
Dal 28 febbraio 2021 l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione è consentito solo con SPID, CIE o CNS, come previsto dal Decreto-legge 76/2020 coordinato con la legge di conversione 120/2020. L’iscrizione all’Albo è disciplinata da norme che prevedono, tra l’altro, l’esame della domanda da parte del Consiglio Direttivo dellOrdine e l’adozione di una formale delibera di iscrizione al termine dell’istruttoria.
La domanda di iscrizione va presentata all’Ordine della provincia in cui si ha la residenza o il domicilio professionale. L’equiparazione tra domicilio e residenza per fini di iscrizione è sancita dalla normativa vigente, anche per cittadini UE. Il domicilio professionale di solito coincide con quello personale, salvo diverse esigenze legali o organizzative.
Se il richiedente è un medico/odontoiatra non italiano e laureato all’estero, prima di poter esercitare in Italia è necessario dimostrare la conoscenza della lingua italiana e delle normative che regolano l’esercizio della professione. Tale verifica è svolta dall’Ordine professionale a cui si rivolge la domanda. È inoltre necessario dimostrare la regolarità del soggiorno in Italia e valutare eventuali esami o parti di corso svolti all’estero, nonché l’eventuale necessità di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o familiari.
Il Ministero della Salute è coinvolto nella valutazione della compatibilità dei titoli esteri con i requisiti italiani e può rilasciare pareri prima dell’iscrizione all’Albo. Il permesso di soggiorno va rinnovato periodicamente presso la Questura. Se parte della formazione è avvenuta all’estero, l’iscrizione può essere subordinata al possesso di un soggiorno regolare e al rispetto delle condizioni di lavoro o familiari in attesa di occupazione.
Le direttive UE prevedono che un medico cittadino UE possa svolgere atti medici in tutti i Paesi UE senza stabilirsi in un Paese, ma solo per attività occasionali. In tali casi, il medico deve informare preventivamente il Ministero della Salute almeno 30 giorni prima dell’esercizio in Italia, indicando luogo e data degli atti medici. L’esercizio della professione in Italia senza iscrizione all’Albo è consentito solo nei casi di attività occasionali di medici UE, previa comunicazione al Ministero della Salute.
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Altre informazioni utili:
Nel caso di assenza di cause ostative all’iscrizione, la delibera di accoglimento è messa in atto dal Consiglio Direttivo. L’iscrizione consente di esercitare la professione in Italia, mentre l’esercizio abusivo è vietato e punibile penalmente. L’iscrizione comporta anche l’obbligo di assicurarsi contro eventuali responsabilità professionali e di aderire al codice deontologico.
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