
L’Assistente Studio Odontoiatrico (ASO), chiamato anche Assistente alla poltrona, è una figura professionale fondamentale per la gestione delle attività svolte in uno studio dentistico. Non a caso, ad oggi, è sempre più in crescita la ricerca da parte di cliniche e studi dentistici di ASO qualificate e con la giusta preparazione, soprattuto in Regione Lombardia.
L'assistente di studio odontoiatrico è l'operatore in possesso dell'attestato conseguito a seguito della frequenza di specifico corso di formazione che svolge attività di assistenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari. Le principali mansioni di un ASO spaziano dagli aspetti tecnici, clinici e organizzativi (trattamento dello strumentario, dei materiali, delle apparecchiature), fino all’assistenza vera e propria alla poltrona, con supporto psicologico-relazionale nei confronti del paziente.
Inoltre svolge attività finalizzate all’assistenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell’ambiente e dello strumentario, all’accoglimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori, così come specificato nell’allegato 1 del DPCM. E' fatto assoluto divieto all'assistente di studio dentistico di intervenire direttamente sul paziente.
La formazione dell'Assistente di Studio Odontoiatrico è di competenza delle Regioni e delle Province autonome che programmano i corsi di formazione e autorizzano le aziende del servizio sanitario regionale e/o gli enti di formazione accreditati alla realizzazione. Il requisito di accesso al corso è la certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione.
Il corso di formazione per assistente di studio odontoiatrico ha una durata complessiva non inferiore a 700 ore suddivise in 300 di teoria ed esercitazioni e 400 di tirocinio, di durata complessiva non superiore ai dodici mesi. E' previsto un massimo del 30% di formazione a distanza. La frequenza del corso è obbligatoria e non possono essere ammessi all'esame finale coloro i quali abbiano superato il tetto massimo di assenze non superiore al 10% delle ore complessive. L'esame finale consiste in una prova teorica ed una prova pratica.
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Secondo l’art.2 comma 2 dell’Accordo Stato Regioni, gli ASO abilitati, per mantenere il proprio titolo, devono svolgere obbligatoriamente almeno 10 ore annue di corsi di aggiornamento, ed è un obbligo che devono svolgere autonomamente.
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2022, il DPCM 9 marzo 2022, che recepisce l'Accordo del 7 ottobre 2021 tra il Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante il profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della Legge n. 43/2006. L'accordo definisce la disciplina della formazione e delle mansioni proprie di questa figura professionale.
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.02.2018 viene individuata la figura dell’operatore di interesse sanitario denominato “Assistente di Studio Odontoiatrico (A.S.O.)”. Il testo del DPCM recita: “L’Assistente di studio odontoiatrico è l’operatore in possesso dell’Attestato conseguito a seguito della frequenza di specifico corso di formazione ...” Viene inoltre specificato che la formazione dell’A.S.O. è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, le quali saranno tenute alla programmazione di specifici corsi di formazione per il tramite delle aziende del servizio sanitario e/o di enti di formazione accreditati.
La qualifica di assistente di studio dentistico potrà essere acquisita anche tramite l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. La regolamentazione di questa forma di apprendistato per la qualifica professionale o per il certificato di abilitazione tecnica superiore spetta alle Regioni e alle Provincie Autonome, nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione.
In base all’art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione.
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Questa tipologia di apprendistato è esattamente quella prevista dal DPCM che ha istituito la professione di interesse sanitario dell’Assistente di Studio odontoiatrico, necessaria per il conseguimento del titolo abilitante in tutti i casi in cui si tratti di aspiranti ASO o di ASO già in attività, ma comunque prive dei requisiti richiesti per ottenere il titolo per equipollenza.
Il corso di formazione per ASO (700 ore) può rientrare, ove istituito, nei percorsi di apprendistato di primo tipo così come regolamentato dall’art. 43 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. L’art. 43 comma 4 del D.Lgsvo n. 81/2015 stabilisce la facoltà per i datori di lavoro di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati che hanno concluso positivamente il percorso di istruzione.
È bene inoltre specificare che il contratto di apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale può essere stipulato anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, in tutti i settori di attività nell’ambito del settore privato.
L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dall’art. 44 del D.Lgsvo 81/2015 e può essere utilizzato in tutti i settori economici per i soggetti con età compresa tra i 18 e 29 anni. In merito alla possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante l’Assistente di studio odontoiatrico (ASO) dotata di abilitazione ai sensi del D.P.C.M. 9 febbraio 2018, si esprime favorevolmente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con il documento allegato.
Il Ministero del lavoro ha precisato che il ricorso a tale tipologia contrattuale non è automaticamente escluso purché nel piano formativo individuale siano indicati appositi percorsi formativi coerenti con le esigenze dell’impresa ed “uno sviluppo di competenze diverse ed ulteriori, anche di tipo integrativo, rispetto a quelle già maturate ai fini dell’abilitazione”.
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Tuttavia il percorso formativo previsto per l’apprendistato professionalizzante non soddisfa i requisiti del Decreto ASO: la formazione di base e trasversale prevista in detto percorso ha per oggetto competenze generali che prescindono dalla specificità delle mansioni svolte. Il soggetto assunto con detta tipologia di apprendistato sarà pertanto comunque tenuto, al fine di ottenere il riconoscimento dell’attestato di A.S.O., a frequentare sia il corso teorico che il periodo di tirocinio nonché a sostenere l’esame finale presso le apposite Commissioni.
Per chi invece svolge già il ruolo di ASO ed ha o ha avuto un inquadramento contrattuale di assistente alla poltrona, anche svolta e conclusa in regime di apprendistato, di non meno di 36 mesi (anche non consecutiva), negli ultimi cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del DPCM (21 aprile 2018), è esentato dal frequentare il corso ASO. Così come è esentato anche chi ha acquisito l’attestato di competenza specifico a seguito del percorso da 1.000 ore realizzato da enti accreditati e riconosciuti dalla Regione.
L'esenzione è parziale invece per coloro che hanno svolto prestazioni lavorative riconducibili all'assistente di studio odontoiatrico non documentabili: in questo caso è previsto un percorso formativo di durata complessiva non inferiore a 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche con esame finale, entro e non oltre il 21 aprile 2023.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli studi odontoiatrici e medico dentistici è sottoscritto tra la Confederazione CIFA ITALIA e A.I.O. Attraverso la stipula del contratto, le Parti si impegnano a perseguire azioni congiunte a sostegno del settore e dei rispettivi lavoratori promuovendo un modello sindacale moderno e coerente con le concrete esigenze degli Studi dei medici dentisti e degli odontoiatri.
La retribuzione di un Assistente Studio Odontoiatrico si aggira mediamente intorno ai 900/1000 euro mensili. Tuttavia, maturando esperienza lo stipendio ASO può raggiungere 1200 euro dopo due anni, e 1400 euro dopo 5 anni. Retribuzione: base di calcolo per la retribuzione dell’apprendista è la retribuzione mensile lorda del terzo livello. La retribuzione dell’apprendista aumenta percentualmente per ogni anno di apprendistato.
Mensilità aggiuntive: a Natale ed entro il mese di giugno gli apprendisti percepiscono una retribuzione supplementare a titolo di gratifica natalizia e quattordicesima mensilità in misura di una mensilità per un anno di servizio prestato in azienda. Lavoro straordinario: gli apprendisti minorenni non possono fare lavoro straordinario. Gli apprendisti e gli impiegati maggiorenni possono prestare lavoro straordinario fino ad un massimo di 2 ore all’anno. Il lavoro straordinario deve rappresentare un’eccezione ed essere comunque autorizzato dal datore di lavoro.
T.F.R. e previdenza complementare: per i dipendenti che si iscrivono a “Laborfonds” l‘azienda versa un importo mensile che, in base alle norme del contratto collettivo, è fissato all‘1,55% sul conto personale del dipendente iscritto. Malattia e infortunio non sul lavoro: 100% dello stipendio dal 1° al 180° giorno di malattia.
Il periodo di prova delle assunzioni a tempo indeterminato è reso comparativamente più lungo rispetto a quelli previsti dagli altri Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Periodo di prova: viene stabilito con contratto collettivo nazionale. Categoria 3 e 3S: 90 giorni di calendario.
Risulta obbligatoria la figura del tutor, un tutore o referente aziendale che deve accompagnare l’apprendista nel suo cammino di formazione. E’ sempre la contrattazione collettiva a stabilire le competenze necessarie del tutor e il suo ruolo (semplice controllo o raccordo tra l’apprendista e il soggetto formatore).
Le clausole di stabilizzazione di natura contrattuale sono rinvenibili nella contrattazione collettiva e possono variare da un CCNL all’altro. L’art. 42, comma 7 del D.Lgs 81/2015 prevede che il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto al personale specializzato e qualificato in servizio; per datori con meno di dieci dipendenti il rapporto rimane di 1 a 1.
Con riferimento ai lavoratori inquadrati come apprendisti, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’art. 1, comma 773 della Legge n. 296 del 2006 ha rideterminato l’aliquota contributiva nella misura del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Tuttavia, vigono regole particolari, introdotte nell’ordinamento dalla Finanziaria 2007, che ha introdotto particolari agevolazioni per tutti i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove.
Ci troviamo anche questa volta a dover affrontare un momento di transizione abbastanza delicato: l'intento di regolamentare una maggior professionalità della figura produrrà, perlomeno in un primo periodo, un grave problema occupazionale. Non poche saranno le opportunità di impiego che andranno perse in attesa che la norma entri a regime, così come non pochi saranno i problemi che i datori dovranno affrontare nel reperire nell’attuale mercato del lavoro soggetti da adibire a dette mansioni.
Ancora pare poco chiaro come dovrà rapportarsi il datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che, trascorso il periodo transitorio, non avranno ottenuto, per qualsiasi motivo, l’attestato di qualifica professionale, ovvero che non potranno più essere adibiti allo svolgimento delle mansioni proprie dell’A.S.O.. Avrebbe dovuto esprimersi il Ministero o almeno convocare un tavolo per definire sanzioni chiare e la possibilità regolarizzare la propria posizione, ma nulla sembra muoversi.
I ruoli di un team odontoiatrico sono definiti per legge: odontoiatra, igienista dentale, assistente di studio, personale amministrativo, operai addetti alle pulizie. Per ognuna di queste divisioni funzionali è previsto un Responsabile e in base alla dimensione dell’organizzazione una serie di addetti. Il coordinatore dei trattamenti (Treatment coordinator) affianca l’odontoiatra durante la presentazione della diagnosi e delle proposte di cura. L’Office Manager coordina tutte le divisioni funzionali dell’organizzazione.
Lo Studio Odontobi, ad esempio, rappresenta un punto di riferimento odontoiatrico sul territorio, combinando una lunga tradizione clinica con le più moderne tecnologie del settore. Diversi studi garantiscono l’affidamento immediato di un'agenda completa e satura, supportata da un gestionale efficiente e da una base pazienti fidelizzata, offrendo contratti di collaborazione stabili e sistemi premianti basati su bonus di produzione.
Il Legislatore ha individuato quale alternativa al percorso formativo dell’A.S.O. anche l’istituto di cui all’art. 43 comma 2 del D.Lgs. 81/2015: gli studenti iscritti a specifici corsi di qualifica professionale, che prevedano piani di studi adeguati e l’attuazione dell’alternanza scuola-lavoro, potranno ottenere il riconoscimento della qualifica di A.S.O. al termine del percorso scolastico.
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Durata corso ASO | Minimo 700 ore (300 teoria + 400 tirocinio) |
| Obbligo aggiornamento | Minimo 10 ore annue |
| Retribuzione media ASO | 900-1000 €/mese (fino a 1400 con esperienza) |
| Esenzione frequenza | Percorso lavorativo ≥36 mesi nei 10 anni precedenti |
| Apprendistato possibile | Sì: apprendistato per qualifica (art. 43) e professionalizzante (art. 44) |
Per fornire percorsi efficaci al settore è auspicabile che il mondo odontoiatrico diventi parte attiva nei processi evolutivi del mercato del lavoro, proponendo specifici percorsi da attuarsi con le Regioni e con le Istituzioni scolastiche, al fine di creare corsi che possano in tempi ragionevoli rispondere alle reali esigenze del comparto in ordine al reperimento di soggetti qualificati da adibire alla mansione di Assistente di Studio Odontoiatrico.
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