Requisiti e procedura iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Dal 28 febbraio 2021 l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione è consentito solo con SPID, CIE o CNS, come previsto dal Decreto-legge 76/2020 coordinato con la legge di conversione 120/2020. L’iscrizione all’Albo è disciplinata da norme che prevedono, tra l’altro, l’esame della domanda da parte del Consiglio Direttivo dellOrdine e l’adozione di una formale delibera di iscrizione al termine dell’istruttoria.

Chi può presentare domanda e dove inoltrarla

La domanda di iscrizione va presentata all’Ordine della provincia in cui si ha la residenza o il domicilio professionale. L’equiparazione tra domicilio e residenza per fini di iscrizione è sancita dalla normativa vigente, anche per cittadini UE. Il domicilio professionale di solito coincide con quello personale, salvo diverse esigenze legali o organizzative.

Requisiti generali per l’iscrizione

  • Possesso del titolo di laurea in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e dell’abilitazione all’esercizio della professione o laurea abilitante.
  • Verifica della veridicità delle autodichiarazioni rese dall’interessato, con eventuali sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci.
  • Pagamento della tassa sulle concessioni governative e della quota di iscrizione all’Ordine.
  • Iscrizione al Consiglio Direttivo che, su proposta della Commissione di Albo, adotta la delibera di accoglimento dell’iscrizione.

Condizioni particolari per medici non italiani o laureati all’estero

Se il richiedente è un medico/odontoiatra non italiano e laureato all’estero, prima di poter esercitare in Italia è necessario dimostrare la conoscenza della lingua italiana e delle normative che regolano l’esercizio della professione. Tale verifica è svolta dall’Ordine professionale a cui si rivolge la domanda. È inoltre necessario dimostrare la regolarità del soggiorno in Italia e valutare eventuali esami o parti di corso svolti all’estero, nonché l’eventuale necessità di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o familiari.

Il Ministero della Salute è coinvolto nella valutazione della compatibilità dei titoli esteri con i requisiti italiani e può rilasciare pareri prima dell’iscrizione all’Albo. Il permesso di soggiorno va rinnovato periodicamente presso la Questura. Se parte della formazione è avvenuta all’estero, l’iscrizione può essere subordinata al possesso di un soggiorno regolare e al rispetto delle condizioni di lavoro o familiari in attesa di occupazione.

Considerazioni sulle norme europee e l’esercizio temporaneo

Le direttive UE prevedono che un medico cittadino UE possa svolgere atti medici in tutti i Paesi UE senza stabilirsi in un Paese, ma solo per attività occasionali. In tali casi, il medico deve informare preventivamente il Ministero della Salute almeno 30 giorni prima dell’esercizio in Italia, indicando luogo e data degli atti medici. L’esercizio della professione in Italia senza iscrizione all’Albo è consentito solo nei casi di attività occasionali di medici UE, previa comunicazione al Ministero della Salute.

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Procedura pratica: cosa fare prima di inviare la domanda

  1. Prima di iniziare, è necessario avere un’identità digitale SPID o CIE.
  2. Generare il bollettino PagoPA per il pagamento della tassa di iscrizione e della marca da bollo, pari a € 86,00 complessivi, secondo le indicazioni fornite dalla procedura telematica.
  3. Compilare la pratica telematica e inviarla tramite il tasto “INVIA DOMANDA TELEMATICA”.
  4. Attendere la ricevuta di protocollazione, generata entro 24 ore dall’invio; la ricevuta è la prova che la domanda è stata inoltrata. L’iscrizione non è perfezionata fino all’emissione della delibera del Consiglio.

Altre informazioni utili:

  • La fototessera deve essere allegata in formato immagine; copia fronte/retro del permesso di soggiorno è necessaria solo se richiesto dal status del richiedente.
  • I pagamenti avvengono in due momenti diversi e tramite due canali differenti.
  • Gli Ordini provinciali vigilano sul possesso dei titoli necessari per l’iscrizione agli Albi e hanno compiti di tenuta, pubblicazione e gestione degli Albi.
  • Il possesso del titolo di laurea e l’abilitazione sono verificati dall’Ordine; l’iscrizione diventa operativa dall’adozione della delibera di iscrizione.
  • Una volta iscritti, i professionisti sono tenuti al versamento della quota annuale all’Ordine e dei contributi previdenziali; è obbligatoria anche l’attivazione di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e la sua comunicazione all’Ordine di appartenenza.
  • Secondo l’articolo 1 del Codice deontologico, chi si iscrive per la prima volta pronuncia il giuramento professionale.

Ripartizione delle fasi chiave

  1. Verifica dei requisiti generali e particolari per cittadini italiani e stranieri.
  2. Verifica della regolarità del soggiorno e del titolo di studio, con eventuale parere del Ministero della Salute per i casi complessi.
  3. Compilazione, invio e protocollazione della domanda telematica con SPID/CIE.
  4. Emissione della delibera di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo e inizio dell’esercizio professionale su tutto il territorio nazionale.
Infografica: flusso procedurale iscrizione all’Albo
Video esplicativo sui passi per l’iscrizione all’Albo

Nel caso di assenza di cause ostative all’iscrizione, la delibera di accoglimento è messa in atto dal Consiglio Direttivo. L’iscrizione consente di esercitare la professione in Italia, mentre l’esercizio abusivo è vietato e punibile penalmente. L’iscrizione comporta anche l’obbligo di assicurarsi contro eventuali responsabilità professionali e di aderire al codice deontologico.

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