
È stato firmato il primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) specifico per il settore odontoiatrico. La firma del contratto è avvenuta durante il Forum “Salute e prevenzione: il punto dell’osservatorio sulla salute”, organizzato dal Coordinamento Enti Servizio Civile (CESC) con il patrocinio della Regione Lazio. È stato siglato nella tarda mattinata di oggi (Giovedì 25 luglio), nella splendida cornice della Sala David Sassoli di Palazzo Valentini a Roma, da cinque organizzazioni sindacali.
A siglare il contratto sono stati Gabriella Ancora, Presidente Nazionale della Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali - Unionquadri (CIU), Gerhard Konrad Seeberger, Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana Odontoiatri (A.I.O), Adriano Paolo Bacchetta e Mario Vianello, Consiglieri Nazionali dell’Unione Autonoma Professionisti Italiani - UNILAVORO PMI (UNAPRI), Davide Favero e Simona Rossi Querin del Sindacato CLAS, e Anthony Vitali e Vivietta Anna Bellagamba della Federazione Italiana Responsabili e Addetti alla Sicurezza - Servizi di Protezione e Prevenzione - confederata UGL (FIRAS-SPP).
Il presente CCNL trova applicazione per tutto il settore libero - professionale e, quindi, si applica a tutti i dipendenti ed addetti occupati e/o impiegati con qualunque forma di rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con contratto a tempo pieno o part-time degli studi professionali degli odontoiatri medici dentisti e strutture sanitarie odontoiatriche. Il presente CCNL si applica anche al personale dipendente che opera in maniera continuativa e prevalente negli studi professionali degli odontoiatri medici dentisti e strutture sanitarie odontoiatriche. Il contratto si adatta alle peculiarità degli studi odontoiatrici e include tutte le figure professionali, dai direttori sanitari agli assistenti (ASO).
Appartengono al suddetto settore a titolo esemplificativo e non esaustivo: direttore sanitario, assistente studio odontoiatrico (ASO), medici odontoiatri, radiologo, tecnico radiologo, addetti alla segreteria, addetti alla contabilità ed amministrazione, igienista dentale, odontotecnico, addetti alle pulizie, addetti al marketing, addetti alla gestione intelligenza artificiale.
Il presente Contratto Collettivo entra in vigore il 26/07/2024 e sarà valido fino al 26/07/2027. Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza dello stesso fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo salvo disdetta da parte delle organizzazioni sindacali stipulanti. La disdetta dovrà essere notificata a mezzo raccomandata A/R o Pec a tutte le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il presente CCNL almeno dodici mesi prima del termine finale di durata. La piattaforma per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative, sei mesi prima della scadenza.
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Le parti del presente contratto si impegnano a far rispettare, in relazione alla propria sfera di applicazione ed ai propri scritti, per il periodo di validità previsto, il contratto stesso e le norme stipulate. Con il presente CCNL le parti firmatarie vogliono perseguire un moderno sistema di contrattazione che possa garantire una maggiore tutela dei lavoratori impiegati in un settore che richiede particolari competenze e specializzazioni. Le parti ritengono indispensabile una contrattazione specifica in grado di favorire politiche attive di flessibilità, erogazioni salariali legate ad incrementi delle competenze professionali, produttività ed efficienza organizzativa, costante tutela della sicurezza sul lavoro attraverso specifica formazione.
La contrattazione collettiva nazionale avrà durata triennale sia la parte normativa che la parte retributiva. L'applicabilità del presente contratto da parte dei datori di lavoro è subordinata all'adesione all'Organizzazione datoriale firmataria del presente CCNL.
Le organizzazioni sindacali firmatarie, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale che deve svolgere un ruolo centrale di direzione, vogliono valorizzare la contrattazione decentrata di secondo livello di tipo territoriale o aziendale attraverso lo strumento della delega di specifiche materie che riguardano la gestione del rapporto di lavoro. La contrattazione di secondo livello o territoriale potrà essere avviata in condizione di normale attività aziendale integrando il CCNL di riferimento per adattarsi il più possibile alle esigenze di un'azienda o di più aziende di una determinata area territoriale da un lato e dei lavoratori dall'altro ovvero in momenti di crisi aziendali per il perseguimento di finalità temporanee derogando la Legge e il CCNL di riferimento.
La contrattazione di secondo livello è divisa in: Contrattazione aziendale che riguarda le singole imprese e coinvolge il datore di lavoro ed i sindacati dei lavoratori per integrare o derogare il CCNL di riferimento; Contrattazione territoriale che coinvolge le organizzazioni sindacali presenti in un determinato territorio e con riguardo alla singola azienda. Alla contrattazione di secondo livello trovano applicazione le misure di decontribuzione e detassazione previste dalla normativa di Legge vigente.
In particolare, data la specificità del settore rappresentato, le organizzazioni sindacali individuano nella bilateralità l'ambito privilegiato di aggregazione nel quale promuovere in favore dei propri lavoratori azioni positive in materia di welfare, adeguamento delle competenze, produttività e nuove forme di sostegno al reddito fino ad oggi prerogativa esclusiva delle grandi aziende. L'Ente Bilaterale EBAFoS individuato come ente bilaterale esclusivo dalle parti firmatarie avrà il ruolo di promuovere e mettere in atto politiche per l'integrazione lavorativa di soggetti provenienti da contesti lavorativi differenti; l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per consentire ai beneficiari l'attivazione di nuovi rapporti di lavoro dipendente continuativi e stabili nel tempo; il sostegno ai lavoratori nella costruzione o ricostruzione della propria identità professionale anche attraverso specifiche azioni formative che favoriscano l'acquisizione o il potenziamento delle competenze.
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Il ruolo della formazione è uno dei punti focali del nuovo contratto. Da sempre la Confederazione investe proprio su questo punto, in modo trasversale nei vari settori di interesse, per garantire un avanzamento delle condizioni lavorative.
Il contratto prevede l’introduzione del welfare aziendale già a partire dalla contrattazione di primo livello, ovvero la contrattazione a livello nazionale; il solo altro caso in Italia è quello del CCNL Metalmeccanici. Le parti del presente contratto si impegnano a far rispettare, in relazione alla propria sfera di applicazione ed ai propri scritti, per il periodo di validità previsto, il contratto stesso e le norme stipulate.
Una Commissione Nazionale per le Pari Opportunità è stata istituita per garantire equità nel lavoro tra uomini e donne. Il contratto prevede l’introduzione di un aumento salariale e una mensilità aggiuntiva, la 14ma. Il CCNL interessa circa 300mila lavoratori, con un incremento salariale medio di 150 euro nel triennio contrattuale e premi annuali di incremento economico.
A partire da marzo 2024 il finanziamento di tutte le attività della bilateralità verrà effettuato mediante un contributo unificato mensile di 29 euro per dodici mensilità, di cui 2 a carico del lavoratore, che dovrà essere versato dal datore di lavoro (27×12=324 euro). Parte integrante del nuovo contratto collettivo è l’introduzione, nell’area medico-sanitaria e odontoiatrica ed in modo permanente, della figura del Collaboratore di Studio Odontoiatrico (CSO) già introdotta nell’Accordo sul personale odontoiatrico del 12 dicembre 2018.
AIO mette a disposizione delle schede sintetiche per spiegare il Contratto Collettivo Nazionale dedicato a studi e strutture odontoiatriche sottoscritto a luglio con UNAPRI, CIU, Sindacato CLAS e FIRAS-STP. “In quattro pagine ritroviamo i livelli di inquadramento delle figure operanti nello studio con i corrispondenti minimi retributivi, gli scatti, le quote per i servizi di Welfare, i trattamenti di malattia, ferie e permessi retribuiti, indennità (di trasferta, di cassa) e straordinari”, spiegano da AIO.
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La tabella retributiva mensile in vigore dal 01/01/2026 riporta, tra gli altri, i livelli e le relative paghe base. Le tabelle retributive, i livelli, gli scatti e le indennità sono consultabili e aggiornate periodicamente.
| Livello | Totale mensile | Div. Orario |
|---|---|---|
| Q2 | 409,03 € | 31,00 € |
| 6 | 2131,89 € | 27,00 € |
| 2 | 1857,06 € | 24,00 € |
“L’istituto della ‘banca delle ore’, in alternativa alla valorizzazione economica, consente di riconoscere al lavoratore riduzioni di orario a fronte della prestazione di ore aggiuntive. Infine, un focus su part-time e casi particolari (apprendistato, somministrazione lavoro)”. Il nuovo CCNL regolamenta tutte quelle forme contrattuali, recentemente aggiornate dal legislatore, che consentono di flessibilizzare il rapporto di lavoro pur senza rinunciare alle tutele e ai diritti indisponibili del lavoratore.
Con questa forma di apprendistato possono essere assunti giovani dai 15 ai 25 anni di età per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, l’acquisizione di qualifiche professionali triennali o di diplomi professionali.
Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL; di Rappresentanze Sindacali Aziendali; della Rappresentanza Sindacale Unitaria costituita in luogo delle R.S.A. I Dirigenti Sindacali di cui al punto a) hanno diritto ad un massimo di 75 ore annue di permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni dei rispettivi organi sindacali di appartenenza.
I lavoratori nominati in base alle norme statutarie dalle rispettive associazioni sindacali che fanno parte delle rappresentanze costituite ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 300/1970 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti secondo le specifiche disposizioni numeriche previste dal CCNL.
Il Contratto integra la disciplina dei congedi con le nuove disposizioni legislative introdotte in materia. 13ª mens. 14ª mens. entro 30 giugno. n. 180 giorni per anno solare (asp. Oltre le 40 ore settimanali o le otto ore giornaliere. Preavviso licenziamento (fino a 5 anni: 90 gg. cal.; oltre 5 anni: 120 gg. cal.; oltre 10 anni: 150 gg. cal.) - Preavviso dimissioni (fino a 5 anni: 75 gg. cal.; oltre 5 anni: 105 gg. cal.; oltre 10 anni: 135 gg.
Preavviso licenziamento e dimissioni (fino a 5 anni: 60 gg. cal.; oltre 5 anni: 90 gg. cal.; oltre 10 anni: 120 gg. Preavviso Licenziamento (fino a 5 anni: 30 gg. cal.; oltre 5 anni: 40 gg. cal.; oltre 10 anni: 50 gg. cal.) - Preavviso Dimissioni (fino a 5 anni: 28 gg. cal.; oltre 5 anni: 35 gg. cal.; oltre 10 anni: 42 gg. Preavviso Licenziamento (fino a 5 anni: 20 gg. cal.; oltre 5 anni: 30 gg. cal.; oltre 10 anni: 40 gg. cal.) - Preavviso Dimissioni (fino a 5 anni: 15 gg. cal.; oltre 5 anni: 25 gg. cal.; oltre 10 anni: 30 gg. Preavviso Licenziamento (fino a 5 anni: 15 gg. cal.; oltre 5 anni: 20 gg. cal.; oltre 10 anni: 25 gg. cal.) - Preavviso Dimissioni (fino a 5 anni: 10 gg. cal.; oltre 5 anni: 15 gg. cal.; oltre 10 anni: 25 gg.
Dobbiamo necessariamente partire dalla nostra Costituzione che, dopo aver cristallizzato il fondamentale principio della libertà dell’associazionismo sindacale nella Repubblica italiana, si occupa anche di illustrare i principali compiti dei sindacati e lo fa in particolare nell’art. 39. L’organizzazione sindacale è libera. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Un primo elemento che attira il nostro interesse è proprio quello della funzione normativa affidata ai sindacati: quella appunto di stipulare Contratti Collettivi nazionali validi erga omnes. Si tratta di una funzione che possiamo a piena ragione definire normativa, in quanto è proprio attraverso questo strumento (il contratto collettivo nazionale appunto) che i sindacati possono predeterminare il contenuto dei contratti individuali di lavoro per ciascun settore dell’Economia. I Contratti collettivi spesso si moltiplicano con diversi sindacati firmatari per ciascun settore economico.
Chiunque debba stipulare un contratto di lavoro individuale presso la propria azienda deve applicare un contratto collettivo di riferimento con una essenziale differenza, che riguarda solo i datori di lavoro e non i lavoratori. I datori di lavoro, quindi anche gli odontoiatri, se sono iscritti ad un sindacato, sono a loro volta tenuti ad applicare il contratto collettivo nazionale di cui il proprio sindacato risulti co-firmatario. Se invece non sono iscritti a nessun sindacato, possono applicare uno qualunque dei contratti collettivi nazionali di riferimento del proprio settore e persino quello di un altro settore, a condizione che quest’ultimo garantisca un trattamento economico minimo almeno pari a quello disciplinato dai contratti collettivi nazionali del proprio settore.
La rappresentatività viene riconosciuta in quanto effettiva. In particolare, è richiesta una equilibrata consistenza associativa su tutto l’arco delle categorie e la diffusione dell’organizzazione su tutto - o perlomeno su gran parte del - territorio nazionale (Cassazione). Perché la rappresentatività del sindacato costituisce un presupposto importante per la stipula di un contratto collettivo nazionale? Il motivo è semplice: solo integrando questa condizione si può ambire a stipulare contratti collettivi nazionali validi erga omnes e cioè anche al di fuori del più ristretto perimetro rappresentato dal Sindacato firmatario e dei propri iscritti.
Il Contratto Collettivo Nazionale stipulato da associazioni sindacali rappresentative acquista validità erga omnes, nel senso che le regole in esso contenute non valgono solo per le associazioni e gli iscritti a quelle associazioni ma anche per tutti gli altri datori di lavoro e lavoratori che non vi appartengono. La contrattazione collettiva quindi costituisce un sistema ampio e articolato e dimostra per tabulas l’estensione e l’articolazione del comparto sindacale, svolgendo un’essenziale quanto del tutto peculiare funzione e costituendo la base su cui vanno ad articolarsi tutti i contratti di lavoro individuali conclusi tra datori di lavoro e lavoratori nell’intero Paese.
L’obiettivo di questo articolo è quello di illustrare alcune caratteristiche generali del Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori in ambito odontoiatrico nel contesto più ampio del Diritto del lavoro e del Diritto Sindacale. Non si tratta di una esposizione didattica in astratto, ma è finalizzata a far comprendere al dentista come la conoscenza di questa materia possa aprire opportunità interessanti sia nel management generale dello studio sia nella relazione di valore con il personale dipendente.
Il fattore organizzativo, a sua volta, ha una diretta relazione con la gestione del personale: dal momento della sua assunzione alle modalità con cui si impartiscono regole e istruzioni, si determina il livello salariare e gli altri benefit in natura e ogni altro aspetto attinente al rapporto di lavoro. Per quanto il controllo di gestione e la contabilità direzionale siano fondamentali e importanti, senza la tridimensionalità del fattore organizzativo tutto il lavoro di pianificazione e controllo sui meri numeri rischia facilmente di tradursi in un’occasione mancata.
Una cultura giuridica di base in questo ambito può rivelarsi davvero utile ed è per questo che scriviamo queste note. Peraltro, si tratta di una branca del Diritto molto bella e interessante da conoscere e soprattutto molto viva e in continua evoluzione.
AIO ricorda come effettuare la migrazione da un altro contratto al contratto AIO. “Per effettuare la migrazione - spiegano sul sito dell’Associazione il Segretario Sindacale AIO Danilo Savini ed il referente nazionale per il CCNL Giovanni Migliano - il datore di lavoro e i dipendenti regolati da precedente contratto possono compilare un documento da noi predisposto e portare al proprio consulente del lavoro per il cambio di contratto. Introducendo pochi dati, sarà possibile offrire al proprio team misure migliorative e di Welfare come la sanità integrativa, e chance di carriera oltre che di inserimento nel mondo del lavoro”.
La CIU-Unionquadri ha depositato al CNEL il Contratto Collettivo Nazionale per gli Studi Professionali degli Odontoiatri Medici Dentisti e Strutture Sanitarie Odontoiatriche. Una vera rivoluzione per il settore che, per la prima volta, vede regolamentati, in un unico strumento, i rapporti di lavoro con tutte le figure professionali che operano all’interno degli studi odontoiatrici.
Il periodo di prova delle assunzioni a tempo indeterminato è reso comparativamente più lungo rispetto a quelli previsti dagli altri Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Il Contratto integra la disciplina dei congedi con le nuove disposizioni legislative introdotte in materia. Il nuovo CCNL regolamenta tutte quelle forme contrattuali, recentemente aggiornate dal legislatore, che consentono di flessibilizzare il rapporto di lavoro pur senza rinunciare alle tutele e ai diritti indisponibili del lavoratore.
Lo scopo pratico di queste previsioni è quello di offrire agli studi odontoiatrici strumenti contrattuali specifici, misure migliorative e di welfare come la sanità integrativa e opportunità di carriera e crescita professionale per l’intero team.
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