
Uno degli aspetti fiscali maggiormente ostici per i dentisti riguarda il meccanismo di applicazione dell’IVA. L’articolo 10 del D.P.R. 633/72 Stabilisce che le prestazioni professionali dei dentisti, così come quelle dei medici che svolgono attività sanitaria soggetta a vigilanza, rientrano tra le operazioni esenti dall’IVA. A fronte dell’emissione di fatture per prestazioni verso i propri pazienti esenti ex art. 10 D.P.R. 633/72, il legislatore ha previsto una indetraibilità dell’IVA negli acquisti, secondo una proporzione tra le operazioni che danno diritto alla detrazione e quelle esenti (cd. pro-rata).
Tale sistema fiscale di esenzione dall’IVA è stato adottato dal legislatore per non aggravare le persone fisiche di onerI fiscali quando devono sostenere spese per la propria salute. Il principio è onorevole, ma comporta, obtorto collo, un aggravio di costi di circa un quarto in più rispetto al costo effettivo della prestazione sanitaria, cioè pari all’IVA che il dentista non può detrarsi per la regola del pro-rata. L’impossibilità di potersi detrarre l’IVA-pari al 22%-comporta il ribaltamento del costo in capo al paziente, rendendo di fatto vano il sistema elaborato dal legislatore.
Per ottenere un’efficace tutela della salute dei cittadini sarebbe utile che il legislatore consentisse al dentista di acquistare beni e servizi necessari per la propria attività in esenzione da IVA, previa autocertificazione al fornitore, senza che quest’ultimo sopporti l’aggravio del pro-rata. In breve, la mano invisibile del mercato porterebbe a una sensibile riduzione dei prezzi relativi alle prestazioni dei dentisti.
Attualmente, il dentista che svolge esclusivamente attività di prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie che colpiscono denti, bocca, mascelle e tessuti correlati è soggetto all’esenzione IVA con indetraibilità integrale sugli acquisti. Tuttavia, se il dentista svolge anche attività diverse da quelle contemplate dall’art. 10, primo comma, n. 18, D.P.R. 633/72 (es.: docenze, chirurgie estetiche, consulenze tecniche), potrebbe rinunciare a detrarsi integralmente l’IVA sui costi afferenti l’attività non rientrante tra quelle esenti.
Allo scopo di evitare tali perdita di detrazione, il legislatore ha previsto all’art. 36, terzo comma, D.P.R. 633/72 la possibilità per i soggetti che esercitano più attività nell’ambito della stessa professione di optare per l’applicazione separata dell’imposta relativamente ad alcune delle attività. L’opzione della separazione delle attività si determina per comportamento concludente con riferimento all’inizio del periodo di imposta (1 gennaio) e dura tre anni, rinnovandosi automaticamente. La comunicazione di tale opzione va presentata in sede di dichiarazione IVA annuale nel quadro VO.
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Con l’opzione di separazione, il dentista può usufruire della detrazione ordinaria dell’IVA relativamente ai costi inerenti le attività non rientranti nel primo comma dell’articolo 10, attribuendo costi e relative detrazioni alle attività separate. Esempio pratico: spese di cancelleria, stampanti, noleggio fotocopiatrici, e altre spese generiche possono essere imputate all’attività non esente. Il calcolo è articolato in base al volume d’affari realizzato da ciascuna attività e all’impiego degli spazi dello studio.
Nel caso di attività odontoiatrica in esenzione IVA: ad esempio 70% dei ricavi, e attività di consulenza tecnica, medicina estetica, docenza, ecc. assoggettate ad IVA al 22%: 30% dei ricavi. Il 30% dell’IVA relativa alle spese “promiscue” potrà essere detratto. Le spese immobiliari come affitto, utenze, leasing, ecc. si rapportano alla metratura degli spazi utilizzati per ciascuna attività. Utilizzo degli spazi dello studio dentistico per attività odontoiatrica: 85 mq su 110 mq totali (pari al 77,27%). Utilizzo degli spazi per attività di consulenza tecnica, medicina estetica, docenza, ecc.: 25 mq su 110 mq.
È stata oggetto di discussione l’interpretazione dell’articolo 10, primo comma, n. 18, e alle posizioni sull’allineatore ortodontico, con chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Secondo l’Agenzia, le prestazioni dell’odontotecnico, tra cui realizzazione e riparazione di protesi dentarie, sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18, purché rese nell’esercizio di un’arte ausiliaria della professione sanitaria e soggette a vigilanza. Viene citata la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenze C-401/05, C-144/13, C-154/13, C-160/13) che definisce l’esenzione IVA non solo per la natura delle forniture ma anche per la qualifica del fornitore.
Il contesto normativo ha registrato aggiornamenti con il Decreto del Ministero della Salute del 9 giugno 2023. Negli ultimi anni, si è discusso anche dell’inquadramento IVA dell’odontotecnico in un regime di dispositivo medico su misura, specialmente nel contesto CAD/CAM e della transizione dall’arte ausiliaria a professione sanitaria autonoma. Il Regolamento UE 2017/745 ha attribuito all’odontotecnico un ruolo autonomo e differente dalla tradizionale qualificazione, richiedendo una revisione dell’inquadramento IVA e una maggiore coerenza tra diritto europeo e normativa nazionale.
La proposta di riforma non mira a sovrapposizioni di ruoli, ma a riconoscere un percorso di maturazione già presente: l’odontotecnico operi con responsabilità dirette all’interno di una filiera di dispositivi medici. L’applicazione del Regolamento (UE) 2017/745 rende evidente la necessità di un inquadramento corretto e di una vigilanza rafforzata sui dispositivi su misura. Si segnalano tre tasselli di una strategia comune: interpello fiscale, rafforzamento della vigilanza sui dispositivi medici su misura e proposta di emendamento legislativo per allineare diritto europeo, normativa nazionale e prassi operativa.
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Un interrogativo comune riguarda i limiti previsti dalla norma nel rapporto di collaborazione tra odontotecnici con partita IVA. Negli ultimi anni, le collaborazioni tra odontotecnici con partita IVA sono diffuse, ma la legge 92/2012 regolamenta i rapporti di lavoro atipico. L’articolo 1 commi 26 e 27 tende a regolamentare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa mascherati con soggetto con partita IVA. Le norme prevedono sanzioni per le false partite IVA: se l’ispettorato rileva un rapporto di lavoro dipendente mascherato, il soggetto committente è passibile di sanzioni e il collaboratore può essere considerato lavoratore dipendente.
In conclusione operativa, è essenziale che i professionisti mantengano una documentazione chiara delle attività svolte, distinguano nettamente tra attività esenti e imponibili IVA e valutino l’opzione di separazione delle attività quando necessario, con una consultazione puntuale del proprio consulente fiscale. Il rispetto delle norme IVA, della vigilanza sui dispositivi medici su misura e della corretta gestione delle collaborazioni con partita IVA rappresentano elementi chiave per la sostenibilità economica e la conformità normativa dello studio odontotecnico.
Informazioni essenziali tratte dalle norme e dalle interpretazioni ufficiali regolamentano la detraibilità e l’esenzione IVA per attività odontotecniche, con riferimenti all’art. 10 D.P.R. 633/72, all’art. 36 D.P.R. 633/72 e alle decisioni comunitarie della Corte di Giustizia UE. Le disposizioni sull’IVA per i collaboratori con partita IVA richiedono attenzione alle condizioni di lavoro, durate contrattuali e redditi derivanti dall’attività per evitare conseguenze fiscali e contributive.
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