
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti importanti sulla possibilità di assumere, con contratto di apprendistato professionalizzante, un ASO (Assistente di Studio Odontoiatrico) già abilitato ai sensi del D.P.C.M. 9 febbraio 2018. La circolare INL n. 873/2021 chiarisce che non è automaticamente esclusa la possibilità di utilizzare tale forma contrattuale per ASO abilitati, ma richiede un piano formativo individuale coerente con le esigenze dell’impresa e finalizzato a sviluppare competenze extra rispetto a quelle già maturate nell’abilitazione.
Il D.P.C.M. 9 febbraio 2018 recepisce l’accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017, individuando il profilo professionale ASO come “Operatore di interesse Sanitario” ai sensi della legge. La formazione di tale figura è di competenza delle Regioni e delle Province autonome, comprendendo parte teorica e tirocinio in studi odontoiatrici o altre strutture autorizzate, sotto supervisione di operatori qualificati ed esperti.
L’articolo 44 del D.Lgs. n. 81/2015 consente ai datori di lavoro, pubblici o privati, di assumere soggetti tra i 18 e i 29 anni con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione ai fini contrattuali. In precedenza, nel contesto dell’apprendistato, è stato precisato che il ricorso a tale tipologia contrattuale non è automaticamente escluso se nel piano formativo individuale sono indicati percorsi formativi coerenti con le esigenze dell’impresa e uno sviluppo di competenze diverse rispetto a quelle maturate per l’abilitazione.
La disciplina dell’apprendistato professionalizzante è contenuta nell’art. 44 del D.Lgs. 81/2015 e rimessa alla contrattazione collettiva nazionale per le modalità di erogazione e durata della formazione professionalizzante. La formazione comprende una componente in azienda e una formazione esterna; la durata minima e le condizioni sono definite dalla contrattazione collettiva, con obbligo di tutor e possibilità di utilizzare fondi interprofessionali per la formazione continua. Le Regioni hanno comunque potere di prevedere forme di finanziamento o agevolazioni.
La circolare INL n. 873/2021 affronta direttamente la situazione di un ASO già abilitato ai sensi del D.P.C.M. 9 febbraio 2018. Testualmente, la circolare stabilisce: “Nulla è stabilito in relazione alla possibilità per il datore di lavoro di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante un ASO già abilitato”.
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In termini di principio di diritto e di metodo, l’approccio è analogo a quello usato per altri profili abilitati all’insegnamento: nel piano formativo individuale devono essere indicati percorsi formativi coerenti con le esigenze dell’impresa e lo “sviluppo di competenze diverse ed ulteriori, anche di tipo integrativo, rispetto a quelle già maturate ai fini dell’abilitazione”, riscontrabili nello svolgimento concreto delle attività. Ciò consente di ritenere legittima la stipula del contratto di apprendistato professionalizzante per un ASO già abilitato, purché sia predisposto un piano formativo adeguato.
Di conseguenza, la risposta pratica è positiva: sarà necessario redigere un Piano Formativo Individuale coerente con le esigenze dell’impresa, finalizzato a sviluppare competenze ulteriori rispetto a quelle maturate con l’abilitazione. In tal modo, si garantisce che l’apprendistato professionalizzante sia funzionalmente integrato con l’attività operativa dell’ASO e con lo sviluppo professionale richiesto dall’impresa.
Estremamente rilevanti ai fini pratici sono i seguenti elementi operativi:
In conformità con l’impianto normativo:
Per gli apprendisti, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva è adeguata al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Esistono agevolazioni per datori di lavoro con meno di 9 dipendenti; in tali casi, l’aliquota contributiva è particolarmente favorevole.
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La figura dell’ASO, ormai integrata nel quadro del DPCM 2018, richiede un coordinamento stretto tra unità formative regionali e regime contrattuale nazionale. L’assunzione di ASO già abilitati in apprendistato professionalizzante apre opportunità di valorizzazione delle competenze, pur richiedendo un piano formativo mirato a sviluppare conoscenze ulteriori utili al contesto operativo dello studio odontoiatrico.
Di seguito un’infografica riassuntiva dei passaggi per la stipula di un apprendistato professionalizzante con ASO già abilitato:
La circolare INL e la disciplina normativa in genere pongono l’accento sul coordinamento tra piano formativo, esigenze dell’impresa e sviluppo di competenze avanzate, nonché sulla necessità di tutela della sicurezza e della formazione continua, elementi comuni anche al settore odontotecnico.
| Aspetto | Requisiti | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Età apprendista | 18-29 anni | Art. 44 D.Lgs. 81/2015 |
| Piano formativo | Coerente con esigenze azienda; sviluppo competenze aggiuntive | Circolare INL 873/2021; Art. 43-44 D.Lgs. 81/2015 |
| Tutor | Presenza obbligatoria; competenze definite dalla contrattazione | CCNL e contrattazione collettiva |
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