta però il peso organizzativo derivante dalla persistenza di un regime di doppio binario per la fatturazione: da un lato la fatturazione elettronica obbligatoria per le operazioni B2B e per le cessioni di beni e servizi diversi dalle prestazioni sanitarie rivolte ai pazienti; dall’altro l’obbligo di emettere le fatture ai pazienti in modalità analogica o elettronica extra-SdI.
  • Questo scenario comporta uno sforzo ulteriore di controllo interno da parte degli studi odontoiatrici, che devono assicurarsi di rispettare correttamente le regole per ciascuna tipologia di fattura, evitando errori che potrebbero dar luogo a sanzioni (ancora da definire compiutamente).

Natura IVA, tipologie di prestazioni e modalità di fatturazione

Uno degli errori più comuni è la tendenza a confondere il regime IVA applicabile a una prestazione sanitaria con la sua natura ai fini della fatturazione elettronica e dell’obbligo di invio al Sistema Tessera Sanitaria. È fondamentale chiarire che questi tre aspetti - natura sanitaria, regime IVA e obblighi di fatturazione/invio al Sistema TS - non sempre coincidono.

Prestazioni verso pazienti esenti IVA

  • Si tratta delle classiche prestazioni odontoiatriche rese nei confronti di persone fisiche. Queste prestazioni sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18 DPR 633/1972. Sono considerate prestazioni sanitarie B2C ai fini della fatturazione elettronica. Devono essere escluse dalla fatturazione elettronica via SdI (emissione in modalità analogica o elettronica extra-SdI). Sono soggette all’obbligo di invio al Sistema Tessera Sanitaria.

Prestazioni verso imprese esenti IVA

  • Si tratta di prestazioni sanitarie rese verso soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio enti, associazioni o società) ma comunque esenti da IVA. Anche queste prestazioni sono esenti IVA. Non rientrano nella definizione di prestazioni B2C (B2B esente). Devono essere fatturate elettronicamente via SdI in quanto la normativa sul divieto riguarda esclusivamente le prestazioni rese a persone fisiche. Non sono soggette all’invio al Sistema Tessera Sanitaria, poiché non rivolte a privati cittadini.

Prestazioni verso pazienti non esenti IVA

  • Alcune prestazioni possono non beneficiare dell’esenzione IVA (ad esempio interventi di chirurgia estetica o trattamenti non terapeutici). In questo caso: Sono soggette a IVA. Sono prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, quindi prestazioni B2C. Devono essere escluse dalla fatturazione elettronica via SdI per la componente sanitaria (per la parte amministrativamente sanitaria). Se la prestazione non è sanitaria (ad esempio puramente estetica senza finalità sanitaria), si applicano regole generali: fatturazione elettronica via SdI e nessun invio al Sistema TS.

Prestazioni verso imprese non esenti IVA

  • Infine, esistono prestazioni di tipo sanitario rese a imprese o professionisti soggetti a IVA (esempio: un contratto di direzione sanitaria per una società odontoiatrica). Queste prestazioni sono soggette a IVA, sono rese verso soggetti diversi da persone fisiche (B2B). Sono obbligatoriamente fatturate elettronicamente via SdI. Non rientrano nell’obbligo di invio al Sistema Tessera Sanitaria.

Fatturazione elettronica in linea con l’Europa?

Un altro aspetto che merita attenzione è il rapporto tra la normativa italiana, che vieta in modo permanente la fatturazione elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie B2C, e le tendenze europee in tema di digitalizzazione degli adempimenti fiscali. Infatti, l’Unione Europea ha recentemente approvato il cosiddetto pacchetto ViDA (VAT in the Digital Age), che introduce importanti innovazioni in materia di fatturazione elettronica, con l’obiettivo di armonizzare e digitalizzare gli obblighi IVA negli Stati membri. Tra le misure, il pacchetto ViDA prevede l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per tutte le operazioni B2B intra-Ue dal 1° luglio 2030 e la possibilità per ciascun Paese di adottare autonomamente obblighi di fatturazione elettronica domestica, purché rispettino le direttive comuni. La scelta italiana di confermare il divieto di fatturazione elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie B2C sembra andare in controtendenza rispetto alla spinta verso una digitalizzazione uniforme del sistema fiscale europeo. Va ricordato, tuttavia, che la decisione italiana è stata motivata non tanto da un rifiuto ideologico della digitalizzazione, quanto da esigenze di tutela della privacy dei pazienti e dalla necessità di evitare costosi investimenti infrastrutturali. In prospettiva, quindi, è probabile che la disciplina nazionale dovrà prima o poi confrontarsi con le direttive europee, soprattutto laddove la fatturazione elettronica diventerà un requisito standard per tutte le transazioni.

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Sanzioni e rischi operativi della fatturazione elettronica

Un aspetto ancora poco chiaro riguarda le possibili sanzioni in caso di errori nella gestione della fatturazione elettronica e nell’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Il Decreto correttivo-bis sancisce il divieto permanente di emissione di fattura elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie B2C, ma non disciplina in modo dettagliato quali siano le conseguenze in caso di errata emissione di tali fatture. In pratica, se un dentista emette una fattura elettronica via SdI per una prestazione sanitaria resa a una persona fisica, si troverebbe in una situazione non conforme alla normativa. Manca una specifica disposizione sanzionatoria nel decreto legislativo di recente pubblicazione, che genera zona grigia. Riguardo all’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, il nuovo articolo 5 del decreto prevede una cadenza annuale, ma anche qui servirà il decreto attuativo per la data esatta di scadenza. In caso di omissione o trasmissione tardiva, si applica la normativa sulle sanzioni una volta definita.

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