
Determinate condizioni di reddito possono comportare il diritto all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e/o farmaceutiche. Alcune esenzioni per reddito sono valide su tutto il territorio nazionale, altre invece sono valide solo in Regione Lombardia. In allegato è presente la "Tabella dei codici di esenzione per reddito" dove è specificato il relativo ambito di validità. Il diritto alle esenzioni per reddito è attestato diversamente in base alla tipologia considerata. I moduli per l'autocertificazione sono disponibili in allegato e presso gli sportelli di Scelta e Revoca delle ASST di competenza territoriale; in alternativa è disponibile la compilazione online sul sito FSE.
Codici di esenzione: E01, E03, E04, E05, E14. Le esenzioni con codice E01, E03, E04, E05 ed E14 sono certificate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Queste esenzioni sono assegnate automaticamente agli aventi diritto e vengono registrate nell’Anagrafe Regionale degli Assistiti, in base ai dati comunicati dal Ministero. Nel mese di marzo di ogni anno, il MEF stila l'elenco dei cittadini che hanno diritto all’esenzione. L’elenco viene definito in base alle informazioni fornite da Agenzia delle Entrate, INPS, Ministero del Lavoro, come previsto dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009. Le esenzioni MEF hanno validità di un anno, calcolato dal 1° aprile al 31 marzo successivo, e vengono rinnovate automaticamente se permangono le condizioni di diritto. Se l’esenzione è autocertificata, la registrazione regionale ha scadenza al 31 marzo di ogni anno.
Il diritto all’esenzione del ticket può essere verificato in qualsiasi momento: su internet tramite FSE, di persona presso gli sportelli Scelta e Revoca ASST, o rivolgendosi al proprio medico di Medicina Generale. I dati MEF riguardano soggetti che comunicano redditi tramite dichiarazioni catastali; non sono inviati dati di contribuenti che usano modelli come 770 gestiti da sostituti di imposta quale INPS. Se si ritiene di avere diritto all’esenzione E01, E03, E04, E05, E14 ma non è stata certificata automaticamente dal MEF, è possibile presentare un’autocertificazione della propria condizione in ASST. L’esenzione autocertificata viene registrata in anagrafe regionale con scadenza al 31 marzo.
Nel caso in cui un cittadino chieda la revoca all'ASST di competenza o tramite il sito FSE di una delle esenzioni assegnate automaticamente dal MEF, la revoca avrà validità solo per l'anno in corso. Nell'anno successivo l’esenzione può essere nuovamente assegnata automaticamente dal MEF se restano i requisiti. È quindi consigliabile verificare la dichiarazione dei redditi per l’anno di competenza e chiedere nuovamente la revoca se necessario. Codici di esenzione E02, E12, E13 sono soggetti a regole particolari, con validità annuale o pena di rinnovo attraverso autocertificazione, come previsto dalle DGR regionali.
Sulla base delle disposizioni regionali, alcune esenzioni possono essere rilasciate a disoccupati o soggetti particolari. Ad esempio, l’esenzione nazionale E02 per la specialistica ambulatoriale può essere rilasciata a residenti disoccupati che ne facciano richiesta, con reddito entro determinati limiti. L’esenzione E12 ed E13 si basa su autocertificazione presentata dall’utente, gestita dall’ASST di competenza territoriale. Le FAQ del Ministero della Salute indicano che l’equiparazione ai disoccupati include lavoratori in mobilità.
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Autocertificazione del diritto all’esenzione può essere presentata presso gli sportelli Scelta/Revoca o online sul FSE/servizi online o, per E30, E40, E02, E12, E13, anche in farmacia. È fondamentale che l’autocertificazione sia compilata secondo le modalità indicate e che l’ATS controlli la veridicità delle dichiarazioni. Dichiarante accetta che eventuali dichiarazioni false comportano sanzioni e revoca del beneficio.
Le esenzioni regionali E12 ed E13 hanno una durata massima annuale, con scadenza al 31 marzo. Le esenzioni E30 ed E40, legate a patologie croniche o rare e a reddito familiare entro limiti specificati, sono attribuite e rinnovate automaticamente dal MEF dal 1° aprile al 31 marzo successivo. Le autocertificazioni non rinnovate automaticamente hanno termine al 30 giugno (exercizio 2022). Le regioni possono prevedere rinnovi anticipati per agevolare i cittadini.
Il codice 013 (spesso indicato come 013.250 in documentazione ministeriale) identifica il diabete mellito come patologia cronica e invalidante, garantendo ai pazienti il diritto a prestazioni sanitarie gratuite per il monitoraggio della malattia. L’esenzione 013 copre specificatamente farmaci e dispositivi inseriti nel prontuario terapeutico e le visite specialistiche correlate al diabete; non copre automaticamente ogni farmaco o dispositivo non presente nel prontuario. Il processo parte da una certificazione ufficiale rilasciata da uno specialista in una struttura pubblica o convenzionata e richiede l’aggiornamento della propria anagrafica sanitaria presso l’ASL di residenza.
Ricevi l’attestato: conserva il documento rilasciato, che conterrà la data di decorrenza del codice 013. L’esenzione 013 è nazionale e le prestazioni coperte e i diritti all’esenzione sono gli stessi in tutta Italia, come previsto dal DPCM 12 gennaio 2017 (nuovi LEA). Alcune differenze operative regionali possono creare confusione, ad esempio la disponibilità e la gestione di sensori CGM e dispositivi medici possono variare tra Lombardia, Piemonte, Campania, Veneto e altre regioni.
Nella Lombardia, la richiesta può essere gestita tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Se si ha l’esenzione 013 e un reddito familiare entro 46.600€, è possibile attivare anche l’esenzione E30 che riduce il ticket sui farmaci a 1€ per confezione. Campania, Veneto, Sicilia, Puglia e altre regioni hanno approcci diversi, spesso con delibere regionali che modulano prescrizioni, limiti e accesso a sensori CGM o a diagrammi avanzati di monitoraggio. Il diabetologo di riferimento è la figura chiave per interpretare i limiti regionali e ottenere il massimo dall’esenzione.
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Il Servizio Sanitario Nazionale fornisce gratuitamente dispositivi per diabetici: glucometro, penna insulina, pungidito, strisce per glucometro, strisce di glicemia, strisce chetonuria, siringhe insulina e aghi. L’accesso a sensori CGM/FGM e a sistemi di monitoraggio avanzato è soggetto a disponibilità regionale e a protocolli locali. Alcune regioni hanno recepito indicazioni per prescrizione estesa, altre sono in fase di adeguamento. Per dubbi su cosa spetta nella propria regione, contattare il centro diabetologico di riferimento.
Gestire il diabete implica bilanciare farmaci, dieta e benessere psicologico. L’esenzione fornisce strumenti biochimici e accesso ai servizi, ma la qualità della vita dipende dall’integrazione di questi strumenti nella routine quotidiana. Una diagnosi cronica rappresenta un carico psicologico: la diabetic burnout può incidere sull’aderenza alle terapie e sugli esami. Lo stress cronico innalza i livelli di cortisolo, aumentando la glicemia e diminuendo la sensibilità all’insulina, creando un circolo vizioso. Per supporto: consultare il proprio diabetologo, psichiatra o psicologo, nonché condividere le difficoltà con il proprio team di cura.
Disclaimer: le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non sostituiscono in alcun modo il parere, la diagnosi o la prescrizione di un medico.
Per chi ha dubbi sull’esenzione 013 e su altre esenzioni per reddito, è utile consultare:
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