Implantoprotesi srl società tra professionisti: normativa e caratteristiche

Prima del 2011, anno di nascita delle Società tra Professionisti, l’esercizio in forma societaria della professione odontoiatrica non era contemplato nel nostro ordinamento. La creazione legale di queste società risale al 2012. La norma autorizza “la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico”; dunque, di tutte le professioni e non solo di quella medica.

Quadro normativo e definizione

La Società Tra Professionisti (STP) è una società che ha per oggetto l’esercizio di attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in albi o elenchi regolamentati. La normativa che disciplina questo tipo societario è contenuta nell'articolo 10 della Legge n. 183/11, integrata successivamente dal Decreto Ministeriale n. 34 dell'8 febbraio 2013 “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico”.

La norma istitutiva chiarisce che le STP non sono un tipo di società a sé stante, ma ordinarie società fra quelle regolate dal Codice civile: società di persone, di capitali e cooperative. Semplificando, “viene prima” il tipo societario standardizzato, ad esempio SAS o SRL, e dopo, in aggiunta e obbligatoriamente, la sigla STP.

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Oggetto sociale e limiti operativi

Trattandosi di professione e non di attività commerciale, le STP non sono e non devono essere imprese, bensì “società senza impresa”. Fra le conseguenze, a differenza delle società-impresa, una STP non può occuparsi di qualsiasi attività le possa procurare ricavi, ad esempio organizzare corsi di formazione, commercializzare prodotti, gestire un laboratorio odontotecnico, ma esclusivamente della professione ordinistica di riferimento. La STP deve avere per oggetto esclusivo le “attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico”, cioè le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali, ai sensi dell’art. 2229 c.c., è necessaria l’iscrizione in albi o elenchi.

È possibile inserire più attività professionali, anche non necessariamente dipendenti o connesse; in tal caso se una delle attività professionali risulta prevalente, la società deve essere iscritta solo all’albo o registro dell’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente (altrimenti deve essere iscritta in tutti gli albi o registri relativi a tutte le attività professionali previste). Pertanto, nel caso di oggetto multidisciplinare è consigliabile, anche se non necessario, indicare l’attività prevalente.

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Composizione sociale: soci professionisti e soci non professionisti

La peculiarità di queste società si rivela però nelle stringenti limitazioni per quanto riguarda il tipo di soci ammessi, che devono essere in maggioranza professionisti iscritti all’Ordine o Albo. È ammessa la presenza di un socio “di capitale”, che può essere rappresentato anche da un’altra società, purché non STP, e che sarà comunque “di minoranza”; può essere nominato amministratore, ma in questa veste non può mai avere il potere di prendere decisioni impattanti sull’esecuzione dell’attività professionale dei soci ordinisti. La partecipazione ad una società è incompatibile con altra società tra professionisti. La disciplina della STP prevede il divieto di partecipazione del socio a più società tra professionisti.

A parziale compensazione di questo vincolo, la Società tra Professionisti permette anche la presenza, sia pur con ruoli tecnici e di completamento rispetto all’attività odontoiatrica o medica principale, dei soci non professionisti, i quali possono entrare al puro scopo di conferire capitali, ma anche per collaborare nella gestione complessa dello studio in attività ovviamente non mediche.

Tuttavia, a volerla dire proprio tutta, il solo fatto di innestare in una società di puri professionisti medici o odontoiatri dei soci non professionisti costituisce la prima prova che la natura di questa società tra professionisti è comunque e irrimediabilmente resa spuria rispetto alla pura attività medica. Ed è spuria proprio perché non ci sono solo medici, ma anche altre figure che, per il fatto di investirci o collaborarci, innestano nella società quel carattere commerciale che in caso diverso non avrebbe.

Maggioranza e governance

La legge del 2011, come noto, impone che i soci professionisti debbano detenere almeno i 2/3 dei diritti di voto in assemblea e che possano essere, per ovvie ragioni, solo persone fisiche, visto che debbono essere professionisti iscritti all'albo. Il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Tale requisito può essere ottenuto anche attraverso meccanismi alternativi al puro calcolo numerico per teste e per quote (ad es. attraverso un peso particolare dato per statuto / patti sociali al “voto” dei soci professionisti).

È previsto peraltro un vincolo pesante, perché la perdita dell’iscrizione comporta de plano la perdita del diritto a restare in qualità di socio. La norma stabilisce che la venuta meno della maggioranza dei due terzi costituisce causa di scioglimento della società se la stessa maggioranza non si ripristina entro sei mesi.

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Profili autorizzativi e natura organizzativa

Il punto che però a me interessa sviscerare è un altro: e cioè che la distinzione tra struttura semplice e complessa, tra esercizio professionale e imprenditoriale e organizzato di una attività sanitaria, ancora una volta, dal punto di vista squisitamente giuridico, funziona ben diversamente ed appare molto più sfumata. Il D.Lgsvo 502/92 aveva infatti distinto, anche dal punto di vista autorizzativo, le strutture semplici da quelle complesse, in un momento in cui la Società tra Professionisti era ben lontana dal nascere; ma i requisiti con cui definire tale complessità li aveva pressoché totalmente delegati alla normativa regionale.

Il discrimine con cui di fatto quella complessità è stata definita è stato messo più fortemente in relazione al criterio organizzativo che a quello dei requisiti minimi. Nello studio mono-professionale lavora il titolare. Se quel titolare si limita ad effettuare procedure semplici non abbisogna di alcuna autorizzazione sanitaria, ma può cavarsela con una semplice SCIA. Diversa è la situazione per lo studio associato, che infatti sta lì come istituto proprio perché si vuole dare una possibilità diversa di esercitare insieme la professione tra diversi professionisti.

Come possiamo considerare un’organizzazione che tiene al suo interno soci medici e soci non medici? Dal punto di vista dei profili autorizzativi, è facile rispondere: come ad un’organizzazione che, pur rimanendo incentrata sull’operato del professionista/i, diviene sostanzialmente complessa o semi-complessa, anche perché costituita sotto forma societaria e che quindi possiede una natura imprenditoriale.

La STP e l’iscrizione all'Albo, obblighi comunicativi e disciplina deontologica

Trattandosi di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate, le STP devono iscriversi all'Ordine professionale di riferimento, fatto innovativo in quanto fino ad allora riservato alle persone fisiche munite di titoli. Dall’iscrizione derivano: la piena soggezione della società al codice deontologico e al potere disciplinare ordinistico; l’equiparazione allo studio professionale singolo e associato per quanto riguarda le autorizzazioni amministrative, senza necessità di nominare un direttore sanitario.

Diversamente dallo studio associato e dalle società commerciali che gestiscono ambulatori, le STP sono onerate di stringenti obblighi di informazione alla loro clientela. Si tratta di comunicazioni scritte finalizzate a far conoscere al paziente, in via preventiva, i nominativi dei soci ai fini della garanzia del diritto del cliente di scegliere il socio da cui farsi curare. Oltre ai nominativi dei soci professionisti, la STP deve comunicare anche l’identità del socio “di capitale”.

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Tali comunicazioni possono ad esempio essere effettuate tramite la consegna di un foglio apposito in fase di visita, attraverso il sito Internet della società e con informazioni esposte in modo visibile all’interno dei locali sociali.

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Fiscalità: ambiguità e vantaggi

Una motivazione che viene spesa per far propendere l’aggregazione professionale per la STP, anziché per il tradizionale studio associato, è il fatto che fiscalmente, seppur in modo indiretto, le STP sono imprese. Civilmente non-imprese, fiscalmente imprese. C’è chi vede come una contraddizione il fatto che un’attività professionale sia tassata come impresa; persino la Cassazione in una nota sentenza (Cass. Nr. 7407 / 2021) ha negato l’applicazione della fiscalità d’impresa a una STP di piccolissima dimensione, in applicazione del principio giuridico della “prevalenza della sostanza sulla forma”, sostenendo che in assenza di un’organizzazione effettiva di tipo aziendale si applica la tassazione del lavoro autonomo.

L’interesse per la tassazione come impresa risiede nell’ipotesi che questa sia una fiscalità di favore, rispetto a quella del lavoro autonomo del professionista singolo o associato. Se, ad avviso di chi scrive, sul piano dell’ordinaria gestione non si vedono differenze con il lavoro autonomo, è vero che negli ultimi anni lo Stato ha erogato denaro pubblico a sostegno degli investimenti e anche “a fondo perduto” con molta più generosità alle imprese rispetto agli “autonomi”.

La tassazione della STP dipende dalla forma giuridica utilizzata: SNC/SAS → tassazione per trasparenza e IRPEF imputata ai soci; SRL → tassazione come società di capitali (IRES + IRAP). Per le società invece la tassa è “flat”, al 24% per l’IRES. La struttura societaria permette anche di accedere a detrazioni fiscali e agevolazioni sugli investimenti, come crediti d’imposta per beni strumentali 4.0.

Responsabilità patrimoniale e protezione dei soci

Le STP strutturate come società di capitali (es. SRL) offrono il vantaggio della separazione tra patrimonio personale e aziendale. Questo significa che eventuali rischi economici o finanziari dell'attività restano confinati alla società stessa, proteggendo il patrimonio personale dei soci. Per obiettivi analoghi è possibile adottare strumenti alternativi come fondo patrimoniale o società fiduciarie per tutelare i beni personali.

Vantaggi organizzativi e gestionali della STP

La trasformazione in STP consente una distribuzione più chiara di ruoli, funzioni e responsabilità. L’introduzione di un organigramma aziendale permette di formalizzare mansioni e compiti, migliorando l’efficienza operativa e facilitando la gestione di un team complesso che include segretarie, igienisti, assistenti e altro personale tecnico. La STP consente inoltre di facilitare il passaggio generazionale: Trasformando l’attività in STP, si facilita la possibilità di vendere quote della società a giovani professionisti o collaboratori, creando una continuità professionale e valorizzando l'attività costruita.

Le STP possono essere costituite da professionisti di diverse discipline, consentendo di offrire servizi integrati sotto la stessa organizzazione. Inoltre, la gestione in forma societaria permette di avere organici più ampi e una migliore capacità di investire in tecnologie e formazione.

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STP vs SRL odontoiatrica: differenze pratiche

La scelta tra STP (società tra professionisti) e SRL (società a responsabilità limitata) incide direttamente su fiscalità, responsabilità patrimoniale e gestione organizzativa. Pur avendo dei tratti comuni, ognuna differisce dall’altra per caratteristiche specifiche e finalità.

  • La STP può svolgere esclusivamente attività professionali regolamentate, con obbligo di iscrizione all'Albo (articolo 10, L. 183/2011);
  • La SRL è una società di capitali che può esercitare qualsiasi attività economica, con responsabilità limitata al capitale sociale (articoli 2462-2483 Codice Civile).

In una Srl Odontoiatrica: l’oggetto sociale può essere molto più largo; il regime fiscale è ben più definito e certo; la compagine sociale è ben più flessibile anche nell’ipotesi di prevalenza dei soci medici; le opportunità di cessione e vendita sono ben più ampie e meno soggette a vincoli; esiste la possibilità di avere tra i soci persone giuridiche invece di persone fisiche; si favorisce il passaggio generazionale intra familiare o esterno anche su soggetti laici; la tutela patrimoniale personale è molto più efficace.

Quando conviene la STP

La costituzione della STP conviene quando il professionista necessita di una forma giuridica per fare impresa assieme ad altri colleghi con l’obiettivo di ridurre la tassazione e la responsabilità patrimoniale, di condividere risorse e investimenti, e di strutturare l’attività in modo più avanzato. STP molto conveniente sopra i 350-400.000 euro di fatturato e in caso di nuove aperture o ristrutturazioni, anche per la possibilità di accedere a benefici fiscali sugli investimenti.

Molti dentisti oggi sono attratti dall’idea di abbandonare lo studio odontoiatrico monoprofessionale per entrare a far parte di un’attività condivisa con altri colleghi, in una società tra persone: prima di decidere, è bene valutare gli aspetti organizzativi e fiscali, perché la convenienza economica non è sempre certa.

Consigli operativi per l’attivazione e gestione della STP

  1. Check-up organizzativo: Prima di trasformare uno studio in STP, è utile effettuare un check-up che analizzi tutte le aree chiave della struttura (personale, qualità dei servizi, tecnologia, aspetti finanziari e giuridici).
  2. Pianificazione economica e finanziaria: Identificare gli indicatori di performance principali e monitorarli costantemente per adattare le strategie di crescita.
  3. Coinvolgimento di consulenti e staff manager: Collaborare con consulenti esperti e formare il personale di segreteria o nominare uno staff manager, se possibile.
  4. Valutazione della forma societaria: Preferire in molti casi la SRL come veste della STP per sfruttare protezione patrimoniale e vantaggi fiscali.
  5. Adempimenti e iscrizioni: Curare le comunicazioni all’Ordine, l’iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese e gli obblighi informativi verso i pazienti.
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Profili critici e questioni aperte

È bene ricordare che la trasformazione in STP non è esente da criticità: vi sono limiti alla partecipazione di soci, l’esclusività dell’esercizio professionale in favore della STP da parte del socio ordinista, e vincoli alla partecipazione a più STP. Inoltre la tassazione e gli effetti fiscali richiedono un’attenta valutazione caso per caso: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la trasformazione non genera plusvalenze o minusvalenze sui beni che compongono l'organizzazione professionale, inclusi clientela, beni materiali e altri asset.

Sul piano autorizzativo, la distinzione tra struttura semplice e complessa resta fondata su criteri organizzativi e regionali; la presenza di soci non professionisti e la natura societaria possono rendere la struttura “complessa” o “semi-complessa” e dunque soggetta ad autorizzazioni specifiche.

Diffusione e trend normativi

Si registra un boom di società tra professionisti in odontoiatria. I dati 2017 estrapolati dalla Fnomceo dicono che sono 419 contro le 191 di due anni prima. Negli ultimi 5 anni le STP hanno superato le 1200 rappresentando circa il 24% dei modelli societari in campo odontoiatrico. Proprio in avvio di 2026, a seguito del grande successo ottenuto dai precedenti strumenti realizzati per illustrare i vantaggi della Società Tra Professionisti, ANDI ha reso disponibile la terza edizione del corso dal titolo “S.T.P. Odontoiatrica - La scelta vincente”, completamente rinnovata, sulla base dei più recenti aggiornamenti normativi che stabiliscono, ad esempio, nuovi parametri in merito ai limiti alla partecipazione nelle STP dei soci finanziatori.

La recente approvazione dell’art. 24 della legge n. 190 del 18 dicembre 2025 (legge concorrenza 2025) consente agli investitori interessati di poter accedere al mercato odontoiatrico senza limiti alla partecipazione di capitale, ma pone la responsabilità delle delibere societarie ai professionisti soci, bilanciando controllo professionale e accesso a risorse finanziarie.

Risorse formative e supporto

Per approfondire i vantaggi di trasformare il proprio studio in STP e capire cosa questo passaggio comporta dal punto di vista organizzativo, sono stati organizzati incontri, webinar e corsi specialistici. Per aiutare questa trasformazione ma anche per capire come gestire il proprio studio, sono previsti workshop e corsi rivolti a odontoiatri, personale di segreteria e staff manager, con moduli dedicati a organizzazione delle risorse umane, controllo di gestione, fiscalità e investimenti.

Aspetto STP SRL odontoiatrica
Oggetto sociale Solo attività professionali regolamentate Più ampio, anche attività commerciali
Iscrizione Albo Obbligatoria Non obbligatoria
Governance Maggioranza 2/3 voti ai professionisti Libera composizione
Fiscalità Dipende dalla veste (persone → IRPEF; capitali → IRES+IRAP) IRES + IRAP (reddito d’impresa)
Tutela patrimoniale Varia con la forma giuridica Alta se SRL

In sintesi, la STP rappresenta uno strumento utile per aggregare professionisti, migliorare l’organizzazione e accedere a risorse finanziarie e fiscali proprie delle imprese, mantenendo però vincoli e tutele legate alla natura professionale dell’attività. Ogni decisione richiede un’attenta valutazione tecnica e fiscale personalizzata.

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