Normativa sulla costituzione di società tra odontoiatra e igienista dentale: quadro, limiti e opportunità

La materia è disciplinata dalla L. 183/2011 e successive integrazioni, che prescrive limiti relativi all’oggetto circoscritto all’attività professionale, alla quantità minima del capitale detenuto dai soci professionisti che non può essere inferiore a 2/3 del totale. Le società tra professionisti (STP) rappresentano la via preferenziale per esercitare l’attività odontoiatrica in forma organizzata, mantenendo il legame professionale con i pazienti e l’iscrizione all’albo. Tuttavia, la filosofia normativa ha evoluto nel tempo le possibilità di strutturazione, introducendo gradualmente alternative alle tradizionali studi monoprofessionali o alle sole strutture di capitale.

Contesto storico e quadro di riferimento

La Legge Bersani ha inaugurato la possibilità di rilassare alcuni vincoli alle professioni regolamentate, abrogando inizialmente alcuni vincoli di tariffe e pubblicità e aprendo spazi per forme societarie anche diverse dalla tradizionale farmacia o medicina. Dal punto di vista giuridico, le STP emergono come forma organizzativa che consente la gestione comune dell’attività professionale con una regolazione interna che tutela l’indipendenza professionale di ciascun socio. Il dibattito giurisprudenziale e ministeriale ha chiarito che le STP devono prevalere nell’oggetto professionale e che l’autorizzazione sanitaria è legata alla struttura e non esclusivamente ai singoli soci.

Secondo il parere ministeriale e le indicazioni dell’OMCeO, la trasformazione o la costituzione di una SRL odontoiatrica non automaticamente consente l’esercizio dell’attività odontoiatrica; è invece necessario mantenere la funzione di Direttore sanitario o l’apporto di professionisti iscritti all’Albo, soprattutto se l’organizzazione assume una struttura complessa o poliambulatoriale. In Piemonte, la Circolare DGR 35-3310/2016 ha esentato gli studi monoprofessionali dall’autorizzazione, ma lo studio di più professionisti in STP continua a richiedere attenzione all’organizzazione complessa e alle autorizzazioni previste dall’art. 193 TULS.

Oggetto sociale e requisiti per STP tra odontoiatri

La STP è regolata dalla L. 183/2011: tutti i modelli societari previsti dal codice civile sono ammissibili, ma le quote associative devono essere detenute per i 2/3 da professionisti e solo il restante 1/3 può essere posseduto da soci di capitale. Per costituire una STP tra due odontoiatri, è necessario che la maggioranza delle quote sia detenuta da professionisti iscritti all’albo e che l’oggetto sociale sia esclusivamente professionale, legato all’odontoiatria. L’azienda può includere anche igienisti dentali come parte della compagine, purché la quota di capitale attribuita ai professionisti soddisfi la soglia dei 2/3, e purché l’organizzazione operi nel rispetto dei principi del rapporto diretto paziente-professionista.

Convergenze e differenze tra STP e SRL odontoiatrica

Le SRL odontoiatriche sono forme di capitale che possono fornire flussi fiscali e gestione patrimoniale separate, ma, secondo le indicazioni ministeriali e le pronunce della giurisprudenza recente, non sostituiscono l’esercizio diretto delle prestazioni professionali da parte dei soggetti abilitati. Le STP consentono di gestire lo studio come impresa, mantenendo il ruolo professionale e la responsabilità diretta dei professionisti plurimi nei confronti del paziente. In sintesi, la scelta tra STP e SRL deve tener conto di obiettivi quali gestione familiare o generazionale, dimensione dell’organizzazione, necessità di capitale e grado di autonomia professionale.

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Autorizzazioni e responsabilità sanitaria

L’autorizzazione sanitaria ex art. 197 TULS non dipende dal soggetto esercente la professione, ma dalla complessità della struttura, soprattutto se si tratta di poliambulatori o strutture complesse. La giurisprudenza definisce uno studio odontoiatrico monoprofessionale come struttura complessa se l’organizzazione è prevalente sull’opera intellettuale. La circolare DGR 35-3310/2016 ha escluso l’autorizzazione per studi monoprofessionali solo in alcune giurisdizioni; per gli studi con più professionisti in STP l’esame delle autorizzazioni resta necessario e dipende dalla configurazione organizzativa. In caso di cessione o trasformazione, la responsabilità civile resta principalmente a carico della struttura, anche se i singoli professionisti conservano la responsabilità personale per fatti professionali.

Quadro pratico: cosa serve per costituire una STP tra odontoiatri

  1. Prevalenza di quote in capo a soci professionisti (2/3 almeno).
  2. Oggetto sociale limitato all’attività professionale odontoiatrica.
  3. Iscrizione all’albo professionale dei soci professionisti e assicurazione RC professionale adeguata.
  4. Presenza di Direttore sanitario iscritto all’Albo quando richiesto dall’autorizzazione o dalla tipologia di struttura.
  5. Possibilità di includere igienisti dentali come soci, purché rispettino la quota professionale minima e l’oggetto sociale.
  6. Se trasformazione in SRL, mantenere la conformità con le norme che regolano l’esercizio professionale protetto; l’iscrizione all’Albo non si estende alle SRL ma rimane a carico dei professionisti.

Vantaggi e rischi della STP rispetto alle SRL

I vantaggi principali della STP includono una gestione federata dell’attività, una maggiore flessibilità organizzativa, una possibile agevolazione fiscale e una facilitazione della continuità generazionale. Tra i rischi si annoverano la necessità di un’efficace governance interna, la gestione delle quote tra soci professionisti e non professionisti, e la necessità di assicurazioni adeguate per coprire i rischi professionali all’interno di una struttura che eroga prestazioni sanitarie.

Infografica: differenze tra STP e SRL odontoiatriche
Video: intervista e chiarimenti sull’evoluzione delle STP in odontoiatria

Deroghe e casi speciali: igienisti dentali e altre figure

La partecipazione di igienisti dentali in STP o in strutture coordinate richiede attenzione alle norme vigenti: l’iscrizione all’albo professionale è necessaria per l’esercizio della professione, ma la strutturazione societaria può permettere la partecipazione di soggetti non professionisti solo come soci di capitale o soci tecnici, a seconda della cornice normativa vigente. In alcuni casi, norme ministeriali e circolari hanno ammesso che soggetti non professionisti detengano quote minori, purché non si tratti di prestazioni sanitarie riservate e l’organizzazione sia gestita da professionisti abilitati.

Bilancio, contributi e gestione previdenziale

Il contributo previdenziale a carico delle STP e delle SRL che esercitano attività odontoiatrica può variare, con riferimenti specifici all’obbligo di assicurazione e ai contributi ENPAM per i soci professionisti. L’analisi della normativa fiscale e previdenziale evidenzia inoltre che la trasformazione in STP o SRL non genera plusvalenze o minusvalenze sui beni che compongono l’organizzazione professionale, inclusa la clientela e i beni materiali.

Prospettive e percorsi consigliati

La scelta tra STP e SRL odontoiatrica deve fondarsi su una valutazione accurata delle esigenze dello studio e della generazione futura: continuità professionale, governance interna, requisiti di autorizzazione sanitaria, e la possibilità di coinvolgere igienisti dentali o altri professionisti nel team. La normativa suggerisce di consultare professionisti specializzati per una valutazione personalizzata, tenendo presente che la STP rappresenta una via di integrazione tra professionalità e gestione d’impresa, offrendo potenziali vantaggi organizzativi e fiscali se gestita con attenzione e conformità.

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