
I provvedimenti ablatori sono provvedimenti autoritativi dell’amministrazione pubblica, che trovano la loto fonte nella Costituzione, agli artt. 23 e 42. Sono atti che incidono negativamente sulla sfera giuridica del destinatario.
Gli effetti dei provvedimenti ablatori sono di due specie: PRIVATIVI, ovvero, sottraggono una facoltà o un diritto ad un altro soggetto; APPROPRIATIVI, al patrimonio della P.A.
Incidono sui diritti reali. I diritti reali vengono estinti, o ne vengono istituiti di nuovi su cose altrui. Tra questi provvedimenti troviamo:
Privati. Privano di poteri o facoltà i privati. Essendo, appunto, privativi di poteri e diritti della persona, sono soggetti al principio di legalità. Ne fanno parte:
Obbligano il destinatario a una data prestazione. Fanno sorgere situazioni obbligatorie in capo ai soggetti privati. L’emanazione dei provvedimenti ablatori obbligatori è intesa a disciplinare rapporti obbligatori tra cittadino e pubblica amministrazione. Ne costituiscono esempi: obbligo di pagare i tributi, obbligo di procedere alle assunzioni delle categorie protette.
Leggi anche: approfondimento sulla fabbricazione del filo interdentale in ePTFE
I provvedimenti ablatori obbligatori: non hanno ad oggetto solo la proprietà o diritti reali e prevedono talvolta l’imposizione di indennizzo. Devono essere espressamente previsti dalla legge e costituiscono un rapporto obbligatorio tra cittadino e pubblica amministrazione.
Provvedimenti ablatori reali. Consistono nella sottrazione di diritti reali dei privati e in particolare del diritto di proprietà con contestuale acquisizione di tali diritti alla pubblica amministrazione. Esempi: espropriazioni e occupazioni. Producono un effetto privativo al quale si accompagna quello acquisitivo in favore della pubblica amministrazione.
Provvedimenti ablatori personali. Sono ordini che producono l'effetto privativo di facoltà o poteri dei privati, tradizionalmente identificati negli ordini amministrativi. Devono essere previsti in modo espresso o implicito dalla legge, possono essere assunti in forma scritta o orale e sono caratterizzati dall’esecutorietà e dalla recettizietà.
I requisiti di efficacia dell’atto amministrativo si distinguono in requisiti di esecutività e requisiti d’obbligatorietà. I requisiti di esecutività operano ex tunc e includono controlli, verificarsi della condizione sospensiva e del termine, accettazione dell’interessato. I requisiti d’obbligatorietà operano ex nunc e includono notificazioni, trasmissione e pubblicazione del provvedimento.
Il procedimento amministrativo è lo strumento utilizzato dalla pubblica amministrazione al fine di perseguire l’azione amministrativa. Il provvedimento amministrativo è l’atto adottato dalla pubblica amministrazione che conclude il procedimento. Il procedimento si articola in quattro fasi principali: iniziativa, istruttoria, decisoria, integrazione dell’efficacia in alcuni procedimenti.
Leggi anche: Regime giuridico dei provvedimenti ablatori secondo lo Statuto del contribuente
Nella fase istruttoria vengono valutati fatti e interessi pubblici o privati coinvolti; se vi sono più amministrazioni interessate, può essere convocata una conferenza di servizi per acquisire pareri obbligatori entro termini prestabiliti. Se vi sono pareri negativi, il responsabile del procedimento deve trasmettere il preavviso di rigetto ai destinatari e attendere eventuali controdeduzioni nel rispetto del giusto procedimento.
La fase decisoria prevede l’adozione e l’emanazione del provvedimento espresso. Se il contenuto è discrezionale, è necessario indicare motivi dettagliati. La fase integrativa dell’efficacia è presente in alcuni procedimenti dove l’adozione dell’atto non è sufficiente da sola a garantire l’efficacia: possono essere necessari atti successivi di comunicazione o pubblicazione per rendere effettivi gli effetti giuridici.
L’espropriazione per pubblica utilità è l’atto ablativo più importante. Può essere definito come l’istituto del diritto pubblico per il quale un soggetto, previo versamento dell’indennizzo, può essere privato in tutto o in parte di uno dei suoi beni immobili di proprietà per una causa di pubblico interesse. L’espropriazione crea un rapporto di diritto pubblico fra espropriante, espropriato e autorità procedente.
La normativa in materia è il Decreto del Presidente della Repubblica n.327 del 2001. L’oggetto può essere un diritto di proprietà o un altro diritto reale. Il presupposto di legittimità è l’indennizzo, non coincidente con il prezzo di mercato. La competenza spetta all’autorità amministrativa competente per la realizzazione dell’opera di pubblica utilità, secondo il principio di simmetria. Il DPR 327/2001 prevede una procedura articolata in fasi:
La procedura è finalizzata a garantire la legittimità dell’esproprio, bilanciando gli interessi pubblici e privati, con indennizzo come presupposto di legittimità e con modelli procedurali uniformi secondo la normativa vigente.
Gli atti amministrativi possiedono vari caratteri: tipicità, nominatività, obbligatorietà, esecutività, imperatività e inoppugnabilità. La tipicità impone che gli atti siano previsti dalla legge con funzione ed effetti determinati. La nominatività assegna a ciascun interesse pubblico un tipo di atto definito dalla legge. L’esecutività consente all’amministrazione di imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei confronti dei destinatari. L’imperatività e l’autoritarietà permettono di produrre effetti giuridici anche contro la volontà dei destinatari. L’inoppugnabilità si riferisce all’impossibilità di ricorrere contro un provvedimento decorsi i termini perentori. Le notificazioni, la trasmissione e la pubblicazione costituiscono i principali elementi di efficacia ex nunc. Nei casi di provvedimenti vincolati o negativi la motivazione può essere ridotta a una giustificazione o, nei casi di provvedimenti discrezionali, richiede motivazione analitica ed ampia per bilanciare interessi pubblici e privati.
tags: #procedimento #amministrativo #ablatorio #definizione #caratteristiche #e
