L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è un'imposta indiretta che grava sul consumo di beni e servizi. In ambito sanitario, e specificatamente odontoiatrico, la questione dell'esenzione IVA è complessa e soggetta a diverse interpretazioni. Questo articolo esplora la normativa di riferimento, le sue implicazioni per i professionisti del settore e le aree grigie che possono generare dubbi.
Un'operazione è soggetta a IVA se concorrono tre presupposti fondamentali:
I medici e gli odontoiatri che esercitano la professione in forma autonoma sono soggetti passivi IVA, a differenza di coloro che operano come dipendenti.
Le operazioni effettuate dai medici possono essere classificate in tre categorie:
L'articolo 10, numero 18 del DPR 633/1972 stabilisce che sono esenti da IVA "le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza". Questa disposizione è fondamentale per determinare quali prestazioni odontoiatriche rientrano nell'esenzione.
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La norma fa riferimento all'articolo 99 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265), che definisce le professioni sanitarie soggette a vigilanza. Questo significa che l'esenzione si applica solo alle prestazioni rese da professionisti abilitati all'esercizio della professione, iscritti al relativo albo e in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti dalla legge.
In generale, le seguenti prestazioni odontoiatriche sono considerate esenti IVA:
È importante sottolineare che la finalità della prestazione deve essere terapeutica, ovvero mirata a curare una patologia o a migliorare lo stato di salute del paziente.
Non tutte le prestazioni odontoiatriche rientrano automaticamente nell'esenzione IVA. Alcune aree sono più grigie e richiedono un'attenta valutazione:
Normalmente, l'IVA sugli acquisti pagata dai medici è indetraibile, in quanto la maggior parte delle loro prestazioni rientra nell'esenzione IVA. Tuttavia, se il medico svolge anche servizi non esenti (come perizie legali, certificazioni assicurative, corsi di formazione), una parte dell'IVA sugli acquisti (ad esempio, utenze, servizi generali) diventa detraibile.
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In questi casi, si applica il meccanismo del pro-rata, che calcola la percentuale di IVA detraibile in base al rapporto tra operazioni imponibili e operazioni esenti.
Un dentista acquista materiale medico per €25.000 (IVA indetraibile) e riceve fatture per servizi (commercialista, utenze) per €20.000 con IVA di €4.200. Le sue operazioni sono così suddivise:
Il pro-rata di detraibilità è 5% (5.000 / 100.000). L'IVA detraibile è quindi €4.200 x 5% = €210. La liquidazione IVA sarà:
La fattura è obbligatoria per tutte le prestazioni, sia verso privati che verso imprese o enti. I dati obbligatori da indicare nella fattura sono:
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento, quindi la fattura va emessa quando si incassa l'importo dovuto.
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È obbligatorio descrivere in modo preciso la natura, la qualità e la quantità della prestazione. Il fisco considera inadeguate diciture generiche come "ciclo di cure medico odontoiatriche specialistiche".
Tuttavia, alcuni autori e associazioni di professionisti (come ANDI) sostengono che una descrizione troppo dettagliata violi la legge sulla privacy. Per superare questo problema, si può indicare una dicitura generica, purché si faccia riferimento a un preventivo allegato, alla cartella clinica o al piano di cura.
L'imposta di bollo (marca da bollo da 2 euro) si applica a tutte le fatture emesse in esenzione IVA. L'obbligo è a carico del professionista, ma entrambe le parti (professionista e cliente) sono solidalmente obbligate al pagamento.
I soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti sono esonerati dagli adempimenti IVA (liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale). Tuttavia, chi emette anche fatture con IVA è tenuto a:
L'IVA da versare si calcola come differenza tra l'IVA dovuta sulle prestazioni effettuate e l'IVA detraibile sugli acquisti.
Il Decreto Anticipi (DL 145/23) ha introdotto delle novità in merito all'esenzione IVA per le prestazioni di chirurgia estetica. Ora, sono esenti IVA anche le prestazioni volte a "tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica", a condizione che tale finalità terapeutica risulti da un'apposita attestazione medica rilasciata da uno psichiatra, psicologo o neurologo.
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