
Pertanto, il datore di lavoro (oppure un suo delegato) deve inviare all’unità operativa INAIL territorialmente competente la comunicazione di messa in servizio e la richiesta di prima verifica. In termini generali, la prima verifica periodica consente di accertare lo stato di manutenzione e conservazione dell’apparecchio, le condizioni di sicurezza e l’efficienza dei dispositivi di controllo. Secondo la normativa
I carri raccogli-frutta, le gru a ponte, gru a cavalletto, gru Derrick, gru a sbalzo e altre tipologie descrivono gli apparecchi di sollevamento disciplinati. Gli apparecchi sono classificati in base al tipo di carico e al contesto operativo: gru mobili, gru fisse, ponti sviluppabili su carro, carroponti e accessori associati.
Gli apparecchi di sollevamento sono tutti quelli destinati alla movimentazione e al sollevamento, nello spazio, di un carico sospeso mediante gancio o altri organi di presa. L’intero quadro normativo prevede comunicazione di messa in servizio, prima verifica periodica e registrazione dettagliata delle attività di controllo.
Il datore di lavoro in possesso di un nuovo apparecchio di sollevamento deve procedere con la comunicazione di messa in servizio da inoltrare all’INAIL attraverso i servizi online disponibili sul portale. Dopo la comunicazione, è necessario richiedere all’INAIL territoriale competente la prima verifica periodica per gli apparecchi di sollevamento; in caso contrario l’attrezzatura non potrà essere utilizzata. Una volta ricevuta la richiesta, l’INAIL deve dare una risposta entro 45 giorni.
La verifica permette di identificare l’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata e di stabilire la corrispondenza tra macchina e dati in istruzioni del fabbricante. Le verifiche successive sono affidate a enti abilitati o ASL/ARPA a seconda della regione e dell’organismo scelto dal datore di lavoro.
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Secondo l’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008, è obbligo del datore di lavoro sottoporre le attrezzature di lavoro ai controlli e agli interventi di manutenzione, registrando i risultati. Il registro di controllo è stato introdotto dalla Direttiva Macchine e riguarda anche le piattaforme di lavoro mobili elevabili. Ilfabbricante deve descrivere il contenuto del registro di controllo nelle istruzioni se non lo fornisce insieme alla macchina.
Il registro deve contenere: identificazione dell’attrezzatura, data di ogni intervento di controllo, tipo di intervento, esito, nominativo del tecnico, riferimenti alle verifiche periodiche, e l’esito della verifica. Il registro, insieme al manuale di istruzioni, accompagna la macchina nei trasferimenti di proprietà fino allo smantellamento e la mancanza o l’aggiornamento del registro comportano sanzioni.
Le periodicità sono definite dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e possono essere:
La prima verifica periodica deve essere richiesta al INAIL almeno 60 giorni prima della scadenza, e deve essere effettuata entro 60 giorni dalla richiesta. Le verifiche periodiche successive possono essere affidate a soggetti abilitati come CVE Engineering o agli enti competenti regionali (ASL/ARPA) entro i termini previsti dall’Allegato VII.
La normativa prevede che l’INAIL possa eseguire direttamente la prima verifica, assegnando una matricola all’attrezzatura. Per le verifiche successive, il datore di lavoro può rivolgersi a CVE Engineering o a soggetti abilitati o all’ASL. Il nominativo del soggetto abilitato deve essere indicato nella richiesta di verifica, pena nullità della richiesta. Dal 2013 il datore di lavoro può scegliere liberamente tra IGQ, soggetti privati abilitati o ASL per la prima verifica, con successivo affronto alle verifiche seguenti tramite soggetti abilitati o ASL.
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La formazione degli operatori e degli addetti al manovramento è regolata dall’art. 71 del D.Lgs. 81/08: è necessario un adeguato corso di formazione, informazione, addestramento e prova al termine del quale viene rilasciato un attestato di partecipazione. La segnaletica di sicurezza deve essere presente nel raggio d’azione dell’attrezzatura, con cartelli indicatori di avvertimento, divieto e pericolo.
Gli accessori di sollevamento (catene, funi, staffe, perni, spinotti) devono essere controllati regolarmente: le catene vanno ispezionate per usura, pieghe e deformazioni; le funi per degrado, contatto con carrucole e punti di fissaggio; le staffe e i perni per usura e deformazioni. La ISO UNI-EN 9927 e UNI ISO 4309 forniscono criteri e tabelle di gravità del deterioramento per valutare se una componente possa rimanere in servizio o necessiti sostituzione immediata.
La verifica delle parti di presa (ganci, golfari, magneti) deve accertare assenza di ammaccature, cricche o difetti superficiali e controllare i dispositivi di trattenuta. Tutti gli interventi su questi elementi devono essere registrati nel registro di controllo.
Il registro di controllo non sostituisce la documentazione delle verifiche né la manutenzione, ma la integra e ne facilita la tracciabilità. Errori comuni includono annotazioni incomplete, aggiornamenti a posteriori, mancata trascrizione delle anomalie, registro non disponibile in cantiere, uso scorretto tra registro di controllo e libretto di uso e manutenzione, e mancato aggiornamento dopo riparazioni. Una gestione accurata evita sanzioni, sospensioni dell’attività e rischi di infortunio.
Gli addetti che utilizzano apparecchi di sollevamento devono frequentare corsi di formazione conformi al D.Lgs. 81/08 e alle norme collegate. La formazione comprende prove di controllo e rilascio di attestati dopo la formazione. La segnaletica di sicurezza deve essere presente per garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
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Per garantire la conformità normativa e la massima sicurezza operativa, è fondamentale gestire con attenzione le verifiche periodiche di gru, carrelli elevatori e altri apparecchi di sollevamento. Affidarsi a professionisti abilitati e mantenere aggiornato il registro di controllo consente di prevenire guasti, proteggere i lavoratori e salvaguardare il valore commerciale delle attrezzature nel tempo.
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