
L'Ordine dei Medici di Roma informa tutti gli iscritti che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 21 febbraio 2025, n. 15, il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2025. Queste modifiche rappresentano una significativa opportunità per gli iscritti che non hanno ancora completato il proprio percorso formativo, consentendo di mettersi in regola senza incorrere in sanzioni, limitazioni nell’esercizio della professione e restrizioni sull’efficacia delle polizze assicurative obbligatorie contro i rischi di rivalsa o responsabilità amministrativa per colpa grave. Si ricorda che ai sensi della Legge Gelli, l’efficacia delle polizze assicurative è subordinata all’assolvimento di almeno il 70% del debito formativo individuale. I professionisti che non raggiungeranno questa soglia entro il triennio 2023-2025 non potranno accedere alla copertura assicurativa e si troveranno scoperti in caso di contenzioso.
Alla luce delle recenti modifiche normative, si invitano tutti gli iscritti a verificare la propria posizione accedendo al portale del Co.Ge.A.P.S. Le disposizioni introdotte in sede di conversione del “Decreto Milleproroghe” hanno apportato modifiche significative alla disciplina della formazione continua in ambito sanitario. Il nuovo triennio 2026-2028 decorre regolarmente dal 1° gennaio 2026, senza modifiche rispetto al calendario ordinario. Il Dossier formativo (DF) rimane lo strumento principale per una programmazione efficace e coerente delle competenze. La premialità futura è riconosciuta a condizione che almeno il 70% della formazione programmata risulti coerente con gli obiettivi dichiarati.
Anche i medici e gli odontoiatri sono assoggettati a un obbligo di formazione continua, secondo il sistema ECM. I controlli spettano all’ordine. Tutti i medici e gli odontoiatri iscritti ai relativi albi sono tenuti ad adempiere all’obbligo formativo, secondo il sistema ECM. L’obbligo, in particolare, scatta a partire dall’anno solare successivo a quello di iscrizione all’albo e prosegue sino a che si resta iscritti, salvo i casi di esonero ed esenzione. Il medico in pensione che continua a essere iscritto all’albo, quindi, deve continuare ad acquisire crediti ECM.
Formazione medici: quanti crediti? Il sistema di formazione ECM è strutturato in trienni formativi: ogni tre anni, i medici (e gli odontoiatri) devono acquisire 150 crediti. Per i medici libero professionisti, questo è l’unico limite, mentre per i medici dipendenti vengono fissati anche degli obiettivi annui. Chi è in regola con la formazione del triennio precedente o in tale arco temporale ha acquisito un cospicuo numero di crediti può beneficiare di alcuni sconti, ovverosia di una riduzione del numero dei crediti da acquisire nel triennio in corso, che varia a seconda dei crediti effettivamente acquisiti nei precedenti tre anni e che è pari al massimo a 30 ECM.
La normativa prevede anche esoneri dall’obbligo formativo: non sono tenuti ad acquisire crediti coloro che frequentano corsi di specializzazione universitari, master universitari o dottorato di ricerca; corsi di formazione in medicina generale; corsi di Aids; e altre attività indicate, con esonero di quattro crediti al mese o frazione di mese superiore a quindici giorni.
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In altri casi, la formazione è sospesa in conseguenza di determinate situazioni (congedo, malattia, permessi, incarichi pubblici, ecc.). Anche in questo caso, sono “scontati” quattro crediti al mese o a frazione di mese superiore a quindici giorni.
La verifica del rispetto dell’obbligo formativo è affidata alla segreteria dell’ordine di appartenenza, che può chiedere in ogni momento agli interessati di attestare i crediti riportati. Gli ordini che non eseguono i controlli possono porre in essere il reato di omissione di atti d’ufficio. Le conseguenze dell’inadempimento possono essere pesanti: sanzioni disciplinari, problemi con l’assicurazione, e ripercussioni su eventuali contenziosi. Il Decreto Milleproroghe 2025 ha introdotto aggiornamenti significativi: proroga per recupero crediti 2020-2022 al 31 dicembre 2025, estensione a 2014-2016 e 2017-2019 e possibilità di crediti compensativi fino al 31 dicembre 2028, a condizione di surplus in altri trienni.
Tra le novità, spicca il fatto che la validità della polizza RC professionale dipende dall’assolvimento del 70% dei crediti nel triennio utile, e che solo i crediti accumulati entro il 2025 sono utilizzabili per recuperare debiti dei trienni precedenti. Dopo il 31 dicembre 2025 potrebbero non essere più recuperabili crediti mancanti, salvo proroghe future. Provider ECM hanno 90 giorni per comunicare i crediti acquisiti.
La CNFC ha introdotto crediti compensativi: chi non ha completato i fabbisogni nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 può regolarizzare entro il 31 dicembre 2028, acquisendo crediti compensativi pari al debito formativo. Inoltre, esistono bonus di premiabilità per coloro che hanno sempre rispettato l’obbligo formativo, variabili a seconda del triennio di decorrenza (ad es. 20 crediti per i trienni 2023-2025 e 2026-2028 per chi ha regolarità precedente). L’esonero è possibile per determinate situazioni mediante richiesta su Co.Ge.A.P.S., includendo maternità/paternità, malattie, permessi, incarichi pubblici, pensionamento attivo, tra le altre condizioni. Il calcolo dell’esenzione è di 2 crediti ECM ogni 15 giorni di sospensione continuativa.
Tra le novità normative vi sono anche riferimenti al sistema di FAD (formazione a distanza) e all’autoformazione. Le crediti ottenuti tramite autoformazione non possono superare il 20% del fabbisogno formativo triennale, secondo CNFC. Inoltre, i crediti delle attività FAD vengono caricati automaticamente dal provider sul portale Co.Ge.A.P.S. entro circa 90 giorni dalla scadenza.
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Secondo la normativa, ogni titolare di studio odontoiatrico deve designare un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). Inoltre, la professione di ASO richiede un impegno costante nell’aggiornamento: in Italia, la normativa vigente impone agli assistenti di partecipare a corsi di aggiornamento annuali per un totale di 10 ore. Durante i controlli, vengono richiesti attestati.
La situazione dal punto di vista assicurativo è centrale: la novità principale è che l’efficacia della polizza RC professionale dipende dall’aver acquisito almeno il 70% dei crediti nel triennio utile. Per i trienni successivi al 2025, la situazione resta vincolata alle nuove deliberazioni CNFC e alle norme di legge in vigore, con un tema di recupero crediti e premiabilità che richiede vigilanza continua.
Per conoscere il proprio fabbisogno formativo, è possibile accedere all’area personale sul sito del Co.Ge.A.P.S. La CNFC sta definendo ulteriori provvedimenti ufficiali per le modalità di recupero e le nuove scadenze. Le notifiche personalizzate di posizione formativa sono inviate dalle Federazioni nazionali alle rispettive Ordini, che poi le inoltrano agli iscritti. Dal 2026, chi non avrà almeno il 70% dei crediti rischierà sanzioni disciplinari e l’impossibilità di ottenere copertura assicurativa. Secondo Monaco (FNOMCeO), ogni ora di formazione su simulazioni con IA può rilasciare crediti ECM, indicazione che riflette l’evoluzione della formazione continua nel contesto tecnologico attuale.
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