Odontologia forense Albani: applicazioni, competenze e ruolo nell’identificazione personale

Anche in ambito “forense” la disciplina mette le competenze odontoiatriche a disposizione del processo penale e dell’investigazione scientifica affiancandosi a pieno titolo alla medicina legale e ad altre scienze forensi. L’odontologia forense, soprattutto nell’accezione anglofona dei termini, è l’applicazione della disciplina odontoiatrica a questioni che hanno un interesse giuridico: dal diritto civile a quello penale e internazionale. Un’attività molto simile a quella del patologo forense.

Ambiti di intervento e rilevanza identificativa

Cadaveri rinvenuti e persone scomparse, purtroppo, sono notizie quasi quotidiane che hanno spinto il Ministero dell’Interno a considerare il problema dell’identificazione personale. Assieme alla dattiloscopia (impronte digitali) e alla genetica (DNA), l’odontologia forense è una delle tecniche applicate a livello internazionale, anche nell’identificazione di grandi numeri di cadaveri, come nei disastri di massa. Le arcate dentali sono uniche per ogni individuo e la presenza o assenza di un dente, le cure, le protesizzazioni ecc. sono elementi ad altissimo potere identificativo.

La presenza dell’odontologo forense permette, infatti, la repertazione di elementi utili a scopo identificativo, ma può contribuire anche alla ricostruzione della scena del crimine. L’attività è molto varia e interessa l’analisi sui cadaveri e sui soggetti in vita. In caso di incendio, per esempio, quello che resta dei denti e dei manufatti odontoiatrici consente di indicare le temperature raggiunte.

confronto arcata dentale ante-mortem e post-mortem

Storia e fondamenti scientifici

La conoscenza del valore identificante delle arcate dentali ha radici antiche. Si narra che già nell’antica Roma, Agrippina riconobbe il cadavere della rivale Lollia Paolina, del cui omicidio fu mandante, proprio grazie ad alcune particolarità della sua dentatura. La moderna odontologia forense, naturalmente, segue dettami più rigorosi e scientifici che la vedono nascere ufficialmente come scienza applicata all’identificazione nel 1897 con l’incendio del Bazar de la Charité, a Parigi, in cui persero la vita 126 persone fra cui la duchessa Sofia di Baviera, sorella della più celebre principessa Sissi. Le identificazioni avvennero in gran parte grazie a documentazione dentale.

Parametri per un’identificazione efficace

I parametri importanti per una identificazione efficace e affidabile sono principalmente la qualità dei dati ante-mortem e la comprovata esperienza degli odontologi forensi chiamati a intervenire. Naturalmente avvantaggiati i Paesi che hanno un archivio standardizzato e centralizzato a livello nazionale della documentazione odontoiatrica. Ad esempio, si veda quanto accadde per via dello tsunami del 2004: evento che vide l’odontologia forense in grado di identificare ben più dell’80% delle vittime non thailandesi, percentuale molto maggiore rispetto alla popolazione locale di cui non era disponibile la documentazione clinica.

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tsunami 2004 identificazioni dentali

Situazione italiana e problemi di censimento

In Italia secondo l’ultimo censimento del Ministero dell’Interno (30 giugno 2013) si contano 27.000 persone scomparse a fronte di circa 870 cadaveri dei quali non è stato possibile determinare l’identità. Questi dati dovrebbero risalire al 1974, ma il numero di cadaveri non identificati potrebbe essere sottostimato poiché è estremamente difficile fare un censimento completo, dovuto per lo più alla difficoltà di risalire ai casi più vecchi di cui verosimilmente si è persa traccia. Un tempo, infatti, non esistevano database per archiviare la notizia dei rinvenimenti su tutto il territorio nazionale.

Inoltre i corpi senza nome, una volta autorizzata la loro sepoltura, lasciano gli obitori alla volta dei cimiteri e col passare di un decennio o due vengono sottoposti, come di consueto, all’esumazione ordinaria per liberare l’area di sepoltura.

Definizioni e confini professionali: odontoiatra, medico legale e odontoiatra forense

Alcune premesse sulla definizione di “medico”. Le professioni mediche di medico-chirurgo, odontoiatra e medico-veterinario derivano tutte da una laurea magistrale a ciclo unico, di cui quella in medicina e quella in odontoiatria di complessivi 360 CFU e quella in veterinaria di complessivi 300 CFU, ciascuna richiedente un’abilitazione all’esercizio professionale. L’odontoiatria può essere esercitata esclusivamente dagli iscritti all’albo degli odontoiatri (laureati in odontoiatria e protesi dentaria, medici-chirurghi specialisti in odontoiatria, medici-chirurghi abilitati all’odontoiatria).

Alcuni chiarimenti sulla “odontoiatria legale e forense”. L’Odontologia forense rappresenta l’applicazione delle conoscenze odontoiatriche al diritto per esigenze di Giustizia. Sul piano teorico l’Odontoiatria forense apporta cognizioni in ambito di rischio clinico in tutti quei casi di eventi dentari avversi e di prevenzione del contenzioso in odontoiatria. Sul piano pratico l’Odontoiatria forense esplica una funzione ausiliare insostituibile nell’amministrazione della Giustizia, attraverso nozioni odontoiatriche e tecnico-forensi utili alla risoluzione di quei casi che riguardano evidenze dentali (identificazione personale, lesioni da morso umano, accertamento dell’età biologica).

Questa parte, fornita attraverso pareri tecnici motivati mediante perizia o consulenza tecnica in materia civile e penale si chiama Odontologia forense e ha un carattere applicativo.

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Ruoli e conflitti: normative e dibattito

Per il prof. Le diverse posizioni espresse dalla CAO Nazionale, e alcune Società scientifiche di medicina legale (SIMLA, AMLA), e di odontoiatria forense (SIOF) hanno determinato una confusione ed equivoci sulle competenze di medici legali e odontoiatri forensi. Da odontoiatra forense e professore associato di medicina legale, con una laurea in scienze giuridiche, sento il dovere di esprimere il mio parere.

Posto che il profilo professionale dell’odontoiatra indicato dalla Legge 409/85 non prevede espressamente attività tecnico-forensi, ma che tale attività è peraltro anche consolidata in virtù dell’iscrizione agli Albi dei CTU e dei Periti (nel merito devo ammettere che ancora troppi gli odontoiatri iscritti nei predetti Albi che confondono il requisito della speciale competenza - che ha natura giurisdizionale quando si assolve all’incarico - rispetto a quella della propria specialità), il punto di partenza per comprendere il rapporto tra odontoiatra forense e medico legale, nell’attualità, non può che essere il riferimento normativo della Legge 2017/24, associandolo ad alcune riflessioni prospettiche.

Dunque, la Legge prescrive “nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria” l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia ad un medico specialista in medicina legale e a uno o più specialisti della disciplina oggetto di esame iscritti negli albi presso i Tribunali. La legge non prescrive la collegialità nelle consulenze tecniche di parte anche se questa resta evidentemente auspicabile.

Tra le finalità della legge 2017/24 quella di garantire il paziente nel suo pieno diritto alla tutela della salute anche in materia di valutazione di danno e di colpa professionale sanitaria. Pertanto, l’unico medico che può offrire competenze accertative sia formali che sostanziali senza la necessità di ulteriore verifica è il medico specialista in medicina legale. È davvero così per quanto attiene la valutazione del danno dentario e della responsabilità professionale del medico-odontoiatra?

Proposte per il riconoscimento e la formazione dell’odontoiatra forense

Fino a quando non sarà istituzionalizzata la figura dell’odontoiatra forense, l’attuale dibattito dovrebbe orientarsi verso un confronto piuttosto che uno scontro tra le società scientifiche del settore medico legale e odontologico-forense, magari coinvolgendo anche l’Accademia di Odontoiatria Legale e Forense (OL-F, unica Società scientifica di odontoiatria forense accreditata dal Ministero della Salute), volto a valutare chiarimenti e modifiche normative.

L’odontoiatria non rappresenta più solo una specializzazione ma una distinta professione intellettuale che tutela un ambito specifico della salute del cittadino. Il paziente resta una unicità biologica, ma dal 1985 sono diventate due le professioni mediche in grado di farsene carico. L’odontoiatra possiede conoscenze di anatomia, istologia, fisiologia, patologia umana, farmacologia e tutto ciò che consente di raggiungere autonomia di giudizio e di operatività nel suo distretto anatomico di competenza.

L’odontoiatra può conseguire competenze tecnico-forensi, medico-giuridiche e nella mediazione civile attraverso corsi universitari. L’odontoiatra che prosegue la sua formazione nella medicina legale odontostomatologica, nell’odontologia forense, nella mediazione civile e nelle scienze giuridiche, diventando così un “odontoiatra forense”, potrà garantire una corretta valutazione del danno alla salute e di danno biologico in quei casi di esclusiva responsabilità professionale odontoiatrica, anche avvalendosi di specialisti di altre branche mediche ove opportuno e senza comunque escludere la possibilità di una valutazione collegiale in un’ottica di collaborazione simmetrica tra odontoiatri forensi e medici legali.

In occasione di una comunicazione durante le Giornate Medico-Legali della Locride di Settembre 2018 prospettavo l’opportunità di un emendamento integrativo per quei casi di esclusiva responsabilità odontoiatrica, che propone la facoltà per l’autorità Giudiziaria di affidare l’espletamento della consulenza tecnica non solo ad un collegio ma anche eventualmente a un odontoiatra in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della medicina legale odontostomatologica, dell’odontologia forense e della conciliazione. Inoltre, intravedevo la garanzia di tutela del cittadino in più idonee valutazioni di un contenzioso odontoiatrico attraverso l’attivazione della sottocategoria professionale di “odontologo forense” negli Albi dei Consulenti e Periti presso i Tribunali (come previsto dall’art. 15 del Protocollo CSM-CNF-FNOMCeO del 24/05/2018, vedere anche questo approfondimento) per poi immaginare in un futuro l’apertura di una scuola di specializzazione in odontoiatria legale e forense della durata identica alle altre specialità per odontoiatri, ma nel Settore Scientifico Disciplinare MED43 e non già MED28.

scheda formazione odontoiatra forense

Garanzie di competenza e controllo

Se vogliamo superare equivoci e confusione, ma soprattutto non allontanarci dalla tutela del paziente, dobbiamo contrastare tutte quelle forme di autoreferenzialità nelle “consulenze medico-legali” a vari livelli (purtroppo ancora numerosi gli odontoiatri “forensi” improvvisati nelle consulenze di parte) e prevedere una verifica delle competenze tecnico-forensi e giuridico-processuali prima dell’iscrizione all’Albo dei consulenti presso i Tribunali, nell’attesa dell’introduzione della categoria degli “odontologi forensi” presso i tribunali e dell’attivazione di una scuola di specializzazione in odontoiatria legale e forense.

L’odontologo forense dovrà avere un campo di applicazione non già esclusivo, ma quanto meno autonomo per tutti gli accertamenti di esclusiva responsabilità odontoiatrica e per gli ambiti propri dell’odontologia forense che incorpora anche la radiologia dentale, non escludendo consulenze collegiali con il medico legale e la collaborazione di altri specialisti, in un’ottica di multidisciplinarietà la cui unica finalità resta la tutela dei diritti del cittadino, missione a cui tutti i medici sono votati.

Esperienze professionali e casi pratici

Medico Odontoiatra con perfezionamenti nell’ambito dell’Odontoiatria Legale e Forense, Master in Scienze Forensi e Medicina Estetica e Dottorato a indirizzo Medico-Legale. Odontologa e Antropologa Forense da più di 15 anni si occupa oltre che di responsabilità professionale in ambito odontoiatrico anche di analisi in ambito forense di resti umani molto compromessi, riconoscimento facciale e ricostruzioni 3D come Consulente per Procure, Tribunali e Forze di Polizia in casi di interesse Giudiziario.

Attraverso affiancamenti di diversi Istituti forensi nazionali e internazionali e prestando servizio come antropologo e odontologo forense presso il Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS) dell’Arma dei Carabinieri, ha collaborato all'identificazione di molti corpi senza nome e all’identificazione delle vittime del terremoto del Centro Italia del 2016. Docente in percorsi di studio sia privati sia universitari e presso l'Istituto di Tecniche Investigative dell'Arma dei Carabinieri, nonchè relatore a conferenze e autore di pubblicazioni scientifiche e divulgative, collabora con diversi gruppi di ricerca. Da oltre 10 anni è membro del direttivo della Società Italiana di Odontoiatria Forense (SIOF).

ricostruzione 3D volto da resti cranici

Competenze tecniche specifiche

  • Analisi resti umani compromessi nel settore dell’antropologia e odontologia forense.
  • Identificazione personale dento-scheletrica.
  • Ricostruzione 3D del volto.
  • Stima dell’età nei presunti minori.
  • Valutazione del danno, responsabilità professionale odontoiatrica e medico-estetica del viso.

Osservazioni finali e prospettive

Forse mi sbaglio, ma è probabile che i medici estensori della Legge 2017/24, Federico Gelli specialista in Igiene e Medicina Preventiva, e Amedeo Bianco specialista in Oncologia Clinica e in Malattie dell’Apparato Digerente, non ne abbiano involontariamente tenuto conto. Non un caso che già a distanza di un anno dalla pubblicazione della Legge 2017/24, presentavo una comunicazione durante le Giornate Medico-Legali della Locride di Settembre 2018 nella quale prospettavo l’opportunità di un emendamento integrativo.

Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi. Vito Lombardi cita Giuseppe Tomasi di Lampedusa per la sua riflessione sulle recenti e storiche questioni... Il Segretario Generale del CIOd chiede provocatoriamente: perché fa paura il riconoscimento degli odontotecnici?

Ambito Ruolo dell'odontoiatra forense
Identificazione personale Acquisizione e comparazione di dati dentali ante-mortem e post-mortem
Accertamento età Stima dell’età biologica tramite analisi dentale e scheletrica
Lesioni da morso Analisi forense delle lesioni e comparazione
Responsabilità professionale Valutazione del danno dentario e perizia tecnico-forense

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